P.Q.M. 
 
    La Regione Emilia-Romagna, come  sopra  rappresentata  e  difesa,
chiede: 
        voglia codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  accogliere  il
ricorso, dichiarando  l'incostituzionalita'  dell'art.  1,  comma  1,
lettere a), b), d), f), n. 1, i) n. 1, h), o),  p),  numeri  1  e  2,
comma 2, lettera a), comma 6, lettere a),  b),  c)  e  d),  comma  7,
lettere a) e b), comma 8, comma 9; dell'art. 12, comma 1, lettere a),
a-bis), a-ter), b), c), d), comma  2,  lettera  a),  numeri  1  e  2,
lettere b), c), d), numeri 1 e 2, f), numeri 1, 2 e 5, g), numeri 1 e
2, h), numeri 1 e 2, h-bis), l), m), comma 3, lettera  a),  comma  4,
comma 5, comma 6; dell'art. 13, comma 1, lettera a),  n.  2,  lettera
b), numeri 1 e 2, lettera c); dell'art.  21,  comma  1,  lettera  a);
dell'art. 21-bis, commi 1 e 2, decreto-legge del 4 ottobre  2018,  n.
113,  recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata», come convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, nelle parti, nei termini  e  sotto  i  profili
esposti nel presente atto. 
          Padova-Roma, 1° febbraio 2019 
 
                   Avv. prof. Falcon - Avv. Manzi