P.Q.M. 
 
    Tribunale di Livorno - Il G.O.T. in funzione di giudice unico: 
      a) Dichiara nuovamente rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal  ricorrente
in relazione all'art. 98, comma 9, decreto legislativo n. 259 del  1°
agosto 2003 (come modificato con decreto-legge n.  262/06  convertito
in legge con legge n. 286/06, art.  2,  comma  136,  lettera  d)  per
violazione dell'art.  3  della  Costituzione  e  dell'art.  97  della
Costituzione per le ragioni di cui in motivazione; 
      b) Dispone la sospensione del procedimento in corso; 
      c) Ordina la comunicazione, a  cura  della  cancelleria,  della
presente ordinanza alle parti costituite, nonche' al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  ai  Presidenti  delle   due   Camere   del
Parlamento; 
      d) Ordina la trasmissione della presente ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme agli atti del giudizio e con  la  prova  delle
notificazioni e comunicazioni prescritte. 
        Livorno, 13 aprile 2018 
 
                        Il G.O.T.: Micheletti