P.Q.M. Letti gli artt. 134 della costituzione e 23 e ss. Legge 87/1953 Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza Rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 comma 1 bis c.p.p., in relazione agli artt. 3, 27 e 11 della costituzione, nella parte in cui prevede che ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva il giudice deve tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e che comunque il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non puo' superare di tre volte tale ammontare; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla corte costituzionale; Sospende il giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Termini Imerese, 12 febbraio 2018. Il Giudice: Galli'