TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione penale
Il giudice, dott. Ottavio Grasso, letti gli atti del procedimento
n. 98/2017 R.G.App. all'esito della Camera di consiglio di cui
all'udienza del 6 marzo 2018;
Osserva
Con atto di appello depositato in data 5 aprile 2017 C. D.,
imputato del reato di cui all'art. 590 codice penale, proponeva
impugnazione, anche ai fini delle statuizioni civili, avverso la
sentenza del Giudice di pace di Catania n. 72/2017 del 7 marzo 2017
con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di euro
400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della
parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede civile, ed
alla rifusione (in solido con il responsabile civile HDI
Assicurazioni) delle spese legali da quest'ultima sostenute.
L'appellante, in particolare, lamentava l'errata valutazione da
parte del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del nesso
di causalita' tra il sinistro stradale occorso e le lesioni personali
riportate dalla parte civile, nonche' l'omessa pronuncia ai sensi
dell'art. 35 decreto legislativo n. 274/2000 e, in subordine,
domandava pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 530 codice di procedura penale e
131-bis codice penale, stante la tenuita' dell'offesa subita dalla
persona offesa (trattasi, pii specificamente, di lesioni personali
lievi da cervicalgia post-traumatica, giudicate guaribili in giorni
otto).
La sentenza emessa dal Giudice di pace in primo grado ha sancito
la penale responsabilita' dell'odierno imputato sulla base
dell'attivita' istruttoria espletata, correttamente ritenendo
sussistente il nesso eziologico tra la condotta colposa del medesimo
(consistita nella mancata osservanza della distanza di sicurezza
mentre si trovava alla guida del veicolo) ed il danno patito dalla
p.o. costituitasi parte civile, ma nulla ha statuito in ordine alla
possibilita' di una pronuncia ai sensi degli articoli 34 e 35 decreto
legislativo n. 274/2000.
Riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione
dell'art. 35 cit., giova sottolineare che la giurisprudenza allo
stato e' ondivaga in ordine all'applicabilita' del medesimo da parte
del Tribunale quale giudice di secondo grado () e che, ad ogni modo,
ad avviso di questo Tribunale, anche a voler accedere alla tesi
favorevole, sarebbe in ogni caso, preliminare, una valutazione in
ordine alla effettivita' applicabilita' nel caso concreto del
disposto dell'art. 131-bis codice penale, in conformita' ai principi
sanciti dall'art. 129 codice di procedura penale in forza dei quali
e' dovere dell'organo giurisdizionale vagliare la possibilita' di
addivenire ad una pronuncia di assoluzione nel merito (quale quella
di assoluzione ex art. 131-bis c.p.) piuttosto che di mero
proscioglimento (quale quella di dichiarazione di estinzione del
reato per condotte riparatorie ex art. 35 cit.).
Con riferimento al diverso profilo della tenuita' del fatto
occorre, invece, rilevare che il Giudice di pace nulla ha osservato
in ordine alla possibilita' di addivenire ad una pronuncia ai sensi
dell'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 durante tutto il corso
del procedimento e che, per contro, l'appellante nell'atto
introduttivo del giudizio di secondo grado ha postulato una pronuncia
di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Orbene, alla luce di cio', appare opportuno sottolineare le
differenze intercorrenti tra le due disposizioni in questione, id est
l'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000, da un lato, e l'art.
131-bis codice penale, anche alla luce della recente pronuncia della
Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 53683 del 22 giugno 2017. La
prima e' norma pensata con particolare riferimento al settore dei
reati rientranti nella cognizione del Giudice di pace ed in forza
della quale viene attribuito a quest'ultimo il potere-dovere di
chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione
penale, dovendo riscontrare il difetto di una condizione di
procedibilita' allorquando il fatto incriminato risulti di
«particolare tenuita'» rispetto all'interesse tutelato e tale, per
l'effetto, da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione
dell'azione penale. In ordine al riscontro della sussistenza, in
concreto, di un fatto che possa qualificarsi come tenue, il
giudicante e' chiamato a valutare l'esiguita' del danno o del
pericolo scaturiti dalla condotta del reo, l'occasionalita' della
medesima ed il grado di colpevolezza, dovendo addivenire ad una
pronuncia in tal senso ogniqualvolta l'esercizio dell'azione penale
non appaia alla stregua di tali parametri giustificato ovvero la sua
prosecuzione possa recare un pregiudizio alle esigenze di lavoro,
studio, famiglia o salute dell'indagato/imputato.
