IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE 
                            Sezione Prima 
 
    ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sui  seguenti   riuniti
ricorsi: 
        1)  ricorso  numero  di  registro  generale  326  del   2016,
integrato  da  motivi  aggiunti,  proposto  da  Istituto  Neurologico
Mediterraneo  Neuromed  I.R.C.C.S.  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto  presso  il  suo  studio  in
Campobasso, traversa via Crispi, n. 70/A; 
    contro Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  rientro  dai
disavanzi del settore sanitario del Molise, Regione Molise, Consiglio
dei ministri, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra  Stato,  regioni  e
province autonome, in persona dei  rispettivi  legali  rappresentanti
pro tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale
dello Stato, domiciliati ex lege in  Campobasso,  via  Garibaldi,  n.
124; 
    nei confronti Azienda sanitaria della Regione Molise (ASReM),  in
persona del legale rappresentante pro tempore,  non  costituitasi  in
giudizio; 
        2)  ricorso  numero  di  registro  generale  438  del   2017,
integrato  da  motivi  aggiunti,  proposto  da  Istituto  Neurologico
Mediterraneo  Neuromed  I.R.C.C.S.  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto  presso  il  suo  studio  in
Campobasso, traversa via Crispi n. 70/A; 
    contro Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  rientro  dai
disavanzi del settore sanitario del Molise, Regione Molise, Consiglio
dei ministri, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra  Stato,  regioni  e
province autonome, in persona dei  rispettivi  legali  rappresentanti
pro tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  Distrettuale
dello Stato, domiciliati ex lege in  Campobasso,  via  Garibaldi,  n.
124; 
    nei  confronti  Gea  Medica  S.r.l.,  in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio, domiciliato presso il
Tribunale amministrativo regionale Molise - Segreteria in Campobasso,
via San Giovanni, palazzo Poste; 
    e con l'intervento di Forum per la difesa della sanita'  pubblica
di  qualita'  del  Molise,  ad  opponendum,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Giuseppe Ruta e Massimo Romano, con domicilio eletto presso lo studio
Giuseppe Ruta in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, n. 23; 
    per l'annullamento previa sospensione cautelare: 
        con  riguardo  al  ricorso  introduttivo  n.  326/2016,   dei
seguenti atti: 1)  il  decreto  n.  52  del  12  settembre  2016  del
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dai
disavanzi del  settore  sanitario  della  Regione  Molise,  avente  a
oggetto «Accordo  sul  Programma  Operativo  Straordinario  2015-2018
della Regione Molise (Rep.  Atti  n.  155/CSR  del  3  agosto  2016.)
Provvedimenti» e relativi allegati; 2)  l'Accordo  Stato,  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano, recante  «Accordo  concernente
l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria  del
servizio sanitario della Regione Molise  e  per  il  riassetto  della
gestione del SSR ai sensi dell'art.  1,  comma  604  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190» (Rep. Atti n.  155/CSA  del  3  agosto  2016),
nella parte in  cui  approva  il  Programma  Operativo  Straordinario
2015-2018 della Regione Molise che e' parte integrante  dell'Accordo;
3) il Programma Operativo Straordinario 2015-2018, non comunicato  al
ricorrente, ne' tanto meno pubblicato sul BURM;  tutti  limitatamente
alla parte in cui si riconosce al ricorrente  Istituto  la  dotazione
attuale e futura di 145 posti letto, anziche'  di  156  posti  letto,
gia' autorizzati, accreditati e  contrattualizzati  nonche'  ritenuti
coerenti e compatibili  con  la  programmazione  sanitaria  regionale
(sulla dotazione complessiva di 308 posti letto); 4) tutti  gli  atti
presupposti,  consequenziali  e/o  comunque  connessi   ai   suddetti
provvedimenti; 
        con riguardo ai motivi  aggiunti  del  29  maggio  2017,  per
l'annullamento o la riforma dei seguenti atti: 1) il  decreto  n.  14
del 28 febbraio 2017 del Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del
piano di rientro dai disavanzi del settore  sanitario  della  Regione
Molise,  avente  a   oggetto   «Programma   Operativo   Straordinario
