P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87; 
    Promuove di ufficio, per violazione degli articoli 3 e  27  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  459
c.p.p., in relazione all'art. 53, legge n. 689/1981, nella  parte  in
cui prevede che il  valore  giornaliero  di  conversione  della  pena
detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre  volte  tale
ammontare  tenuto  conto  della  condizione   economica   complessiva
dell'imputato e del suo nucleo familiare, sospendendo il giudizio  in
corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al presidente del Senato ed  al  presidente  della
Camera  dei  deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
 
        Macerata, 15 settembre 2017 
 
                         Il giudice: Manzoni