P.Q.M. Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sulla liquidazione dell'esperto senza la risposta della Consulta; Ritenuto altresi' che la questione non sia manifestamente infondata, per tutti i motivi addotti; Ritenuto che la lettera della legge non consenta interpretazioni alternative, compatibili col dettato costituzionale, che autorizzino il giudice a non applicare la nuova disciplina; Il tribunale di Vicenza in persona del giudice dell'esecuzione dott. Giulio Borella, solleva eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 161, comma 3, legge n. 132/2015, nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonche' nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima, in relazione all'art. 3, 36, 41, 97 e 117 Costituzione, quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalita', quale principio generale del diritto comunitario primario. Dispone la sospensione della liquidazione in corso e ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953. Si comunichi. Vicenza, 16 febbraio 2016 Il Giudice: Borella