P.Q.M. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 434 della legge n. 232/2016, in riferimento ai parametri stabiliti degli articoli 97, 81, 2, 3, 1, 41 e 117, comma 1 Cost. Ordina la sospensione del giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Dispone che, a cura della Segreteria della sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata: all'ente comunale quale parte in causa, segnatamente al presidente del consiglio comunale e al sindaco pro tempore; al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia comunicata dalla segreteria anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018. Il Presidente: Coppola Il relatore: Sucameli