P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  222  decreto  legislativo  n.  285/92,  in
relazione agli articoli 3 e 27, comma  3  della  Costituzione,  nella
parte  in  cui  prevede  l'applicazione   della   medesima   sanzione
accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a  fronte
di condanne per reati a  condotte  diverse  sotto  il  profilo  della
colpa, della offensivita' e della pericolosita'. 
    Sospende  il  presente   procedimento   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  a  cura  della
cancelleria. Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Della presente ordinanza e' stata data  lettura  alle  parti  del
procedimento alla pubblica udienza odierna. 
        Forli', 26 febbraio 2018 
 
                         Il G.O.P.: Serafini