L'art. 131-bis codice penale (introdotto nel codice penale ad
opera del decreto legislativo n. 28/2015), rubricato «Esclusione
della punibilita' per particolare tenuita' del fatto», generalizzando
le acquisizioni gia' fatte proprie dal legislatore con l'art. 34
citato (in materia di processo penale innanzi al Giudice di pace) e
con l'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 (in
materia di processo penale minorile), ha dato nuovo vigore al
principio di offensivita', costituente pilastro fondamentale del
sistema del diritto penale, volendo sancire la necessita' che, non
soltanto la condotta integrante reato abbia carattere offensivo, ma
vieppiu' che l'offesa da essa scaturente appaia significativa.
Scopo della citata norma e', evidentemente, quello di ridurre
l'intervento della sanzione penale ad extrema ratio, escludendone
l'operativita' in presenza di condotte bagatellari a fini di
deflazione del contenzioso.
In tali casi, dunque, si e' in presenza di una condotta che e' e
continua ad essere penalmente rilevante e, purtuttavia, il
legislatore rinunzia espressamente alla sua punibilita' in concreto,
ritenendo che l'offesa da essa arrecata sia di tale tenuita' da non
meritare considerazione in sede penale.
L'art. 131-bis codice penale, dunque, sull'onta di una
valutazione di opportunita' compiuta in astratto dal legislatore,
persegue una mera finalita' deflattiva (manca, infatti, nella norma
qualsiasi riferimento a finalita' latu sensu rieducative, come,
invece, avviene nelle norme citate ad essa preesistenti) con
specifico riferimento ai soli reati puniti con pena detentiva non
superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola
o congiunta alla predetta pena, ritenuti evidentemente di minor
allarme sociale.
Nel far cio' il legislatore ha imposto al giudice di merito di
operare una valutazione sulla scorta di alcuni indici-criteri
normativamente stabiliti: trattasi, piu' specificamente, della
particolare tenuita' dell'offesa (da valutare, a sua volta, alla
stregua degli indici-requisiti della modalita' della condotta e
dell'esiguita' del danno o del pericolo) e della non abitualita' del
comportamento.
Dal mancato coordinamento, in seguito alla novella del 2015, tra
il nuovo art. 131-bis codice penale ed il vecchio art. 34 decreto
legislativo n. 274/2000 e' scaturita la coesistenza nel sistema
processuale riguardante gli imputati maggiorenni di due diversi
modelli di proscioglimento per tenuita': il primo configurante
un'ipotesi di non punibilita'; il secondo integrante, invece,
un'ipotesi di improcedibilita'.
Giurisprudenza e dottrina si sono sin da subito cimentate con la
corretta ricostruzione del rapporto intercorrente tra le due norme e
ben ne hanno individuato le differenze, assestandosi nel senso che,
sebbene entrambi gli istituti facciano riferimento, nella rubrica
dell'articolo che li contempla, alla «particolare tenuita' del
fatto», essi hanno struttura e ambito di applicazione non
coincidenti.
In particolare, «l'art. 131-bis codice penale, prevede, infatti,
una causa di esclusione della "punibilita'" allorche' - per le
modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo -
"l'offesa" all'interesse protetto sia particolarmente tenue; l'art.
34 cit. contempla una causa di esclusione della "procedibilita'"
quando "il fatto" - valutato nella sua componente oggettiva
(esiguita' del danno o del pericolo) e soggettiva (occasionalita'
della condotta e grado della colpevolezza) - sia di particolare
tenuita'» (Cassazione Penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713). I due
istituti differiscono, dunque, gia' sotto il profilo della rispettiva
natura giuridica, processuale nel caso della causa di
improcedibilita' ex art. 34 del decreto legislativo n. 274/2000 e
sostanziale nel caso della causa di non punibilita' ex art. 131-bis
codice penale, oltre che nei presupposti costitutivi ed applicativi.
