P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sezione prima), visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7 ottobre 2008: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, che rimette alla Corte costituzionale, di legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 1-bis, della legge regionale della Lombardia n. 12/2005, nei sensi indicati in motivazione; b) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento; c) ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza: sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al presidente della giunta regionale della Lombardia; sia comunicata al presidente del consiglio regionale della Lombardia; d) manda alla segreteria per la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti di causa. Il Presidente: Carboni L'estensore: Capolupo