P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per il sindacato di legittimita' costituzionale alla luce dell'art. 3 I e II comma della Costituzione, 35 I comma, 36 I comma, 38 II e IV comma, 111 I e II comma, e 117 I comma della Costituzione dell'art. 7 commi 28, 29 e 30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 nei limiti in premessa esposti. Ordina che a cura della cancelleria di questa Corte la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata al presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia nonche' al presidente del Consiglio regionale di detta Regione e notificata alle parti in causa Giovanni Bellarosa ed altri cinque attori su meglio indicati e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Trieste, 10 maggio 2018 Il Presidente estensore: Pellegrini