IL TRIBUNALE DI VERBANIA letti gli atti del processo a carico di A. A., nato a ... il ... , dom. dich. in ... n. ... , difeso dall'avv. Marcello Bologna del foro di Verbania di fiducia, imputato del delitto p. e p. dall'art. 590-bis comma 1, codice penale, perche' cagionava per colpa a L. P. una lesione personale grave, dalla quale derivava una malattia nel corpo, consistente in «frattura somatica di D 12, lieve trauma cranica, contusioni multiple», con prognosi di giorni 60 s.c. Condotta colposa consistita: in negligenza, imprudenza, imperizia e/o nella violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, decreto legislativo n. 285/1992, perche', alla guida del proprio autoveicolo ... targato ... nell'immettersi nell'intersezione di via Pello con la S.S. 337 del Comune di Trontano, in presenza del segnale fermarsi e dare la precedenza (stop), si fermava brevemente e riprendeva subito la marcia, senza dare la precedenza alla motocicletta ..., targata ... condotta da L. P., proveniente dalla S.S. 337, facendola collidere con la propria vettura, disarcionando e proiettandolo al suolo il conducente. In Tramano (VB), il 13 agosto 2016. Ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. A. A. e' accusato del delitto di «lesioni personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis codice penale, norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 13 agosto 2016 ai danni di L. P., per avere colposamente cagionato, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla persona offesa. La legge 2016 n. 41 appena richiamata ha anche modificato la norma di cui all'art. 222 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Codice della strada), con la previsione, al 4° periodo del comma 2 dell'articolo citato, dell'obbligatoria applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 codice di procedura penale, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter, secondo comma codice penale, il giudice e' comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a 2 anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) C.d.S. ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al primo comma cosi' dispone: «Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida», e, al secondo comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente e' fino a quattro anni». 2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma, di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida». Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilita' di graduazione, ed eliminando la previsione della possibilita' di applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della patente di guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversita' e' attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in rapporto all'evidente diversa intensita' dell'offesa ai beni giuridici della vita e dell'incolumita' individuale. Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., ancorche' condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla gravita' del danno, alle modalita' della condotta, all'intensita' della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa. La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in quanto pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di particolare afflittivita', quale la revoca della patente, a fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli articoli 589-bis e 590-bis c.p. Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione accessoria in questione della revoca della patente, piu' volte ribadita dalla suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata pronuncia e nelle successive (si veda ex ceteris: Cassazione 1393/2018) nel senso che «l'obbligatorieta' dell'irrogazione della sanzione derivi da una scelta legislativa rientranze nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n. 42346/2017): nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudicante, infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in concreto, e' stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente differenziato e dettagliatamente graduato. Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 Cost. non puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le contraddittorieta' sopra evidenziate denunciano quella manifesta irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale anche le scelte costituenti espressione della discrezionalita' del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr. Corte costituzionale n. 43/2017). Ne', da ultimo, l'asserita e sussistente finalita' anche preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalita'.