Differiscono, inoltre, nel diverso ruolo riconosciuto alla parte
offesa, atteso che «Quanto alle condizioni dell'applicazione, la
causa di esclusione della punibilita' di cui all'art. 131-bis codice
penale richiede che sia "sentita" la persona offesa (articoli 411 e
469 c.p.p.), mentre l'applicabilita' del decreto legislativo n. 274
del 2000, art. 34, e' subordinata - nella fase delle indagini
preliminari - alla condizione che "non risulti un interesse della
persona offesa alla prosecuzione del procedimento" e, nella fase del
giudizio, alla mancata opposizione sia dell'imputato che della
persona offesa» (Cassazione Penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713).
Cio' e' coerente con la natura dell'art. 34, pensato con riferimento
ai reati di competenza del Giudice di pace, in un'ottica propria di
«conciliazione» tra le parti, sicche' alla p.o. sono stati attribuiti
ben piu' penetranti poteri: si tratta di una differenza di non poco
conto, posto che il diverso ruolo giocato dall'interesse della
persona offesa (o dal diritto potestativo di questa e dell'imputato,
dopo l'esercizio dell'azione penale) colloca i due istituti su piani
diversi di praticabilita', subordinando l'operativita' di
quest'ultimo ad una valutazione piu' ampia e stringente di quella
richiesta dall'art. 131-bis codice penale, che risulta, invece,
ancorato essenzialmente al dato oggettivo del grado dell'offesa.
L'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 ha, quindi, un ambito
di applicazione ben piu' ristretto rispetto alla norma sostanziale
inserita all'interno del codice penale, che dunque si atteggia a
norma di maggior favore per l'imputato.
Gia' all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis codice
penale la Corte costituzionale (sentenza n. 25 del 2015) si e'
pronunciata in ordine alla coesistenza delle due norme nell'alveo del
sistema penale, ritenendola pienamente legittima proprio perche' si
tratta di norme strutturalmente e sostanzialmente diverse.
Ad ogni modo cio' non e' valso ad acquietare la giurisprudenza,
che si e' incessantemente interrogata in ordine alla portata
applicativa del nuovo art. 131-bis codice penale, proprio in quanto
avente natura di norma sostanziale e non meramente processuale. Ai
fini che qui interessano, preme, in particolar modo, sottolineare il
contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito e di
legittimita' in ordine all'applicabilita' di tale disposizione anche
nei procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di pace.
L'indirizzo maggioritario ha ritenuto che i rapporti tra le due
norme vadano risolti alla stregua del principio di specialita',
sicche', proprio in virtu' dei caratteri peculiari di ciascuna norma,
nei procedimenti pendenti dinnanzi al giudice di pace potrebbe
trovare applicazione il solo art. 34 decreto legislativo n. 274/2000
(cfr. ex multis Cassazione penale, sez. V, 28 novembre 2016 n.
54173), mentre per l'indirizzo interpretativo minoritario il
carattere di maggior favore della disciplina prevista dall'art.
131-bis c.p. deve necessariamente far propendere per la sua
applicabilita' a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del
Giudice di pace, pena l'irrazionalita' di un sistema che non
consentisse l'applicazione di una norma di diritto sostanziale
proprio ai reati ritenuti dal legislatore di minore gravita' e,
pertanto, devoluti alla cognizione del Giudice di pace (cfr. ex
multis Cassazione penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713).
Orbene, a porre un punto fermo sulla questione sono intervenute
di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con la
sentenza n. 53683 del 22 giugno 2017 hanno definitivamente sancito il
principio di diritto in virtu' del quale «la causa di esclusione
della punibilita' per particolare tenuita' del fatto, prevista
dall'art. 131-bis codice penale, non e' applicabile nei procedimenti
relativi a reati di competenza del giudice di pace».
Le Sezioni Unite sono addivenute a tale conclusione partendo
dall'assunto che, come rilevato dalla Corte costituzionale
nell'ordinanza n. 50 del 2016, «il procedimento davanti al giudice di
pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non
comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali
da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario»,
sicche' la parametrazione dell'ambito applicativo delle due norme non
deve avvenire ne' in base al principio di specialita' di cui all'art.
