P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, relativa all'art. 222, II comma, quarto periodo del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate; sospende il giudizio in corso; manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, nonche' alle parti del presente giudizio; dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti, nonche' della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni. Brescia, 23 aprile 2018 Il G.U.P.: Mainardi Paolo