P.Q.M. Tribunale di Livorno - Il G.O.T. in funzione di giudice unico: a) Dichiara nuovamente rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (come modificato con decreto-legge n. 262/06 convertito in legge con legge n. 286/06, art. 2, comma 136, lettera d) per violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 97 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione; b) Dispone la sospensione del procedimento in corso; c) Ordina la comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti costituite, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; d) Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. Livorno, 13 aprile 2018 Il G.O.T.: Micheletti