P.Q.M. 
 
    Visti   gli   articoli   134   della   Costituzione,   1    legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953 sospende  il  presente
giudizio  e  rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  il
sindacato di legittimita' costituzionale alla luce dell'art. 3 I e II
comma della Costituzione, 35 I comma, 36 I comma, 38 II e  IV  comma,
111 I e II comma, e 117 I comma della Costituzione dell'art. 7  commi
28, 29 e 30 della legge regionale Friuli-Venezia  Giulia  n.  33  del
2015 nei limiti in premessa esposti. 
    Ordina che a cura della cancelleria di questa Corte  la  presente
ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia  comunicata
al  presidente  della  Giunta  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia
nonche' al presidente del Consiglio  regionale  di  detta  Regione  e
notificata alle parti in causa Giovanni  Bellarosa  ed  altri  cinque
attori su meglio indicati e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
        Trieste, 10 maggio 2018 
 
                 Il Presidente estensore: Pellegrini