TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA 
                           (Sezione Unica) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 48  del  2017
R.G.,  proposto  da  Roberto   Spinardi,   rappresentato   e   difeso
dall'avvocato Francesco Castiello,  da  intendersi  domiciliato  agli
effetti del giudizio presso la segreteria del Tribunale; 
    Contro  il  Ministero  della  difesa,  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino, presso la  cui  sede  in  Torino,
corso Stati Uniti n. 45, e' domiciliato ex lege; 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                            Nei confronti 
 
    di  Luigi  Nastro,  Roberto  Mattia,  Pietro  de  Meo,   Raffaele
Esposito, Ugo Rosati, Luciano Masala, Walter Meloni, Crescenzo Addeo,
Carmine Caforio e Mauro Di Giovanni; 
    Per  l'annullamento,  previa  sospensione   dell'esecuzione   del
provvedimento della Direzione generale per il personale militare  del
Ministero della difesa prot. n. M_D GMIL REG2017 0400789 del 7 luglio
2017, recante inquadramento come maresciallo maggiore del ricorrente,
della nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0414407 del 14 luglio 2017 e  di
ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e/o  conseguente   e,   in
particolare, della  circolare  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. del 24 giugno 2017. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  1°  febbraio  2018  il
dott. Davide  Soricelli  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Il ricorrente e' un militare dell'Arma dei Carabinieri che presta
servizio presso la stazione dei Carabinieri di Aosta. 
    Con il ricorso all'esame egli impugna il provvedimento che lo  ha
reinquadrato  come  maresciallo  maggiore   in   applicazione   della
disposizioni recate dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95
(Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in  materia   di'   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche). 
    In pratica al ricorrente con il provvedimento impugnato e'  stato
attribuito il grado di maresciallo  maggiore  mentre  nel  previgente
ordinamento egli aveva il grado  di  maresciallo  aiutante  sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza (d'ora in poi MASUPS), cioe' il grado
apicale del ruolo degli ispettori. 
    In estrema sintesi con il ricorso il signor Spinardi  contesta  -
come oltre sara' chiarito  -  la  legittimita'  costituzionale  delle
disposizioni del  decreto  legislativo  n.  95  del  2017  che  hanno
disciplinato, in attuazione della delega per la revisione  dei  ruoli
delle forze di polizia conferita al Governo  dall'art.  8,  comma  1,
lett. a), della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  il  riordino  della
carriera degli ispettori e il primo inquadramento del personale  gia'
appartenente a tale ruolo. 
    Il Ministero della difesa  resiste  al  ricorso.  Esso  anzitutto
eccepisce  l'incompetenza  territoriale  del  T.A.R.  Valle  d'Aosta,
sostenendo che la  controversia  rientrerebbe  nella  competenza  del
T.A.R. Lazio, sede di Roma, in forza della previsione  dell'art.  13.
comma 4-bis, c.p.a.; nel merito  l'Amministrazione  sostiene  che  la
questione di legittimita' costituzione cui  e'  affidato  il  ricorso
sarebbe manifestamente infondata e pertanto chiede che il ricorso sia
respinto. 
    Con ordinanza n. 32 del 7 novembre  2017  e'  stata  respinta  la
istanza di tutela cautelare e la trattazione  del  ricorso  e'  stata
fissata alla udienza pubblica del 1° febbraio 2018. 
    Preliminarmente   va   respinta   l'eccezione   di   incompetenza
territoriale sollevata dall'Amministrazione; infatti l'oggetto  della
impugnazione consiste in un tipico atto plurimo cioe' in un atto  che
contiene il nuovo inquadramento di tutti  gli  ex  MASUPS  che,  come
tale, e' scindibile in tanti autonomi atti  di  inquadramento  quanti
sono i sottufficiali  reinquadrati;  in  sostanza  non  puo'  trovare
applicazione la disposizione dell'art. 13, comma  4-bis,  c.p.a.  che
attrae alla competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l'impugnazione di atti
normativi e generali, poiche' nel caso all'esame  non  si  tratta  di
atto generale - cioe' di provvedimento che  dispone  unitariamente  e
inscindibilmente nei confronti di una generalita' di soggetti - ma di
atto  plurimo,   cioe'   di   provvedimento   scindibile   in   tanti
provvedimenti  quanti  sono  i  destinatari;  in  tal  caso   trovano
applicazione i criteri generali di riparto della competenza  sicche',
venendo in rilievo una controversia in rapporto di impiego  pubblico,
il criterio di riparto applicabile e' quello della sede presso cui il
ricorrente presta servizio. 