15 codice penale, ne' in base al principio di necessaria operativita'
della lex mitior di cui all'art. 2 codice penale, dovendosi, al
contrario, configurare tra le medesime un rapporto di interferenza,
posto che ciascuna presenta elementi specializzanti rispetto
all'altra. Ne consegue che, «posto che al decreto in materia di
processo penale dinanzi al giudice di pace si addice il carattere di
"legge penale speciale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 16
codice penale, la ricerca dell'interprete a fronte dell'introduzione
di un nuovo modello normativo - quale l'art. 131-bis cod. pen. -,
avente ad oggetto la stessa materia gia' regolata in modo completo
dall'art. 34 del detto decreto, non puo' limitarsi al raffronto fra
quest'ultimo e il precetto successivo, ma deve elevare il proprio
orizzonte fino a verificare se la legge penale speciale nel suo
complesso non contenesse gia' un'autonoma disciplina della materia,
mirata rispetto alle finalita' del procedimento e tale percio' da
precludere, a priori, l'operazione del confronto fra singole leggi o
disposizioni sulla stessa materia, espressamente disciplinata
dall'art. 15 codice penale, con riferimento al rapporto fra piu'
leggi penali».
Da quanto premesso, il Giudice nomofilattico trae, dunque, la
conclusione che il rapporto fra i due istituti disciplinati
rispettivamente agli articoli 131-bis codice penale e 34 decreto
legislativo n. 274/2000 non sia di «compatibilita'/incompatibilita'»,
ma di «concreta applicabilita'» ai sensi dell'art. 16 codice penale:
tale ultima norma tutela la dignita' delle leggi penali speciali
(quale e', appunto, da considerarsi il decreto legislativo n.
274/2000), escludendo che su di esse possa incidere la normativa
codicistica sopravvenuta ogniqualvolta la materia sulla quale
quest'ultima interviene sia gia' coperta da una disciplina ad hoc,
anche funzionalmente orientata, quale e' quella di cui all'art. 34
cit.
Gli argomenti che fanno leva sulla natura di norma penale piu'
favorevole dell'art. 131-bis codice penale possono, infine, ad avviso
delle Sezioni Unite, essere superati alla luce della configurazione
del procedimento dinanzi al Giudice di pace come procedimento
speciale per il quale il legislatore ha inteso prevedere specifici
epiloghi decisori, modulati al fine di consentire al giudice di
realizzare la conciliazione tra le parti.
Chiarito quanto sopra, ad avviso del decidente, si pone, a questo
punto, un dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis
codice penale, nella misura in cui esso non sia applicabile anche nei
procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di
pace e su cui il Tribunale viene investito quale giudice di appello.
Si ritiene, pertanto, di dovere rimettere alla Corte
costituzionale la valutazione di legittimita' dello stesso, indicando
di seguito la presenza dei presupposti per adire la medesima.
a. Sulla rilevanza della questione.
Com'e' noto, la prima delle condizioni dettate dall'art. 23 della
legge n. 87/1953 per poter procedere a sollevare questione di
legittimita' costituzionale e' la rilevanza della medesima nell'alveo
del procedimento che l'Autorita' giudiziaria procedente e' chiamata a
decidere.
Con cio' s'intende, da un lato, la necessita' che la norma debba
trovare applicazione nel caso di specie e, dall'altro lato, la
possibilita' che un'eventuale pronuncia della Corte influisca su tale
giudizio, c.d. pregiudizialita' costituzionale (cfr. ordinanza Corte
costituzionale n. 129/2017).
Ebbene, nel caso di specie, essendo il giudizio principale giunto
pressoche' al suo epilogo, l'odierno decidente dovrebbe decidere la
controversia e, attenendosi all'interpretazione prospettata dalle
Sezioni Unite nella sentenza prima citata, in ossequio alla
essenziale funzione nomofilattica da queste svolta, dovrebbe decidere
il processo addivenendo ad una pronuncia di merito, senza potere fare
ricorso, come peraltro richiesto dalla Difesa, all'art. 131-bis c.p.
