P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale, relativa all'art.  222,  II
comma, quarto periodo del decreto legislativo n. 285  del  30  aprile
1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini e per
le ragioni sopra indicate; 
        sospende il giudizio in corso; 
        manda alla cancelleria per la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  per  la
comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e   al
Presidente della Camera dei deputati, nonche' alle parti del presente
giudizio; 
        dispone l'immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale
degli   atti,   nonche'   della    documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni. 
    Brescia, 23 aprile 2018 
 
                      Il G.U.P.: Mainardi Paolo