P.Q.M. Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Promuove di ufficio, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale costituzionalita' dell'art. 459 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 53 legge n. 689/81, nella parte in cui prevede che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria sia pari ad € 75 e fino a tre volte tale ammontare tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Macerata, 15 settembre 2017 Il Giudice: Manzoni