P.Q.M. Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 codice penale; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis codice penale. Sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, 17 ottobre 2018 Il Giudice: Fornelli