P.Q.M. 
 
    Pertanto si insiste perche' l'adita Corte costituzionale  voglia,
per le  ragioni  sopra  espresse,  dichiarare  -  previa  sospensione
dell'esecuzione degli atti - a) che non spettava allo  Stato,  e  per
esso al Consiglio dei ministri, «sentire» e/o  «far  partecipare»  la
Regione con le modalita'  adottate  per  il  tramite  del  telegramma
urgentissimo del 6 dicembre 2018 alla riunione tenuta;  b)  comunque,
che non spettava allo Stato adottare, con  tempi,  modi  e  contenuto
sopra  esposti,  la  delibera  del  7  dicembre  2018  di  nomina  di
commissario e subcommissario per l'attuazione del  vigente  Piano  di
rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione  Calabria,
anche per mancanza di  adeguato  ed  effettivo  coinvolgimento  della
Regione, e superamento di limiti temporali, formali e sostanziali del
Piano di rientro, il tutto anche in esito a  eventuale  questione  di
l.c. come sopra articolata in via incidentale; c)  che  non  spettava
allo Stato nominare un subcommissario ex art. 2, comma 84,  legge  n.
191/2009; d) di conseguenza, annullare tali atti, nelle parti, per  i
motivi e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
    Con richiesta al sig. Presidente di voler autorizzare - ai  sensi
dell'art. 26 delle Norme  integrative  -  l'audizione  del  difensore
della Regione ricorrente nella Camera di consiglio che verra' fissata
per la discussione dell'istanza di sospensione. 
    Si producono, unitamente ai documenti richiamati  nel  corpo  del
ricorso come prodotti, D.G.R. n. 619/18 che autorizza la proposizione
del  conflitto,  e  decreto  del  coordinatore   dell'Avvocatura   n.
15093/18. 
    Catanzaro/Roma, 11 gennaio 2019 
 
                             Avv. Naimo