P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge costituzionale n. 87/1953, 1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 comma 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 in relazione agli articoli 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui annovera fra gli ineleggibili il Direttore generale d'ateneo quale dirigente di ente non territoriale che gode di contributi da parte della Regione Siciliana, o comunque il Direttore generale dell'Universita' degli studi di Messina per la particolare conformazione statutaria dei suoi poteri; 2. dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 3. dispone che la presente sia notificata dalla cancelleria alle parti, al P.M., al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione siciliana. Cosi' deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11.10.2018. Il Presidente: Grimaldi di Terresena Il Giudice relatore: Trombetta