P.Q.M. 
 
    La Commissione Tributaria Provinciale di Messina - Sezione  XI  -
visti gli art. 134 Cost., 1 della  legge  costituzionale  9  febbraio
1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata - per violazione degli art. 3, 24, 97 e  111
della Costituzione -  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 248, comma 2 del T.U.S.G. (D.P.R. 30.5.2002, n. 115). 
    Sospende il presente giudizio sino alla restituzione  degli  atti
da parte della Corte costituzionale. 
    Ordina, a norma dell'art.  23/2  legge  n.  8711953,  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova  delle
avvenute notificazioni e comunicazioni  di  cui  al  punto  seguente.
Dispone che, a cura della Segreteria della Commissione,  la  presente
Ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere   del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Messina nelle Camere di consiglio  del  15  marzo
2016 e 17 maggio 2016. 
 
                     Il presidente: Lanza Volpe 
 
 
                                                 L'estensore: Savasta