P.Q.M. 
 
    Il Giudice di pace di Venezia., letto l'art. 23, legge  11  marzo
1953, n. 87, 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3°, della legge n.  67
del 28 aprile 2014 e dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo
n. 7 del 15 gennaio 2016, nella parte in cui dispongono l'abrogazione
dell'art. 594 codice penale per violazione degli articoli 2, 3, 10  e
117 della Costituzione, per la violazione dell'art. 1 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione europea e per  la  violazione  degli
articoli 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo; 
    dispone la sospensione del presente giudizio; 
    da' atto  che  della  presente  ordinanza  e'  data  lettura  nel
pubblico dibattimento  alla  presenza  del  pubblico  ministero,  dei
difensori delle parti  processuali,  dell'imputato  e  della  persona
offesa parte civile, personalmente presenti; 
    ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
      Venezia, 16 ottobre 2018 
 
                     Il Giudice di Pace: Pertile