Ritiene, in particolare, questo decidente che, nel caso di
specie, sussisterebbero tutti i requisiti necessari per addivenire ad
una pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis codice penale, atteso che:
il reato di cui all'art. 590 codice penale e' punito con la
pena della reclusione fino a tre mesi o della multa fino ad euro
309,00: pertanto rientra all'interno dei limiti edittali stabiliti
dall'art. 131-bis, comma 1, codice penale;
si tratta, evidentemente, di un'offesa di particolare
tenuita': e cio' sia alla stregua delle modalita' della condotta
(trattandosi di condotta meramente colposa e consistita nel mancato
rispetto della distanza di sicurezza da parte dell'imputato mentre si
trovava alla guida della propria auto, incolonnato nel traffico), sia
alla luce dell'esiguita' del danno cagionato alla p.o. (lesioni
personali da cervicalgia post-traumatica giudicate guaribili in
giorni otto, dunque lievi per definizione), non ricorrendo alcuna
della condizioni ostative di cui al comma 2 del medesimo art. 131-bis
codice penale;
non si e', infine, in presenza di un comportamento che possa
qualificarsi come «abituale»: e', infatti, evidente che un sinistro
stradale da cui derivino delle lesioni per uno dei conducenti
coinvolti e' per definizione un accadimento contingente e del tutto
occasionale, dovendosi in aggiunta rilevare che l'imputato e'
soggetto assolutamente incensurato ai fini del comma 3 dell'art.
131-bis c.p.
Quanto finora esposto rende, dunque, evidente la rilevanza della
questione, posto che l'inapplicabilita' dell'art. 131-bis codice
penale determinerebbe, evidentemente un esito definitorio diverso.
b. Sulla non manifesta infondatezza.
Passando al requisito della non manifesta infondatezza, richiesto
anch'esso dall'art. 23, legge n. 87/1953, occorre dire, in sintonia
con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, che il giudice
del giudizio a quo, affinche' sia soddisfatto il requisito in parola,
debba nutrire un serio dubbio di costituzionalita' della disposizione
oggetto di rimessione al Giudice delle leggi.
Nel caso di specie anche tale condizione appare integrata perche'
si ritiene che l'art. 131-bis codice penale, cosi' come dev'essere
interpretato dopo la pronuncia delle Sezioni Unite penali della Corte
di cassazione n. 53683 del 22 giugno 2017, determini un evidente
vulnus al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
L'art. 3 Cost., infatti, sancisce non solo la necessita' di
uguaglianza in senso formale e sostanziale di fronte alla legge ed il
conseguente divieto di discriminazione, ma anche la necessita' che a
situazioni uguali corrispondano trattamenti uguali ed a situazioni
diverse trattamenti diversi (c.d. doverosa ragionevolezza delle
leggi).
La norma impugnata si pone in contrasto con tale ultimo
principio.
Essa si palesa, in particolar modo, irragionevole laddove, come
interpretata dalle Sezioni Unite, non e' applicabile a fatti di minor
disvalore, quali sono quelli rientranti nella sfera di competenza del
Giudice di pace, mentre ben puo' trovare applicazione in relazione a
fatti di maggiore gravita', soggetti alla cognizione del Tribunale.
Appare, infatti, del tutto irrazionale che una norma di diritto
sostanziale, quale e' l'art. 131-bis codice penale - nata per evitare
all'imputato le possibili ricadute negative scaturenti dalla condanna
per fatti di minima offensivita', i quali, per il comune sentire
sociale, sono connotati da minimo disvalore - sia inapplicabile
proprio ai reati che, per essere di competenza del Giudice di pace,
sono per definizione di minore gravita'.
Vale, evidentemente, a palesare il significato di quanto detto il
riferimento, a titolo meramente esemplificativo, al reato di minacce
di cui all'art. 612 codice penale. Appare, infatti, manifestamente
irragionevole che, di fronte ad una fattispecie di minaccia ex art.
612, comma 1 codice penale (come tale rientrante nella competenza del
Giudice di pace) il Tribunale, chiamato a conoscere della medesima in
sede di impugnazione, non possa pronunciare sentenza di assoluzione
per tenuita' del fatto, mentre ad una pronuncia di tal fatta possa
addivenire in relazione alla ben piu' grave ipotesi di minaccia grave
di cui all'art. 612, comma 2 codice penale, come tale rientrante
nella sfera di competenza del Tribunale stesso, ma pendente in primo
grado.
