P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 e segg.  della  Costituzione  e  23  della
legge 11 marzo 1953  n.  87,  solleva  in  quanto  rilevante  per  la
decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   17,   comma   30-ter,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito  con  modificazioni
nella legge 3 agosto 2009 n. 102,  modificato  dall'art.  1  comma  1
lettera c) n. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009  n.  103,  convertito
della legge 3 ottobre 2009 n. 141, per contrasto con gli articoli 3 e
97 Cost. nella parte  in  cui  esclude  l'esercizio  dell'azione  del
pubblico  ministero  contabile  per   il   risarcimento   del   danno
all'immagine conseguente a reati  commessi  da  pubblici  dipendenti,
diversi da quelli contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I
titolo II libro II del codice penale, conseguentemente disponendo  la
sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza di rimessione sia notificata,  a
cura della Segreteria della Sezione, a tutte le parti in causa ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
del Deputati. 
        Cosi' provveduto in Genova nella camera di consiglio  del  21
marzo 2018. 
 
                        Il Presidente: Riolo 
 
 
                                                 L'estensore: Maltese