P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Il Collegio dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 93-ter, comma 1-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 8,
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' rilevante e non
manifestamente infondata:
rimette la questione di legittimita' costituzionale dei
citati articoli 93-ter, comma 1-bis, legge n. 89 del 1913 e 8, comma
2, legge n. 287 del 1990, alla Corte costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione;
dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
sospende il procedimento sino alla comunicazione della
decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita'
costituzionale sollevata;
dispone che la presente ordinanza sia notificata alle Parti,
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della
Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
La presente ordinanza verra' pubblicata nel Bollettino
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Il Presidente: Pitruzzella
Il Segretario generale: Chieppa