    Poiche' il signor Spinardi e' in servizio ad  Aosta,  dunque,  la
competenza territoriale spetta al T.A.R. Valle d'Aosta. 
    Cio' premesso puo' passarsi al merito. 
    Come gia' accennato con il ricorso viene dedotta  unicamente  una
articolata questione di  legittimita'  costituzionale  relativa  alle
norme di riordino e di primo inquadramento del personale appartenente
al ruolo degli ispettori. 
    Al fine di meglio comprendere la sostanza delle censure  proposte
dal  ricorrente,  e'  opportuno   premettere   che   nell'ordinamento
precedente al decreto legislativo n.  95  del  2017  il  ruolo  degli
ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro  gradi  (cioe'  quattro
livelli gerarchici) e una qualifica (che  non  costituisce  un  grado
gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei  gradi  di
maresciallo, maresciallo  ordinario,  maresciallo  capo,  maresciallo
aiutante sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  (MASUPS);  ai
MASUPS poteva inoltre essere conferita la «qualifica» (che  -  lo  si
ripete - non e' un grado gerarchico) di «luogotenente». 
    Il  nuovo  sistema  prevede  (si  veda   l'art.   1291,   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  dall'art.  15  del
decreto  legislativo  n.  95  del  2017)  i  gradi  di   maresciallo,
maresciallo  ordinario,  maresciallo  capo,  maresciallo  maggiore  e
luogotenente; ai luogotenenti puo' essere attribuita  la  «qualifica»
di «carica speciale»; in  pratica  si  e'  passati  da  una  carriera
articolata  in  quattro  gradi  e  una  qualifica  ad  una   carriera
articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il  grado
di MASUPS e' stato soppresso e al suo posto sono  stati  istituiti  i
gradi  di  maresciallo  maggiore  e  di  luogotenente  (nel   sistema
precedente luogotenente era infatti una «qualifica» e non un grado). 
    L'art. 1293 del decreto  legislativo  n.  66  citato  ha  inoltre
previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di  maresciallo
capo (ai fini dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di
maresciallo  maggiore  (ai  fini   dell'avanzamento   al   grado   di
luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in otto anni. 
    L'art. 2252 decreto legislativo n. 66 - come sostituito dall'art.
30 decreto legislativo n. 95 - ha in via transitoria stabilito che: 
      a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio  2017  sono  iscritti  in
ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di
servizio e di grado; 
      b) i marescialli capo dell'Arma dei  carabinieri  iscritti  nel
quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in  pratica
si tratta di marescialli capo con anzianita'  di  grado  superiore  a
otto  anni),  in  deroga  alle  disposizioni   sull'avanzamento   del
personale  del  ruolo  ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri,   sono
promossi nell'ordine del proprio ruolo  al  grado  superiore  con  le
seguenti modalita': 
        b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo
posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31
dicembre 2016; 
        b2) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
        b3) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
    A  sua  volta  l'art.  2253-bis,  pure  introdotto  dal   decreto
legislativo n. 95 prevede: 
      a) al  primo  comma  l'automatica  attribuzione  del  grado  di
luogotenente agli  ex  marescialli  aiutanti  in  possesso  della  ex
qualifica di luogotenente alla data del 1°  gennaio  2017;  a  questi
stessi soggetti e' poi attribuita dal primo comma dell'art.  2253-ter
la qualifica di «carica speciale» con decorrenza 1° ottobre  2017  in
deroga al periodo  minimo  di  permanenza,  previsto  «a  regime»  in
quattro anni dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a); 
      b) al comma 3, l'attribuzione  del  grado  di  luogotenente  ai
marescialli aiutanti iscritti nella  graduatoria  di  merito  per  il
conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre  2016  e
non promossi e ai marescialli aiutanti che al 1° gennaio  2017  hanno
un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore  a  otto
anni, previa inclusione in un'aliquota straordinaria  formata  al  1°
gennaio  2017  e  valutazione  secondo  quanto   previsto   dall'art.
