Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge, il quale dichiara di voler  ricevere
le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente  indirizzo
di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente in  carica,
con sede in Torino, piazza Castello, 165 per  la  declaratoria  della
illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio  dei
ministri assunta nella seduta del giorno 14 febbraio 2019,  dell'art.
135 della legge della  Regione  Piemonte  17  dicembre  2018,  n.  19
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50  del
13 dicembre 2018 - S.O. 18 dicembre 2018, n. 4. 
    In data 18 dicembre 2018, nel  Supplemento  ordinario  n.  4  del
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e' stata  pubblicata  la
legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 intitolata «Legge annuale  di
riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018». 
    L'art. 135 della  legge  -  rubricato  «Servizi  di  emergenza  e
urgenza territoriale 118» -,  al  dichiarato  fine  di  garantire  la
continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di  assistenza,
disciplina la provvista del personale medico presso le strutture  del
sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie
della Regione Piemonte stabilendo i requisiti necessari per  accedere
alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a  tempo
indeterminato destinate a quei servizi. 
    La disposizione e' in particolare rivolta al personale medico  in
servizio, alla data di entrata in vigore della legge e con incarico a
tempo   determinato,   presso   le   strutture   del    sistema    di
emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie piemontesi
ed e' sostanzialmente  finalizzata  alla  «stabilizzazione»  di  quel
personale  «precario»  attraverso  la  fissazione  di  requisiti  che
consentano allo stesso di partecipare alle procedure di  assegnazione
di incarichi convenzionali a tempo indeterminato presso  le  medesime
strutture. 
    Nella parte in cui individua i requisiti a tal fine necessari  la
disposizione eccede pero'  le  competenze  regionali,  invade  quelle
statali ed e' percio' violativa dell'art. 117, comma 3, Cost.;  essa,
inoltre, contrasta pure  con  il  principio  di  eguaglianza  di  cui
all'art. 3 della Carta. 
    Tale norma viene pertanto impugnata con il  presente  ricorso  ex
art.  127  Cost.  affinche'  ne  sia  dichiarata  la   illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    1. Come s'e' detto in premessa, l'art. 135 della legge  regionale
in esame disciplina la  provvista  del  personale  medico  presso  le
strutture del sistema di  emergenza-urgenza  territoriale  118  delle
aziende sanitarie della Regione Piemonte. 
    A tal fine, la disposizione fissa i requisiti il cui possesso  e'
necessario  per  accedere  alle  procedure  di   assegnazione   degli
incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate ai servizi di
emergenza e urgenza territoriale. 
    Tali requisiti possono cosi' sintetizzarsi: 
        a) essere in servizio, alla data di entrata in  vigore  della
legge,  «presso  le  strutture  del  sistema   di   emergenza-urgenza
territoriale 118 delle ASR della Regione Piemonte» (comma 1); 
        b)  avere  maturato,   nei   modi   indicati   dalla   norma,
«un'anzianita' lavorativa di tre anni» (comma  1),  «prioritariamente
nei servizi di emergenza-urgenza 118 e in subordine  nei  servizi  di
continuita'  assistenziale  o  di  medicina  generale  con   incarico
convenzionale con contratti a  tempo  determinato,  ovvero  in  altri
servizi del  Sistema  sanitario  nazionale  (SSN)  con  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  con  altre  forme  di
rapporto di lavoro flessibile» (comma 2); 
        c)   essere   in   possesso    «dell'attestato    d'idoneita'
all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale» (comma 3). 
    Secondo quanto previsto dal comma da ultimo  citato,  l'anzidetto
personale  medico  «accede  alle  procedure  di  assegnazione   degli
incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate  al  servizio
di emergenza-urgenza 118 in via  subordinata  rispetto  al  personale
medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di
formazione specifica in medicina generale». 
    La facolta' di  accesso  alle  procedure  di  assegnazione  degli
incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate  al  servizio
di emergenza-urgenza 118 e' peraltro estesa, dal successivo  comma  4
e, comunque,  in  via  subordinata  rispetto  al  restante  personale
contemplato dalla disposizione, al  «personale  medico  in  servizio,
titolare di  contratto  a  tempo  determinato  presso  i  servizi  di
emergenza-urgenza territoriali 118 del SSN, che risulti iscritto a un
corso d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale
118 in fase di svolgimento e sia in possesso degli altri requisiti di
cui ai commi 1 e 2»: con la previsione,  peraltro,  che  «Il  mancato
conseguimento dell'idoneita' all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria
territoriale 118 entro il termine  previsto  dal  corso,  costituisce
causa di decadenza dall'incarico stesso affidato in via provvisoria». 
