P. Q. M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 decreto legislativo n. 285/92, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensivita' e della pericolosita'. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Della presente ordinanza e' stata data lettura alle parti del procedimento alla pubblica udienza odierna. Forli', 26 febbraio 2018 Il G.O.P.: Serafini