1295-bis, comma 4. 
    In sostanza quindi il ricorrente denuncia  in  fatto  che  questo
complesso di norme risulta  ingiustamente  penalizzante  per  gli  ex
Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un'anzianita'  nel  grado
inferiore a otto anni,  dato  che  tali  soggetti:  a)  «perdono»  la
qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione «a
scelta»); b) sono «raggiunti» nella qualifica di maresciallo maggiore
dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianita'  i  quali
si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore; c)
sono discriminati rispetto agli ex pari grado  aventi  anzianita'  di
servizio pari  o  superiore  a  otto  anni,  dato  che  a  questi  e'
attribuito il  grado  di  luogotenente  (sia  pure  a  seguito  della
selezione prevista dall'art. 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni
previste, anche la qualifica di carica  speciale.  Inoltre  il  nuovo
art. 1004, decreto legislativo n. 66 riserva ai  luogotenenti  e  non
piu' ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire  a  domanda,  al
momento della cessazione dal  servizio,  la  nomina  a  ufficiale  di
complemento dell'Arma; analogamente il nuovo  testo  dell'art.  1296,
decreto legislativo n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilita'  di
ottenere la promozione  a  sottotenente  «per  meriti  eccezionali  e
benemerenze d'istituto» prima prevista a favore dei MASUPS. 
    Il ricorrente in particolare denuncia: 
      a) la violazione  dell'art.  76  C.  in  quanto  sarebbe  stato
violato  uno  dei  criteri  della  legge  di  delegazione,  cioe'  la
necessaria considerazione,  nell'operare  il  riordino  al  fine  «di
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle  funzioni  di
polizia», del «merito e della professionalita'»; l'art. 8,  comma  1,
lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti - nel  prevedere
la possibilita' di modificazioni agli ordinamenti del personale delle
Forze di polizia nel contesto del riordino delle funzioni di  polizia
di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo
della  sicurezza  e  dei  controlli   nel   settore   agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato  ed
eventuale assorbimento del medesimo  in  altra  Forza  di  polizia  -
poneva  tra  principi  e  criteri  direttivi  «la   revisione   della
disciplina in materia  di  reclutamento,  di  stato  giuridico  e  di
progressione  in  carriera,  tenendo  conto  del   merito   e   delle
professionalita', nell'ottica della  semplificazione  delle  relative
procedure, prevedendo l'eventuale unificazione,  soppressione  ovvero
istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione  delle
relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna
Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e  della
consistenza effettiva alla data di entrata in vigore  della  presente
legge»; la tesi esposta in ricorso e' che il riordino  non  tiene  in
alcun modo in conto merito  e  professionalita'  essendo  in  realta'
basato  su  automatismi  legati  essenzialmente   all'anzianita'   di
servizio; 
      b) la  violazione  del  principio  di  ragionevolezza  e  degli
articoli 3, 52 e 97 C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione
ai  MAUPS  della  qualifica  apicale  violerebbe  il   principio   di
ragionevolezza, di equita', di affidamento e di proporzionalita'  che
trovano la loro radice negli articoli 3, 97 e 117, comma  1,  C.;  ai
MASUPS (ovviamente si parla di quelli con anzianita' inferiore a otto
anni  che  per  effetto  del  riordino  conseguono  la  qualifica  di
maresciallo  maggiore)  in  particolare   e'   stata   sottratta   la
possibilita'  di  ottenere  a  domanda  la  nomina  a  ufficiale   di
complemento all'atto  della  cessazione  del  servizio  e  quella  di
ottenere la  promozione  a  sottotenente  per  meriti  eccezionali  e
benemerenze   d'istituto   (con   danno    oltretutto    anche    per
l'amministrazione che si vede limitata la  possibilita'  di  premiare
con la promozione il merito e la professionalita'). 