    2. Nella parte  in  cui  consente  l'accesso  alle  procedure  di
assegnazione degli  incarichi  convenzionali  a  tempo  indeterminato
destinate al servizio di  emergenza-urgenza  118  anche  a  personale
medico  privo  del  possesso  del  diploma/attestato  di   formazione
specialistica   in   medicina   generale   -   ma   soltanto   munito
dell'attestato  d'idoneita'  all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria
territoriale - e, addirittura, a quello semplicemente iscritto ad  un
corso d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale
118 tuttora in fase di svolgimento, la norma regionale contrasta  con
i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia  e,  quindi,
con il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost. 
    Inoltre, nella misura in cui essa introduce requisiti di  accesso
diversi e meno rigorosi rispetto  a  quelli  vigenti  nelle  restanti
regioni,  la  disposizione  contrasta  pure  con  il   principio   di
eguaglianza - e, quindi, con l'art. 3 Cost.  -  risolvendosi  in  una
palese disparita' di trattamento, su base  esclusivamente  regionale,
di situazioni - quelle del personale medico in servizio, con incarico
a  tempo  determinato,   presso   le   strutture   del   sistema   di
emergenza-urgenza territoriale - assolutamente omogenee. 
    3. Quanto  al  primo  profilo  di  incostituzionalita'  -  quello
relativo alla violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. e  dei  titoli
competenziali  concorrenti   riconducibili,   rispettivamente,   alla
«tutela della  salute»  e  alle  «professioni»  -,  la  normativa  di
riferimento e' costituita essenzialmente dall'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 - «Regolamento  di
esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per  la  disciplina  dei
rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale»  -,  dall'art.   16
dell'Accordo collettivo nazionale e ss.mm.ii. per la  disciplina  dei
rapporti con i medici di  medicina  generale,  reso  esecutivo  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano con intesa sancita nella seduta
del 23 marzo 2005, nonche' dall'art. 21 del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368 - «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE» -
i quali specificano i requisiti che devono  possedere  i  medici  per
accedere agli incarichi nei servizi di emergenza-urgenza. 
    Piu' precisamente, l'art. 66 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 270/2000 stabilisce  che,  al  fine  di  esercitare  le
attivita' indicate dal precedente art. 65 ed afferenti in varia guisa
all'emergenza sanitaria  territoriale,  i  medici  devono  essere  in
possesso di apposito attestato di  idoneita'  all'esercizio  di  tale
attivita'. 
    A  sua  volta,  l'art.  16,  comma  1,  lettera  f)  dell'Accordo
collettivo nazionale  in  precedenza  citato  elenca,  tra  i  titoli
accademici e di studio valutabili  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie regionali dalle quali sono tratti i medici da  incaricare
per   l'espletamento   delle   attivita'   riferite,   tra   l'altro,
all'emergenza sanitaria territoriale, l'«attestato di  formazione  in
medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma  2,
del decreto legislativo n. 256/91 e delle  corrispondenti  norme  del
decreto legislativo n. 368/99, e di cui  al  decreto  legislativo  n.
277/2003». 
    La previsione risulta sostanzialmente ripresa  e  confermata,  da
ultimo,  e  per  quanto  qui  interessa,  dall'art.   3,   comma   1,
dell'Accordo nazionale reso esecutivo con intesa sancita nella seduta
del 21 giugno 2018 il quale, sostituendo l'art. 16 dell'ACN del 2005,
ha elencato, tra i titoli accademici e di studio valutabili  ai  fini
della  formazione  delle  graduatorie  regionali,   il   «titolo   di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui   al   decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e  successive  modifiche   e
integrazioni». 
    L'art. 21 del citato decreto legislativo  n.  368/1999  conferma,
infine, che «per l'esercizio dell'attivita'  di  medico  chirurgo  di
medicina generale nell'ambito del  Servizio  sanitario  nazionale  e'
necessario  il  possesso  del  diploma  di  formazione  specifica  in
medicina generale». 
    Dal  combinato  disposto  delle  richiamate  disposizioni  emerge
dunque   che   per   l'accesso   alle   graduatorie   regionali   per
l'assegnazione degli incarichi  riferiti  al  settore  dell'emergenza
sanitaria territoriale e' inderogabilmente necessario il possesso sia
del diploma/attestato di formazione specifica  in  medicina  generale
sia  dell'attestato  di  idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di
emergenza sanitaria. 
