P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), come novellato dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida a seguito della applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale anche per il reato di lesioni personali stradali gravi, attenuato ai sensi del comma settimo dell'art. 590-bis del codice penale; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Grosseto, 26 novembre 2018 Il giudice: Compagnucci