P.Q.M. La Regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa, chiede: voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), d), f), n. 1, i) n. 1, h), o), p), numeri 1 e 2, comma 2, lettera a), comma 6, lettere a), b), c) e d), comma 7, lettere a) e b), comma 8, comma 9; dell'art. 12, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), b), c), d), comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, lettere b), c), d), numeri 1 e 2, f), numeri 1, 2 e 5, g), numeri 1 e 2, h), numeri 1 e 2, h-bis), l), m), comma 3, lettera a), comma 4, comma 5, comma 6; dell'art. 13, comma 1, lettera a), n. 2, lettera b), numeri 1 e 2, lettera c); dell'art. 21, comma 1, lettera a); dell'art. 21-bis, commi 1 e 2, decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata», come convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente atto. Padova-Roma, 1° febbraio 2019 Avv. prof. Falcon - Avv. Manzi