P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 della costituzione e 23 e ss. Legge 87/1953 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza 
    Rimette alla Corte Costituzionale la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p.,  in  relazione  agli
artt. 3, 27 e 11 della costituzione, nella parte in cui  prevede  che
ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria  in
sostituzione di una pena detentiva il giudice deve tener conto  della
condizione economica  complessiva  dell'imputato  e  del  suo  nucleo
familiare e che  comunque  il  valore  giornaliero  non  puo'  essere
inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un  giorno  di
pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Termini Imerese, 12 febbraio 2018. 
 
                         Il Giudice: Galli'