    Si tratta, all'evidenza, di  principio  fondamentale  che,  nella
misura in cui vincola l'esercizio dell'attivita' medica (anche) nello
specifico settore dell'emergenza sanitaria territoriale  al  possesso
di ben individuati titoli  di  formazione  attestanti  una  specifica
preparazione professionale, attiene, per un verso, alla tutela  della
salute dei pazienti che ricorrono alle prestazioni  del  servizio  di
pronto soccorso e, per un altro, alle condizioni cui  e'  subordinato
l'esercizio, in regime di convenzione, della professione  medica  nel
settore  di  cui  trattasi;  nell'ottica  della  massima   sicurezza,
efficienza e funzionalita' operativa del servizio sanitario pubblico. 
    La norma regionale  che  qui  si  censura,  ritenendo  «requisito
essenziale» - ma, al contempo, sufficiente -,  nei  casi  di  cui  ai
commi 2 e 3, il  possesso  anche  del  solo  attestato  di  idoneita'
all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale (comma 3,  ultimo
periodo), consente invece l'accesso alle graduatorie anche  a  medici
privi del titolo di formazione specifica in medicina generale di  cui
all'art. 21  del  decreto  legislativo  n.  368/1999  e  all'art.  16
dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. 
    E che il possesso del diploma/attestato di  formazione  specifica
in  medicina  generale  non  sia  «requisito  essenziale»   ai   fini
dell'accesso  alle  graduatorie  e'  del   resto   confermato   dalla
previsione, contenuta nello  stesso  comma  3,  secondo  la  quale  i
medici, privi del titolo di formazione specifica in medicina generale
-  ma  in  possesso   dell'attestato   di   idoneita'   all'esercizio
dell'emergenza sanitaria territoriale - accedono  alle  procedure  di
assegnazione degli incarichi convenzionali a  tempo  determinato  «in
via subordinata rispetto al personale medico iscritto in  graduatoria
regionale e in  possesso  del  diploma  di  formazione  specifica  in
medicina generale». 
    La disposizione regionale contrasta dunque, per questa parte, con
le norme in precedenza richiamate e viola di conseguenza il principio
fondamentale da esse stabilito. 
    Ma non solo, perche' la norma  impugnata,  consentendo  l'accesso
alle anzidette  graduatorie  -  e  l'affidamento,  sia  pure  in  via
provvisoria,  dei  relativi  incarichi  -  anche   a   medici   privi
dell'attestato di idoneita'  all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria
territoriale, come appunto previsto dal comma  4  -  e  tali  debbono
infatti ritenersi tutti coloro che, al momento della formazione delle
graduatorie regionali, risultano semplicemente iscritti  ai  relativi
corsi, ma che, non avendoli ancora conclusi, sono in atto privi della
relativa attestazione -, confligge con  l'art.  66  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  270/2000  -  che,  come  s'e'  detto,
prescrive invece  il  possesso  di  quell'attestato  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  emergenza  -,  nonche',  altresi',  con  i   gia'
richiamati articoli 21 del  decreto  legislativo  n.  368/1999  e  16
dell'Accordo collettivo nazionale allorquando il personale medico  in
questione sia privo,  non  soltanto  dell'attestato  per  l'esercizio
dell'attivita' di  emergenza,  ma  anche  del  titolo  di  formazione
specifica in medicina generale. 
    4. Sotto altro profilo, l'art. 135 della l.r. Piemonte n. 19/2018
contrasta pure con il parametro di  cui  all'art.  3  Cost.  perche',
prevedendo  requisiti  di  accesso  alle  procedure  di  assegnazione
diversi e meno rigorosi rispetto  a  quelli  vigenti  nelle  restanti
regioni,  realizza,  coeteris  paribus,  un'evidente  disparita'   di
trattamento tra coloro che aspirano ad  accedere  alle  procedure  di
assegnazione degli incarichi convenzionali in parola presso strutture
del sistema di emergenza-urgenza del Piemonte  e  coloro  che  invece
concorrono all'assegnazione degli incarichi in  questione  presso  le
omologhe strutture di altre regioni. 
    I primi, senza alcuna  plausibile  ragione  che  non  sia  quella
meramente «geografica», di per se'  sola  evidentemente  irrilevante,
vedono  infatti  significativamente  accresciute   le   chanches   di
conseguire un incarico a tempo indeterminato rispetto ai secondi:  e,
cio', senza che vi  sia  alcuna  legittima  giustificazione  per  una
simile disparita' di trattamento la quale viola  percio'  palesemente
il principio dell'uguaglianza di tutti i  cittadini  di  fronte  alla
legge. 
    5. Per il complesso delle ragioni che precedono  le  disposizioni
introdotte dalla norma impugnata contrastano dunque  con  i  principi
fondamentali dettati dal legislatore statale in  subiecta  materia  -
riconducibile, come s'e' detto, sia alla «tutela  della  salute»  sia
alle «professioni» - violando  quindi  l'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione; e, nel contempo, impingono pure  nella  violazione  del
principio di cui all'art. 3 della Carta.