P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale relativamente agli articoli 2,  comma  1,
lettera c) e 7 comma 1, lettere b) e o)  del  decreto  legislativo 1°
marzo 2018, n. 21 nella  parte  in  cui  e'  abrogata  la  previsione
incriminatrice  della  violazione  degli   obblighi   di   assistenza
familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con  gli
articoli 25 e 76 della Costituzione, nei termini  e  per  le  ragioni
indicate nella parte motiva; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza, unitamente  alla  motivazione,
sia notificata all'imputato, al difensore dell'imputato, al  pubblico
ministero nonche' al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
        Trento, 21 settembre 2018 
 
                   Il Presidente estensore: Spina