P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sezione  prima),  visti
gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art.  1,
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale 7 ottobre 2008: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione, che rimette alla  Corte  costituzionale,  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 103,  comma  1-bis,  della  legge  regionale
della Lombardia n. 12/2005, nei sensi indicati in motivazione; 
        b) dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e sospende il presente procedimento; 
        c) ordina che  a  cura  della  segreteria  della  Sezione  la
presente ordinanza: 
          sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' al presidente della giunta  regionale
della Lombardia; 
          sia comunicata al presidente del consiglio regionale  della
Lombardia; 
        d) manda alla  segreteria  per  la  trasmissione  alla  Corte
costituzionale degli atti di causa. 
 
                       Il Presidente: Carboni 
 
                                                L'estensore: Capolupo