    Conclusivamente      quindi      il      ricorrente      denuncia
l'incostituzionalita'  delle   seguenti   disposizioni,   ritenendole
rilevanti per  la  definizione  del  giudizio  e  non  manifestamente
infondate: 
      1) articoli 687, comma 1, lett. d) e 694,  comma  1,  lett.  d)
decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificati  dagli  articoli
11, comma 1, lettere d) e e), decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
95 (si tratta di due disposizioni che attribuiscono  ai  luogotenenti
il compito di segretario delle commissioni di concorso per  l'accesso
al ruolo degli ispettori e dei  sovrintendenti  (prima  attribuito  a
marescialli aiutanti); 
      2)  art.  1004  decreto  legislativo  n.  66  come   modificato
dall'art. 14, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  (si
tratta della disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilita'
di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di  complemento  all'atto
della cessazione dal servizio); 
      3) articoli  1291  e  1296,  decreto  legislativo  n.  66  come
modificati  dall'art.  15,  comma  1,  lett.  a),  n.  1.1),  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle  disposizioni  che
stabiliscono  la  nuova  articolazione  del  ruolo  degli   ispettori
istituendo i gradi di  maresciallo  maggiore  e  luogotenente  e  che
disciplinano l'avanzamento a scelta  al  grado  di  luogotenente  dei
marescialli maggiori); 
      4) art. 2253-bis, commi 1 e 3, introdotti dall'art.  30,  comma
1, lett. m), decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95  (si  tratta
delle  norme  sull'inquadramento  nel  grado  di   luogotenente   dei
marescialli aiutanti luogotenenti  e  dei  marescialli  aiutanti  con
anzianita' maggiore a otto anni); va rilevato che  nel  ricorso  c'e'
verosimilmente un errore, dato che esso fa riferimento ai commi 2 e 3
dell'art. 2253-bis; tuttavia il riferimento al comma 2 e non al comma
1 e'  il  frutto  di  un  refuso  dato  che  il  comma  1  disciplina
l'attribuzione ai marescialli  aiutanti  luogotenenti  del  grado  di
luogotenente (su cui il ricorrente ha formulato specifiche doglianze)
mentre il comma 2 si riferisce ai periti superiori  scelti  (cioe'  a
una qualifica che non interessa il presente giudizio). 
    Cio' premesso, va anzitutto rilevato che ad avviso  del  Collegio
nella questione cosi' formulata va distinto il problema  della  nuova
articolazione - per cosi'  dire  a  regime  -  della  carriera  degli
ispettori dalla questione delle norme di «primo inquadramento». 
