P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della
legge costituzionale n. 87/1953, 
        1. dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  10  comma  1  bis
della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 in relazione agli  articoli
3 e 51 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  annovera  fra  gli
ineleggibili il Direttore generale d'ateneo quale dirigente  di  ente
non territoriale che  gode  di  contributi  da  parte  della  Regione
Siciliana, o comunque il Direttore  generale  dell'Universita'  degli
studi di Messina per la particolare conformazione statutaria dei suoi
poteri; 
        2. dispone la sospensione  del  giudizio  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale; 
        3. dispone che la presente sia notificata  dalla  cancelleria
alle parti, al P.M., al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana
ed al Presidente della Regione siciliana. 
    Cosi' deciso in Palermo, nella camera  di  consiglio  del  giorno
11.10.2018. 
 
                Il Presidente: Grimaldi di Terresena 
 
                                       Il Giudice relatore: Trombetta