P.Q.M. 
 
    Ritenuto che le  questioni  sollevate  siano  pregiudiziali,  non
potendosi decidere sulla liquidazione dell'esperto senza la  risposta
della Consulta; 
    Ritenuto  altresi'  che  la  questione  non  sia   manifestamente
infondata, per tutti i motivi addotti; 
    Ritenuto che la lettera della legge non consenta  interpretazioni
alternative, compatibili col dettato costituzionale, che  autorizzino
il giudice a non applicare la nuova disciplina; 
    Il tribunale di Vicenza in persona  del  giudice  dell'esecuzione
dott.   Giulio   Borella,   solleva   eccezione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 161, comma 3, legge n. 132/2015, nella parte
in cui prevede che il compenso dell'esperto venga calcolato  in  base
al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonche' nella parte in
cui prevede che, prima della vendita, non  possano  essere  liquidati
acconti in misura superiore al 50% del valore di stima, in  relazione
all'art. 3, 36, 41, 97 e 117 Costituzione, quest'ultimo in  relazione
al  principio  di  proporzionalita',  quale  principio  generale  del
diritto comunitario primario. 
    Dispone la sospensione della liquidazione in corso  e  ordina  la
trasmissione dell'ordinanza e degli atti alla  Corte  costituzionale,
unitamente alla prova delle notificazioni eseguite. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
ai  presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
Repubblica, ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953. 
    Si comunichi. 
        Vicenza, 16 febbraio 2016 
 
                        Il Giudice: Borella