    Per quanto concerne infatti la nuova articolazione della carriera
(in pratica la soppressione da parte del nuovo art. 1291 del grado di
maresciallo aiutante e la istituzione dei due  gradi  di  maresciallo
maggiore e luogotenente e la limitazione da parte degli articoli 1004
e 1296 ai luogotenenti della possibilita' di  ottenere  la  nomina  a
ufficiale di complemento all'atto della cessazione dal servizio e  l'
avanzamento a sottotenente  per  meriti  eccezionali,  cui  fanno  da
pendant le disposizioni degli articoli 687 e 694  sulla  composizione
delle commissioni di concorso per l'accesso al ruolo degli  ispettori
e dei  sovrintendenti)  si  rileva  che:  a)  le  disposizioni  degli
articoli 1004, 1296,  687  e  694  non  rilevano  nella  controversia
all'esame, che si riferisce a un  provvedimento  che  attribuisce  al
ricorrente il grado di maresciallo maggiore, sicche' la questione  di
legittimita' costituzionale  e'  inammissibile  per  irrilevanza;  b)
nella controversia all'esame trova invece  applicazione  l'art.  1291
dato che il testo modificato di esso sopprime il grado di maresciallo
aiutante e istituisce quello di  maresciallo  maggiore;  tuttavia  la
relativa questione di costituzionalita' e', ad avviso  del  Collegio,
manifestamente infondata dato che non e' seriamente contestabile  che
il   legislatore   possa   discrezionalmente   decidere   una   nuova
articolazione  di  una  carriera  militare  sopprimendo  un  grado  e
istituendone due (in pratica nella fattispecie il grado di MASUPS  e'
stato  sostituito  dai   gradi   di   maresciallo   maggiore   e   di
luogotenente); tra l'altro questa circostanza non lede  alcuna  reale
aspettativa o diritto quesito di coloro che siano  gia'  in  servizio
dato che la nuova articolazione della carriera non incide di per  se'
ne' positivamente ne' negativamente  su  diritti  o  aspettative  del
personale gia' in servizio; su tali asseriti  diritti  o  aspettative
incide infatti la normativa di carattere transitorio  che  disciplina
l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in  servizio  ed  e'  del
resto di cio' che il ricorrente si duole (come  dimostra  il  rilievo
che  se  la  normativa  transitoria  avesse   previsto   un   diverso
trattamento per i MASUPS con meno di otto anni di  anzianita'  -  per
esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente  o
consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo  selettivo  di
una qualche natura che li ponesse «sullo stesso piano» dei pari grado
con anzianita' superiore a otto anni - questo contenzioso non sarebbe
probabilmente nemmeno sorto). 
    Occorre quindi concentrare l'esame sulle disposizioni transitorie
seguenti: a) art. 2252, commi 1 e 2 (introdotto dall'art.  30,  comma
1, lett. i), decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95),  cioe'  le
disposizioni che prevedono l'attribuzione del  grado  di  maresciallo
maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2107  e  ai  marescialli
capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31  dicembre  2016  e  non
promossi (in ricorso non e'  denunciata  l'illegittimita'  di  queste
disposizioni ma si tratta di una evidente dimenticanza  dato  che  la
prima e' la disposizione transitoria «base» relativa ai MASUPS ed  e'
sull'applicazione di questa disposizione che  si  basa  provvedimento
impugnato mentre in ordine alla seconda si lamenta  nel  ricorso  che
gli ex MASUPS con  anzianita'  inferiore  a  otto  anni,  oltre  alla
perdita del grado apicale, si vedono «raggiunti» dai marescialli capo
con anzianita' superiore a otto  anni,  in  precedenza  inferiori  di
grado; b) art. 2253-bis, commi 1  e  3,  cioe'  le  disposizioni  che
disciplinano l'attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di
luogotenente e ai MASUPS con anzianita' di servizio maggiore di  otto
anni. 
    In pratica si tratta di valutare se il combinato  disposto  delle
norme  citate  -  che  implicano,  secondo  la   prospettazione   del
ricorrente, per i MASUPS con anzianita' inferiore  a  otto  anni  una
discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianita'  superiore
a otto anni e agli ex marescialli capo  con  anzianita'  superiore  a
otto anni - si sottragga o meno  ai  rilievi  di  incostituzionalita'
sollevati in ricorso (o meglio se tali  rilievi  superino  la  soglia
della non manifesta infondatezza). 
    Al riguardo il Collegio ritiene che  non  sussista  alcuna  reale
discriminazione tra ex MASUPS  e  marescialli  capo  che  beneficiano
dell'avanzamento previsto  dall'art.  2252,  comma  2,  citato;  come
giustamente rilevato dall'avvocatura dello  Stato,  l'avanzamento  di
questi soggetti non e' in  alcun  modo  in  grado  di  provocare  uno
«scavalcamento» a danno degli ex MASUPS con  meno  di  otto  anni  di
anzianita', dato che le decorrenze previste per  le  promozioni  sono
tali da collocarli in posizione successiva a quelle  dei  pari  grado
gia' promossi con l'aliquota del  31  dicembre  2016.  Parimenti  non
sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con memo di otto
anni di anzianita' e ex MASUPS con piu' di otto anni  di  anzianita',
dato  che  la  distinzione  di  trattamento  si  basa  sulla  diversa
anzianita' e, in particolare,  sul  possesso  da  parte  dei  secondi
dell'anzianita' occorrente nel «nuovo sistema» per poter aspirare  al
conseguimento del grado di luogotenente (cioe' otto anni); in realta'
il disegno del legislatore delegato e' chiaro; esso nel  disciplinare
il passaggio dal «vecchio ordinamento» al «nuovo» ordinamento ha  per
cosi' dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema
dei  gradi   previsti   dal   precedente   basandosi   esclusivamente
sull'anzianita' di  servizio  e  in  modo  tale  da  evitare  che  si
verificassero «scavalcamenti»; in pratica nell'attribuzione dei nuovi
gradi si e' voluto realizzare un assetto  transitorio  che  in  parte
anticipasse l'applicazione  delle  nuove  norme  (che  prevedono  una
permanenza minima nei gradi di  maresciallo  capo  e  di  maresciallo
maggiore di otto armi); cosi' si spiega l'attribuzione ai marescialli
capo con piu' di otto anni di anzianita'  del  grado  di  maresciallo
maggiore e l'attribuzione del grado di luogotenente  agli  ex  MASUPS
con piu' di otto anni di anzianita'. 
    A questo punto, tuttavia, si pone il dubbio se la distinzione  ai
fini del nuovo inquadramento degli  ex  MASUPS  esclusivamente  sulla
base dell'anzianita' posseduta alla data del 1° gennaio 2017,  sia  o
meno  conforme  ai  criteri  della  legge  di   delegazione   e,   in
particolare, se la  istituzionale  preclusione  agli  ex  MASUPS  con
anzianita' inferiore a otto anni dell'ottenimento del (o meglio della
possibilita' di ottenere il) grado apicale di  luogotenente  in  sede
transitoria (cosi' mantenendo il grado  apicale  gia'  raggiunto  nel
precedente sistema)  sia  coerente  con  il  criterio  direttivo  che
imponeva di tener conto di merito e professionalita'; il  riferimento
alla sola anzianita' infatti pare obliterare il merito  e  da'  unico
rilievo alla professionalita' acquisita (peraltro solo  in  un  certo
limite perche' una maggiore anzianita' di servizio fa solo  presumere
ma certo non garantisce una maggiore professionalita' in capo al piu'
anziano).  In  altri  termini  l'automatismo  legato  al  mero   dato
quantitativo dell'anzianita' posseduta a una  certa  data  rende  non
manifestamente infondato il dubbio di  illegittimita'  costituzionale
del combinato disposto degli articoli  2252,  comma  1,  e  2253-bis,
commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi della legge delega, nel senso che ad  avviso  del  Collegio
non e' manifestamente infondato il dubbio che la  valorizzazione  del
merito e della professionalita' avrebbe implicato per  l'attribuzione
agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di «carica
speciale»  un  meccanismo  -  quale  che  fosse  -   che   garantisse
astrattamente a tutti - indipendentemente  dall'anzianita'  posseduta
(alla quale  comunque,  per  quanto  si  e'  detto,  nell'ambito  del
meccanismo  prescelto  si  sarebbe  comunque  ben  potuto  attribuire
rilievo, anche se non  esclusivo)  -  la  possibilita'  di  accedervi
«tenendo conto  del  merito  e  delle  professionalita'»  cosi'  come
stabilito dall'art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
    In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata,
va  sollevata  la  questione  di  legittimita'   costituzionale   del
combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi  1
e 3, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (come  rispettivamente
introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), decreto  legislativo
29 maggio 2017, n. 95), in relazione all'art. 76  C.  e  all'art.  8,
comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
    Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi
alla  Corte  costituzionale  affinche'  questa  si   pronunci   sulla
questione.