2015-2018.  Programma  11  "Riequilibrio   Ospedale   Territorio"   -
Intervento  11.1  "Riassetto  della  rete  ospedaliera  regionale"  e
relativi  allegati,  ivi  compreso   l'allegato   1   recante   "Rete
ospedaliera POS 2015-2018", comunicato al ricorrente in data 17 marzo
2017, con nota prot. n. 32320 del 2017 della Direzione generale della
salute della Regione Molise e pubblicato sul BURM del 20 marzo  2017,
nella parte in cui si riconosce al ricorrente Istituto  la  dotazione
attuale e futura di 145 posti letto, anziche'  di  156  posti  letto,
gia' autorizzati, accreditati e  contrattualizzati  nonche'  ritenuti
coerenti e compatibili  con  la  programmazione  sanitaria  regionale
(sulla dotazione complessiva di 308 posti letto); 4) tutti  gli  atti
presupposti,  consequenziali  e/o  comunque  connessi   ai   suddetti
provvedimenti,  ivi  compresi  quelli  gia'  impugnati  col   ricorso
introduttivo; 
        con riguardo ai motivi aggiunti  del  7  dicembre  2017,  per
l'annullamento o la riforma dei seguenti atti: 1) tutti gli atti gia'
impugnati col ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;  2)
tutti gli atti connessi e conseguenziali; 
        con  riguardo  al  ricorso  introduttivo  n.  438/2017,   dei
seguenti atti: 1) il decreto n. 47 del 28 agosto 2017 del Commissario
ad acta per l'attuazione del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  del
settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto  «Programma
Operativo  Straordinario  2015-2018.   Programma   11   "Riequilibrio
Ospedale  Territorio"  Documento   di   programmazione   della   rete
ospedaliera e delle reti di  emergenza  e  delle  patologie  tempo  -
dipendenti  nella  Regione  Molise»,  con  il  relativo  Allegato  1,
comunicato alla ricorrente in data 29 agosto  2017,  con  nota  prot.
97027/2017 della Direzione  generale  salute  della  Regione  Molise,
nella parte in cui riconosce alla  ricorrente  la  dotazione  di  145
posti letto, anziche' di 156, questi ultimi autorizzati,  accreditati
e contrattualizzati nonche' ritenuti coerenti e  compatibili  con  la
programmazione sanitaria regionale e col possesso di 308 posti  letto
della struttura; 2) tutti gli atti  presupposti,  consequenziali  e/o
comunque connessi ai suddetti provvedimenti; 
        per quanto riguarda i motivi aggiunti datati l 7 maggio 2018,
per l'annullamento o la riforma dei seguenti atti: 1) il  decreto  n.
10 del 16 febbraio 2018 del Commissario ad acta per l'attuazione  del
piano di rientro dai disavanzi del settore  sanitario  della  Regione
Molise, avente ad oggetto «Decreto del Commissario ad acta n. 47  del
28 agosto 2017 recante "Programma Operativo Straordinario  2015-2018.
Programma  11  "Riequilibrio  Ospedale   Territorio"   Documento   di
programmazione della rete ospedaliera e delle  reti  di  emergenza  e
delle  patologie   tempo   -   dipendenti   nella   Regione   Molise.
Integrazioni» ed il relativo Allegato 1 recante la  «Mappatura  delle
strutture di degenza e dei  servizi  senza  posti  letto:  situazione
attuale  (al  1  gennaio  2016)   e   successiva   applicazione   del
provvedimento  di  programmazione  -  Tabella  C»,  comunicato   alla
ricorrente in data 22 febbraio 2018, con nota prot. 26190/2018  della
Direzione generale salute della Regione Molise, nella  parte  in  cui
riconosce alla ricorrente la dotazione per 145 posti letto,  anziche'
di 156, questi ultimi autorizzati,  accreditati  e  contrattualizzati
nonche'  ritenuti  coerenti  e  compatibili  con  la   programmazione
sanitaria  regionale  e  col  possesso  di  308  posti  letto;  2)  i
provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo del presente  ricorso
e,  inoltre,  di  tutti  gli  atti  presupposti,  consequenziali  e/o
comunque connessi ai suddetti provvedimenti; 
    Visti i riuniti ricorsi,  i  motivi  aggiunti,  le  memorie  e  i
relativi allegati del ricorrente Istituto; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive
delle Amministrazioni intimate (Commissario ad acta per  l'attuazione
del rientro dai disavanzi del settore sanitario del  Molise,  Regione
Molise, Consiglio dei ministri,  Ministero  della  salute,  Ministero
dell'economia e delle finanze, Conferenza permanente per  i  rapporti
tra Stato, regioni e  province  autonome)  e,  nel  ricorso  n.  r.g.
