P.Q.M. Pertanto si insiste perche' l'adita Corte costituzionale voglia, per le ragioni sopra espresse, dichiarare - previa sospensione dell'esecuzione degli atti - a) che non spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, «sentire» e/o «far partecipare» la Regione con le modalita' adottate per il tramite del telegramma urgentissimo del 6 dicembre 2018 alla riunione tenuta; b) comunque, che non spettava allo Stato adottare, con tempi, modi e contenuto sopra esposti, la delibera del 7 dicembre 2018 di nomina di commissario e subcommissario per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, anche per mancanza di adeguato ed effettivo coinvolgimento della Regione, e superamento di limiti temporali, formali e sostanziali del Piano di rientro, il tutto anche in esito a eventuale questione di l.c. come sopra articolata in via incidentale; c) che non spettava allo Stato nominare un subcommissario ex art. 2, comma 84, legge n. 191/2009; d) di conseguenza, annullare tali atti, nelle parti, per i motivi e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Con richiesta al sig. Presidente di voler autorizzare - ai sensi dell'art. 26 delle Norme integrative - l'audizione del difensore della Regione ricorrente nella Camera di consiglio che verra' fissata per la discussione dell'istanza di sospensione. Si producono, unitamente ai documenti richiamati nel corpo del ricorso come prodotti, D.G.R. n. 619/18 che autorizza la proposizione del conflitto, e decreto del coordinatore dell'Avvocatura n. 15093/18. Catanzaro/Roma, 11 gennaio 2019 Avv. Naimo