P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa,
Visto l'art. 23 legge 87/1953,
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale della norma che si desume dagli artt. 449
c.c., 29 comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 396/00,
dell'art. 250 c.c., e degli artt. 5 e 8 della legge 40/04, nella
parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in
cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di
nazionalita' straniera due persone dello stesso sesso, quando la
filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base
all'art. 33 legge 218/95, per contrasto:
a) con gli artt. 2 e 3, Cost.,
b) con l'art. 3, Cost.,
c) con gli artt. 3 e 24, Cost.,
d) con gli artt. 3 e 30, Cost.,
e) con l'art. 117, Cost., per contrasto con gli artt. 3 e 7
della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con
legge 176/91,
f) con l'art. 117, Cost., per contrasto con l'art. 7 della
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge
176/91;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Sospende il processo in corso;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, compreso il pubblico ministero,
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Pisa, 20 dicembre 2017
Il Presidente: Dinisi