438/2017, della controinteressata Gea Medica S.r.l.,  nonche'  l'atto
d'intervento ad opponendum del Forum  per  la  difesa  della  sanita'
pubblica di qualita' del Molise; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7  novembre  2018,  il
dott. Orazio Ciliberti  e  uditi  per  le  parti  i  difensori,  come
specificato nel verbale; 
 
             Ritenuto e considerato, in fatto e diritto 
                            quanto segue 
 
    I - L'Istituto ricorrente, titolare di  un  presidio  ospedaliero
con 308 posti letto (121 sulla struttura  preesistente  e  187  sulla
nuova struttura di  ampliamento),  di  cui  156  gia'  accreditati  e
contrattualizzati - in forza dei  decreti  del  Commissario  ad  acta
(DCA) numeri 22/11, 107/11, 21/14, nonche' dell'accordo  contrattuale
del 14 dicembre 2015  -  pur  essendo  un  centro  di  attrazione  di
mobilita' extraregionale, sta subendo una decurtazione di posti letto
operata dalla struttura commissariale regionale (da 156 a  145),  per
effetto del Programma operativo straordinario (POS) 2015-2018 per  la
sanita' nel Molise. 
    Con il ricorso n. r.g. 326/2016, notificato il 3 novembre 2016  e
depositato il 4 novembre 2016, insorge per impugnare i seguenti atti:
1) il decreto n. 52 datato 12 settembre 2016 del Commissario ad  acta
per l'attuazione del piano  di  rientro  dai  disavanzi  del  settore
sanitario  della  Regione  Molise,  avente  a  oggetto  «Accordo  sul
programma operativo  straordinario  2015-2018  della  Regione  Molise
(rep. Atti n. 155/CSR  del  3  agosto  2016)  -  Provvedimenti»  e  i
relativi allegati; 2) l'Accordo Stato, regioni  e  province  autonome
recante   «Accordo   concernente   l'intervento   straordinario   per
l'emergenza  economico-finanziaria  del  Servizio   sanitario   della
Regione Molise e per il riassetto della gestione  del  SSR  ai  sensi
dell'art. 1 comma 604 della legge 23 dicembre 2014 n. 190» (rep. Atti
n. 155/CSA del  3  agosto  2016),  nella  parte  in  cui  approva  il
«Programma operativo straordinario 2015-2018 della  Regione  Molise»;
3) il Programma operativo straordinario del Molise, non comunicato al
ricorrente ne' pubblicato sul BUR Molise;  tutti  limitatamente  alla
parte in cui si riconosce al ricorrente la dotazione attuale e futura
di 145 posti letto, anziche' i 156 gia'  autorizzati,  accreditati  e
contrattualizzati, perche' ritenuti coerenti  e  compatibili  con  la
programmazione sanitaria regionale e il possesso di 308 posti  letto;
4) tutti gli atti presupposti e connessi. Il  ricorrente  deduce,  in
via generale, i  seguenti  motivi  di  diritto:  violazione  e  falsa
applicazione  della  legge  n.  833/1978,  violazione   del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  violazione  del   decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  violazione   del   decreto
legislativo 19 giugno 1999, n.  299,  violazione  dei  Protocolli  di
intesa stipulati tra la ricorrente e  la  Regione  Molise  nel  2004,
violazione del nuovo Patto per la salute, violazione  della  L.R.  1°
aprile 2005, n. 9, violazione  della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,
violazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70,  violazione  del  principio
della liberta' dell'utente nella scelta della  struttura  di  fiducia
per la fruizione dell'assistenza sanitaria, violazione del  principio
della libera concorrenza nel mercato, violazione dei doveri di  buona
amministrazione che incombono sulla pubblica amministrazione,  omessa
istruttoria,  disparita'  di  trattamento,  eccesso  di  potere   per
contraddittorieta' rispetto a precedenti manifestazioni  di  volonta'
rese dalla stessa pubblica  amministrazione,  ingiustizia  manifesta,
eccesso di potere, sviamento. Nello specifico, articola  le  seguenti
censure: 1) violazione e falsa applicazione della legge n.  241/1990,
per  mancata  partecipazione   della   ricorrente   al   procedimento
amministrativo; 2) illegittimita' degli atti impugnati per eccesso di
potere  per  erroneita'  nei  presupposti  e   carenza   istruttoria,
contraddittorieta' manifesta rispetto a precedenti manifestazioni  di
volonta'  rese  dalla  stessa  pubblica  amministrazione  procedente,
carenza di motivazione, violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.
