P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953, n.  87  e  159  codice
penale; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23  marzo
2016,  n.  41,  nella  parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna  o  applicazione  della
pena su richiesta delle parti per il reato di  cui  all'art.  590-bis
codice penale. 
    Sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Verbania, 17 ottobre 2018 
 
                        Il Giudice: Fornelli