Vieppiu' vale a lumeggiare quanto fin qui esposto il richiamo,
ancora una volta a titolo esemplificativo, al reato di lesioni: e'
evidente, infatti, che due fattispecie in concreto assolutamente
identiche di lesioni lievi (dunque con prognosi inferiore a venti
giorni), l'una per cosi' dire «semplice», e come tale rientrante
nella competenza del Giudice di pace, l'altra aggravata ai sensi
dell'art. 585 codice penale (es. per la ricorrenza di una delle
circostanze aggravanti di cui all'art. 577 c.p.) e conseguentemente
soggetta alla cognizione del Tribunale quale giudice di primo grado,
ove ritenute concretamente qualificabili come «tenui», vadano
incontro ad esiti sostanzialmente diversi.
Ed infatti, mentre nel secondo caso, conoscendo di una
fattispecie di lesioni tenui aggravate ex art. 577 codice penale, il
Tribunale, ben potrebbe, ove riscontrasse in concreto la sussistenza
di tutti i requisiti di cui all'art. 131-bis codice penale,
addivenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi del combinato
disposto degli articoli 530 codice di procedura penale e 131-bis
codice penale; al contrario, il Tribunale chiamato a pronunciarsi su
una fattispecie di lesioni tenui c.d. «semplici» in sede di gravame,
laddove il giudice di primo grado non avesse reso una pronuncia ai
sensi dell'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 (es. a seguito di
opposizioni della persona offesa), non potrebbe, pur ritenendo
integrati tutti i requisiti normativamente stabiliti dall'art.
131-bis codice penale, pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi
di tale ultima norma.
E', dunque, evidente l'irragionevolezza della norma, ed appare
pertanto, non manifestamente infondata, la questione circa la
legittimita' costituzionale della medesima.
c. Sull'assenza di un'interpretazione costituzionalmente conforme
della norma.
E' noto come, gia' a partire dagli anni novanta, la Corte
richieda al giudice remittente uno sforzo interpretativo ulteriore,
volto a tentare una lettura costituzionalmente conforme della norma
impugnata, prima di rimettere la questione di legittimita'
costituzionale alla Corte, dovendosi tale rimedio atteggiare ad
extrema ratio di tenuta costituzionale del sistema.
La ratio di tale ulteriore condizione risiede nella circostanza
che affinche' una norma possa considerarsi incostituzionale in senso
stretto e' necessario che di essa non possa darsi un'interpretazione
costituzionalmente conforme, non essendo sufficiente, al contrario,
che se ne possano dare anche letture incostituzionali, in quanto e'
compito di ciascun giudice adottare, tra le varie esegesi possibili,
quella che meglio si presta ad assicurare il rispetto dei principi
sanciti dalla Carta fondamentale (in tal senso Corte costituzionale
n. 42/2017).
La Corte ha, pero', chiarito che vi sono comunque dei limiti
all'interpretazione costituzionalmente conforme, nel senso che
l'univoco tenore letterale della norma segna il confine oltre il
quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere
necessariamente il passo al sindacato di legittimita' costituzionale
(Corte cost. n. 26/ 2010; ed anche Corte costituzionale n.
270-315/2010).
Peraltro, si puo' anche dire che l'interpretazione costituzionale
trovi di fatto un limite logico nel «dovere» dei giudici di merito di
attenersi il piu' possibile all'interpretazione fornita dalla Corte
di cassazione, specie ove a Sezioni Unite, in ossequio alla funzione
nomofilattica da quest'ultima assolta ai sensi dell'art. 65 ord.
giud. Detta disposizione ha evidentemente lo scopo di recuperare,
quantomeno sul piano della stabilita' della giurisprudenza,
l'essenziale valore della certezza del diritto, garantendone
l'uniforme interpretazione e realizzando la prevedibilita' delle
decisioni giurisdizionali.
Cio' premesso, il giudice a quo ritiene che, nel caso di specie,
la recente pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 53683 del 22
giugno 2017, con la quale la Suprema Corte ha voluto escludere
radicalmente l'applicabilita' dell'art. 131-bis codice penale ai
reati di competenza del Giudice di pace, costituisca ostacolo
insormontabile ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del
medesimo, tale da giustificarne la rimessione alla Corte.