8-quater del decreto legislativo n. 502/1992; 3) illegittimita' degli
atti impugnati per eccesso di potere per erroneita' nei  presupposti,
carenza di istruttoria, contraddittorieta' e  ingiustizia  manifesta,
sviamento di potere;  4)  illegittimita'  degli  atti  impugnati  per
violazione di legge, violazione  e  falsa  applicazione  del  D.M.  2
aprile 2015, n.  70;  5)  illegittimita'  degli  atti  impugnati  per
violazione del principio di affidamento e violazione degli  interessi
in gioco. 
    Con i motivi aggiunti del 29 maggio 2017,  l'Istituto  ricorrente
insorge nuovamente per  chiedere  l'annullamento  o  la  riforma  dei
seguenti atti:  1)  il  decreto  n.  14  del  28  febbraio  2017  del
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dai
disavanzi del  settore  sanitario  della  Regione  Molise,  avente  a
oggetto «Programma Operativo Straordinario  2015-2018.  Programma  11
"Riequilibrio Ospedale Territorio" - Intervento 11.1 "Riassetto della
rete  ospedaliera  regionale"  e  relativi  allegati,  ivi   compreso
l'allegato 1 recante "Rete ospedaliera POS 2015-2018"», comunicato al
ricorrente in data 17 marzo 2017, con nota prot. n.  32320  del  2017
della  Direzione  generale  della  salute  della  Regione  Molise   e
pubblicato sul BURM  del  20  marzo  2017,  nella  parte  in  cui  si
riconosce al ricorrente Istituto la dotazione attuale e futura di 145
posti  letto,  anziche'  di  156  posti  letto,   gia'   autorizzati,
accreditati  e  contrattualizzati   nonche'   ritenuti   coerenti   e
compatibili  con  la  programmazione   sanitaria   regionale   (sulla
dotazione  complessiva  di  308  posti  letto);  4)  tutti  gli  atti
presupposti,  consequenziali  e/o  comunque  connessi   ai   suddetti
provvedimenti,  ivi  compresi  quelli  gia'  impugnati  col   ricorso
introduttivo. Deduce, in via generale, i seguenti motivi di  diritto:
violazione e falsa applicazione della legge n.  833/1978,  violazione
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  violazione  del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, violazione  del  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n.  299,  violazione  dei  Protocolli  di
intesa stipulati tra la ricorrente  e  la  Regione  Molise  n.  2004,
violazione del nuovo Patto per la salute, violazione  della  L.R.  1°
aprile 2005, n. 9, violazione  della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,
violazione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  violazione
del principio della liberta' dell'utente nella scelta della struttura
di fiducia per la fruizione dell'assistenza sanitaria, violazione del
principio della libera concorrenza nel mercato, violazione dei doveri
di   buona   amministrazione    che    incombono    sulla    pubblica
amministrazione,  omessa  istruttoria,  disparita'  di   trattamento,
eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  rispetto  a  precedenti
manifestazioni   di   volonta'    rese    dalla    stessa    pubblica
amministrazione, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, sviamento.
Nello specifico, articola le seguenti censure: 1) illegittimita'  del
DCA  14/17  per  elusione  e  violazione   dell'ordinanza   Tribunale
amministrativo   regionale   Molise   n.   167/2016,    nullita'    e
annullabilita' del DCA n.  14/2017,  ai  sensi  dell'art.  21-septies
della legge n. 241/1990, sviamento di potere, carenza di istruttoria,
erroneita' dei presupposti; 2) illegittimita'  del  DCA  14/2017  per
eccesso  di  potere  per  erroneita'  dei  presupposti,  carenza   di
istruttoria,   ingiustizia   manifesta,   carenza   di   motivazione,
illogicita' e  irragionevolezza,  mancata  verifica  del  fabbisogno,
violazione del decreto ministeriale n. 70/2015; 3) violazione e falsa
applicazione della legge  n.  241/1990,  per  mancata  partecipazione
della ricorrente al procedimento  amministrativo;  4)  illegittimita'
degli atti  impugnati  per  eccesso  di  potere  per  erroneita'  nei
presupposti  e  carenza  istruttoria,  contraddittorieta'   manifesta
rispetto a precedenti manifestazioni di volonta'  rese  dalla  stessa
pubblica  amministrazione   procedente,   carenza   di   motivazione,
violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  8-quater  del  decreto
legislativo n. 502/1992; 5) illegittimita' degli atti  impugnati  per
eccesso  di  potere  per  erroneita'  nei  presupposti,  carenza   di
istruttoria, contraddittorieta' e ingiustizia manifesta, sviamento di
potere; 6) illegittimita' degli  atti  impugnati  per  violazione  di
legge, violazione e falsa applicazione  del  decreto  ministeriale  2
aprile 2015, n.  70;  7)  illegittimita'  degli  atti  impugnati  per
violazione del principio di affidamento e violazione degli  interessi
in gioco. 
