P.Q.M.
visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n.
87;
ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante
per la decisione del presente giudizio;
solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis codice penale. nella misura in cui esso non e'
applicabile ai reati rientranti nella competenza del Giudice di pace,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
dispone la sospensione del procedimento in corso;
ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai
presidenti della Camera dei deputati e del Senato;
dispone la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale
insieme agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e
delle comunicazioni prescritte.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli altri
adempimenti di rito.
Cosi' deciso a Catania il 6 marzo 2018, all'esito della Camera di
consiglio.
Il giudice: Grasso