TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Nella persona della dr.ssa Stefania Galli', nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di Z V , in a.m.g., difeso dall'avv. Melania Giannilivigni ed imputato per il reato di cui all'art. 116 comma 15 e 17 del c.d.s. (con recidiva nel biennio); premesso che: - In data 29.08.2017 l'ufficio del Pubblico Ministero presso Questo Tribunale di Termini Imerese ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato depositando presso questo Ufficio (in data 20.09.2017) richiesta di emissione di decreto penale di condanna, in relazione al reato sopra indicato, indicando la pena in € 1.950,00 di ammenda, cosi' calcolata: pena base, giorni 20 di' arresto ed € 2.400,00 da ammenda; diminuita ex art. 459 c.p.p. in giorni 10 di arresto ed € 1.200,00 di ammenda; convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria in ragione di € 75.00 pro die e pari quindi ad euro 750,00 di ammenda; e cosi' pena finale pari ad € 1.950,00 di ammenda; - Nel corso dell'udienza camerale fissata al fine di determinare l'ammontare della pena pecuniaria, ex art. 459 comma 1 bis c.p.p. l'ufficio del Pubblico Ministero ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. per contrasto di detta norma con gli artt. 3 e 27 della costituzione, nella parte in cui prevede, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, che il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e che comunque il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare; - In particolare la Procura ha rilevato un contrarieta' dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p. agli artt. 3 e 27 della Costituzione sotto il duplice profilo della irragionevolezza della norma e della sua violazione a principio di uguaglianza; - Secondo il Pubblico ministero, con la formulazione di cui all'art. 459 comma 1 bis c.p.p., il legislatore ha introdotto una seconda cornice edittale per l'ipotesi in cui si debba applicare la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva, esclusivamente nell'ambito del procedimento per decreto penale di condanna; in altre parole le condizioni economiche dell'imputato dovranno essere valutate due volte: una prima volta in sede di scelta della pena da convertire; una seconda volta, in sede di conversione della pena finale; il tutto con un'evidente disparita' di trattamento in favore di alcuni soggetti (non abbienti) a discapito di altri (abbienti) pur a fronte di un medesimo fatto reato; - In secondo luogo sarebbe violato il principio di ragionevolezza, tenuto conto che alla modifica cosi' introdotta non corrispondono analoghe soluzioni innovative nel sistema complessivo dell'istituto della conversione/sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria; - In terzo luogo sarebbe violato il principio della personalita' della responsabilita' penale in quanto si dovrebbe tener conto della condizioni economiche dell'imputato e dell'intero nucleo familiare; ritenuta la rilevanza della decisione sulle questioni di costituzionalita' proposte in relazione al presente giudizio, atteso che dalle stesse dipende la possibilita' per questo Giudice di definire il procedimento mediante l'emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal pubblico ministero, ovvero l'obbligo di rigettare la richiesta rimettendo gli atti al Pubblico Ministero affinche' proceda con altro rito; ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni proposte, atteso che la previsione da ultimo introdotta nell'art. 459 comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui prevede che nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, il giudice deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, determinando comunque un valore giornaliero non inferiore ad curo 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non superiore ai triplo di tale ammontare, appare in violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza ex art. 3 costituzione, di personalita' della responsabilita' penale ex art. 27 costituzione, e di ragionevole durata del processo ex art. 111 comma costituzione, per i motivi di seguito meglio esposti. A) Sospetta violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della costituzione L'art. 459 comma 1 c.p.p., nel prevedere che ai fini della determinazione della pena pecuniaria sostituiva della pena detentiva il giudice debba tener conto delle condizioni economiche del reo e del suo nucleo familiare, introduce una doppia valutazione delle condizioni economiche del reo, con palese violazione del principio di uguaglianza. Ed invero a dette condizioni economiche, secondo il meccanismo della previsione normativa introdotta dal comma 1 bis dell'art 459 c.p.p. si deve fare riferimento una prima volta in sede di determinazione della pena pecuniaria da irrogare, ex art. 133 bis c.p., ed una seconda volta in sede di determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, creando una evidente disparita' di trattamento fra i soggetti meno abbienti (giudicati piu' favorevolmente) ed i soggetti piu' abbienti (giudicati meno favorevolmente). Detto meccanismo, inoltre, crea una evidente disparita' di trattamento, a fronte di soggetti imputati di un medesimo fatto reato, fra i soggetti nei confronti dei quali il pubblico ministero esercita l'azione penale attraverso la richiesta di emissione di decreto penale di' condanna e i soggetti nei cui confronti si procede con rito ordinario o attraverso il ricorso ad altri riti speciali. Difatti, il dettato normativo di cui al comma 1 bis dell'art. 459 c.p.p. prevede, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, che il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare, cio' in contrasto con quanto statuite dall'art. 135 c.p., che prevede che quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando euro 250 o frazione di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Pertanto si creerebbe una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati giudicati con rito ordinario o con altri riti speciali - nei confronti dei quali in sede di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente, il ragguaglio opera in misura fissa calcolando per ogni giorno di pena detentiva euro 250,00 di pena pecuniaria della specie corrispondente - ed imputati giudicati con decreto penale di condanna, nei cui confronti il ragguaglio avverrebbe in misura nettamente inferiore, anche nel suo limite massimo (pari ad euro 225), e comunque non in misura fissa potendo spaziare da euro 75 ad euro 225. b) sospetta violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale ex art. 27 della costituzione l'art. 459 comma 1 bis c.p.p. prevede che il giudice al fine di stabilire l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva debba tener conto delle condizioni economiche non solo dell'imputato ma anche del suo nucleo familiare, con cio' in palese violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale di cui all'art. 27 della costituzione. c) sospetta violazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 della costituzione l'art. 459 comma 1 bis c.p.p. prevede che, a fronte dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero attraverso la richiesta di emissione da decreto penale di condanna, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato, tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Per stabilire quindi l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, e quindi provvedere sulla richiesta di' emissione di decreto penale di condanna, il giudice dovrebbe disporre una serie di accertamenti finalizzati a verificare le condizioni economiche complessive dell'imputato e del suo intero nucleo familiare, con una chiara, inevitabile ed ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del procedimento per decreto, per sua natura di rapida definizione, in palese violazione del principio della ragionevole durata di cui all'art. 111 della costituzione. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ricorrono dunque, a parere di chi scrive, le condizioni per sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis per contrasto con gli artt. 3, 27 e 11 della Costituzione nella parte in cui prevede che ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il giudice deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e che comunque il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare.