P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina - Sezione XI - visti gli art. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata - per violazione degli art. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 248, comma 2 del T.U.S.G. (D.P.R. 30.5.2002, n. 115). Sospende il presente giudizio sino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. Ordina, a norma dell'art. 23/2 legge n. 8711953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente. Dispone che, a cura della Segreteria della Commissione, la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Messina nelle Camere di consiglio del 15 marzo 2016 e 17 maggio 2016. Il presidente: Lanza Volpe L'estensore: Savasta