P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativamente agli articoli 2, comma 1, lettera c) e 7 comma 1, lettere b) e o) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 nella parte in cui e' abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli articoli 25 e 76 della Costituzione, nei termini e per le ragioni indicate nella parte motiva; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, unitamente alla motivazione, sia notificata all'imputato, al difensore dell'imputato, al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Trento, 21 settembre 2018 Il Presidente estensore: Spina