P.Q.M. Il Giudice di pace di Venezia., letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3°, della legge n. 67 del 28 aprile 2014 e dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, nella parte in cui dispongono l'abrogazione dell'art. 594 codice penale per violazione degli articoli 2, 3, 10 e 117 della Costituzione, per la violazione dell'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e per la violazione degli articoli 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo; dispone la sospensione del presente giudizio; da' atto che della presente ordinanza e' data lettura nel pubblico dibattimento alla presenza del pubblico ministero, dei difensori delle parti processuali, dell'imputato e della persona offesa parte civile, personalmente presenti; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Venezia, 16 ottobre 2018 Il Giudice di Pace: Pertile