P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87. 
    Promuove di ufficio, per violazione degli articoli 3 e  27  della
Costituzione,    questione     di     legittimita'     costituzionale
costituzionalita' dell'art. 459 del codice di  procedura  penale,  in
relazione all'art. 53 legge n. 689/81, nella parte in cui prevede che
il  valore  giornaliero  di  conversione  della  pena  detentiva   in
pecuniaria sia pari ad € 75 e fino a tre volte tale ammontare  tenuto
conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del  suo
nucleo familiare, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della
Camera  dei  deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
        Macerata, 15 settembre 2017 
 
                         Il Giudice: Manzoni