P.Q.M. 
 
    visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953,  n.
87; 
    ritenuta la questione non manifestamente  infondata  e  rilevante
per la decisione del presente giudizio; 
    solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 131-bis codice penale. nella misura  in  cui  esso  non  e'
applicabile ai reati rientranti nella competenza del Giudice di pace,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    dispone la sospensione del procedimento in corso; 
    ordina la notificazione della presente  ordinanza  al  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  della  stessa  ai
presidenti della Camera dei deputati e del Senato; 
    dispone la trasmissione dell'ordinanza alla Corte  costituzionale
insieme agli atti del giudizio ed alla prova  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte. 
    Manda alla cancelleria per  le  comunicazioni  e  per  gli  altri
adempimenti di rito. 
    Cosi' deciso a Catania il 6 marzo 2018, all'esito della Camera di
consiglio. 
 
                         Il giudice: Grasso