P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87 del 1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della  strada),  come
novellato dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1 della legge 23 marzo
2016, n. 41, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella  parte
in cui prevede la revoca della  patente  di  guida  a  seguito  della
applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale anche per  il  reato  di  lesioni  personali  stradali  gravi,
attenuato ai sensi del comma settimo  dell'art.  590-bis  del  codice
penale; 
    Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
notificata alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
      Grosseto, 26 novembre 2018 
 
                       Il giudice: Compagnucci