    Con i motivi aggiunti del 7 dicembre 2017, il ricorrente Istituto
chiede, infine, l'annullamento o la riforma  dei  seguenti  atti:  1)
tutti gli atti gia' impugnati col ricorso introduttivo e con i  primi
motivi aggiunti; 2) tutti gli atti connessi e conseguenziali.  Deduce
le medesime censure gia'  dedotte  con  i  primi  motivi  aggiunti  e
solleva una  possibile  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 34-bis del decreto-legge n. 50/2017. 
    Con due successive memorie, il ricorrente ribadisce e precisa  le
proprie deduzioni e conclusioni. 
    Si  costituiscono  congiuntamente  le   Amministrazioni   statali
intimate e la Regione Molise, per resistere nel giudizio. Deducono  -
anche con due successive memorie -  l'incompetenza  territoriale  del
Tribunale  amministrativo  regionale  adito,   l'inammissibilita'   e
l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Fanno presente  che
il decreto-legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, all'art.
34-bis, ha legificato il Programma operativo straordinario (POS)  del
Molise e cio' e' stato ritenuto dal Consiglio di Stato, sia  pure  in
altra causa, motivo di improcedibilita' del ricorso.  Concludono  per
la reiezione. 
    Con ordinanza collegiale n. 167/2016, e' fissata, anche  ai  fini
cautelari, l'udienza di merito. 
    II - Con il riunito ricorso n.r.g.  438/2017,  notificato  il  30
ottobre 2017 e depositato il 9  novembre  2017,  l'Istituto  Neuromed
insorge nuovamente per impugnare i seguenti atti: 1) il decreto n. 47
del 28 agosto 2017 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano
di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione  Molise,
avente  ad  oggetto  «Programma  Operativo  Straordinario  2015-2018.
Programma  11  "Riequilibrio  Ospedale   Territorio"   Documento   di
programmazione della rete ospedaliera e delle  reti  di  emergenza  e
delle patologie tempo - dipendenti  nella  Regione  Molise»,  con  il
relativo Allegato 1, comunicato alla ricorrente  in  data  29  agosto
2017, con nota prot. 97027/2017 della Direzione generale salute della
Regione Molise, nella parte  in  cui  riconosce  alla  ricorrente  la
dotazione per  145  posti  letto,  anziche'  di  156,  questi  ultimi
autorizzati,  accreditati  e   contrattualizzati   nonche'   ritenuti
coerenti e compatibili con la programmazione  sanitaria  regionale  e
col possesso di 308 posti letto della struttura; 2)  tutti  gli  atti
presupposti,  consequenziali  e/o  comunque  connessi   ai   suddetti
provvedimenti. Il ricorrente Istituto  deduce,  in  via  generale,  i
seguenti motivi di diritto: violazione  e  falsa  applicazione  della
legge n. 833/1978, violazione del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, violazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.
517, violazione del  decreto  legislativo  19  giugno  1999  n.  299,
violazione  dei  Protocolli  d'intesa  stipulati  tra  il  ricorrente
Istituto e la Regione Molise nel 2004, violazione del nuovo Patto per
la salute, violazione della L.R. 1° aprile  2005,  n.  9,  violazione
della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione del decreto ministeriale
2 aprile 2015, n. 70, violazione e falsa applicazione degli  articoli
3, 24, 32, 97, 113  e  122  Cost.,  violazione  del  principio  della
liberta' dell'utente nella scelta della struttura di fiducia  per  la
fruizione dell'assistenza sanitaria, violazione del  principio  della
libera concorrenza  nel  mercato,  violazione  dei  doveri  di  buona
amministrazione che incombono sulla pubblica amministrazione,  omessa
istruttoria,  disparita'  di  trattamento,  eccesso  di  potere   per
contraddittorieta' rispetto a precedenti manifestazioni  di  volonta'
rese dalla stessa pubblica  amministrazione,  ingiustizia  manifesta,
eccesso di potere, sviamento. Nello specifico, articola  le  seguenti
censure:  1)  illegittimita'  del  DCA  n.  47/2017  per  elusione  e
violazione  dell'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo  regionale
Molise n. 167/2016, nullita' e/o annullabilita' del DCA  n.  47/2017,
ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990,  sviamento  di
potere,  carenza  di  istruttoria,  erroneita'  nei  presupposti;  2)
illegittimita'  dell'atto  impugnato  per  eccesso  di   potere   per
erroneita'  nei  presupposti,  carenza  di  istruttoria,  carenza  di
motivazione,  illogicita',  irragionevolezza,  violazione   e   falsa
applicazione dell'art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/92; 3)
illegittimita'  dell'atto  impugnato  per  eccesso  di   potere   per
contraddittorieta'  manifesta  dello  stesso  decreto   n.   47/2017,
illogicita', irragionevolezza; 4) illegittimita' del DCA n. 47/17 per
eccesso  di  potere  per  erroneita'  nei  presupposti,  carenza   di
istruttoria, contraddittorieta' e ingiustizia manifesta, sviamento di
potere; 5)  illegittimita'  dell'atto  impugnato  per  violazione  di
legge, violazione e falsa applicazione  del  decreto  ministeriale  2
aprile 2015, n.  70;  6)  Illegittimita'  degli  atti  impugnati  per
violazione del principio di affidamento e violazione degli  interessi
in gioco. 
    Con i  motivi  aggiunti  datati  7  maggio  2018,  il  ricorrente
Istituto chiede, infine, l'annullamento o  la  riforma  dei  seguenti
atti: 1) il decreto n. 10 del 16 febbraio  2018  del  Commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del  settore
sanitario della  Regione  Molise,  avente  ad  oggetto  «Decreto  del
Commissario ad acta n. 47  del  28  agosto  2017  recante  «Programma
Operativo  Straordinario  2015-2018.   Programma   11   "Riequilibrio
Ospedale  Territorio"  Documento   di   programmazione   della   rete
ospedaliera e delle reti di  emergenza  e  delle  patologie  tempo  -
dipendenti  nella  Regione  Molise.  Integrazioni»  ed  il   relativo
Allegato 1 recante la «Mappatura delle strutture  di  degenza  e  dei
servizi senza posti letto: situazione attuale (al 1° gennaio 2016)  e
successiva applicazione del provvedimento di programmazione - Tabella
C», comunicato alla ricorrente in data 22  febbraio  2018,  con  nota
prot.  26190/2018  della  Direzione  generale  salute  della  Regione
Molise, nella parte in cui riconosce alla ricorrente la dotazione per
145  posti  letto,  anziche'  di  156,  questi  ultimi   autorizzati,
accreditati  e  contrattualizzati   nonche'   ritenuti   coerenti   e
compatibili con la programmazione sanitaria regionale e col  possesso
di  308  posti  letto;  2)  i  provvedimenti  impugnati  con   l'atto
introduttivo del presente ricorso  e,  inoltre,  di  tutti  gli  atti
presupposti,  consequenziali  e/o  comunque  connessi   ai   suddetti
provvedimenti. 
    Il ricorrente Istituto  deduce,  in  via  generale,  le  seguenti
censure di diritto: violazione e falsa applicazione  della  legge  n.
833/1978, violazione del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, violazione del decreto legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,
violazione del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299, violazione
degli accordi contrattuali stipulati tra la ricorrente e  la  Regione
Molise, violazione del nuovo Patto per la  salute,  violazione  della
L.R. 1° aprile 2005, n. 9,  violazione  della  legge  n.  241/1990  e
s.m.i., violazione del decreto ministeriale 2  aprile  2015,  n.  70,
violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 24, 32, 97,  113  e
122 Cost., violazione del principio della liberta' dell'utente  nella
scelta della struttura di fiducia per  la  fruizione  dell'assistenza
sanitaria, violazione del  principio  della  libera  concorrenza  nel
mercato, violazione dei doveri di buona amministrazione che incombono
sulla pubblica amministrazione,  omessa  istruttoria,  disparita'  di
trattamento, eccesso di  potere  per  contraddittorieta'  rispetto  a
precedenti manifestazioni di  volonta'  rese  dalla  stessa  pubblica
amministrazione, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, sviamento.
Nello specifico, articola  le  seguenti  censure:  1)  illegittimita'
dell'atto  impugnato  per  eccesso  di  potere  per  erroneita'   nei
presupposti,  carenza  di  istruttoria,   carenza   di   motivazione,
illogicita',  irragionevolezza,  violazione  e   falsa   applicazione
dell'art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992, violazione  e
falsa  applicazione  degli  accordi  contrattuali  stipulati  tra  il
ricorrente e la Regione; 2) illegittimita'  dell'atto  impugnato  per
eccesso di  potere  per  contraddittorieta'  manifesta  dello  stesso
decreto n. 47/2017, illogicita', irragionevolezza; 3)  illegittimita'
del DCA 10/18 per eccesso di potere per erroneita'  nei  presupposti,
carenza di istruttoria, contraddittorieta' e  ingiustizia  manifesta,
sviamento  di  potere;  4)  illegittimita'  dell'atto  impugnato  per
violazione di legge, violazione  e  falsa  applicazione  del  decreto
ministeriale 2 aprile 2015,  n.  70;  5)  Illegittimita'  degli  atti
impugnati per violazione del principio di  affidamento  e  violazione
degli interessi in gioco. 
    Con successiva memoria, il  ricorrente  ribadisce  e  precisa  le
proprie deduzioni e conclusioni. 
    Si  costituiscono  congiuntamente  le   Amministrazioni   statali
intimate e la Regione Molise, per resistere nel giudizio. Deducono  -
anche con tre successive memorie -  l'incompetenza  territoriale  del
Tribunale  amministrativo  regionale  adito,   l'inammissibilita'   e
l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Fanno presente  che
il decreto-legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, all'art.
34-bis, ha legificato il Programma operativo straordinario (POS)  del
Molise e cio' e' stato ritenuto dal Consiglio di Stato, sia  pure  in
altre cause, motivo di improcedibilita' del ricorso.  Concludono  per
la reiezione. 
    Si  costituisce  la  controinteressata  Gea  Medica  S.r.l.,  per
resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso e dei  motivi
aggiunti e, tuttavia, condivide l'opportunita' che sia  rimessa  alla
Corte costituzionale la questione della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 34-bis. 
    Interviene  ad  opponendum  l'associazione  di  utenti  del   SSN
denominata Forum per la difesa della sanita' pubblica di qualita' del
Molise. 
    All'udienza del 7 novembre 2018, la causa e'  introitata  per  la
decisione. 
    III - I ricorsi vengono opportunamente riuniti,  stante  la  loro
connessione soggettiva e, in parte, oggettiva. 
    IV - Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale. 
    La  competenza  territoriale  appartiene   a   questo   Tribunale
amministrativo regionale, poiche' tutti  i  provvedimenti  impugnati,
per la  parte  in  cui  sono  gravati,  esplicano  effetti  giuridici
limitatamente al territorio molisano. I commi  1  e  2  dell'art.  13
c.p.a., nel delineare (congiuntamente al successivo comma 3, dedicato
agli atti ad efficacia ultra-regionale) i rapporti  tra  il  criterio
della sede e quello dell'efficacia spaziale, secondo  una  logica  di
complementarieta' e di reciproca  integrazione,  chiariscono  che  il
criterio   ordinario   rappresentato   dalla   sede    dell'Autorita'
amministrativa cui fa  capo  l'esercizio  del  potere  oggetto  della
controversia, cede il passo a  quello  dell'efficacia  spaziale,  nel
caso in cui  la  potesta'  pubblicistica  spieghi  i  propri  effetti
diretti  esclusivamente  nell'ambito  territoriale  di  un  Tribunale
periferico, diverso dal Tribunale amministrativo regionale Lazio, con
riveniente spettanza della competenza,  in  tal  caso,  al  Tribunale
nella  cui  circoscrizione  tali   effetti   si   verificano,   anche
nell'ipotesi in cui l'atto sia stato adottato da un  organo  centrale
dell'Amministrazione statale (cfr.: T.r.g.a. Trentino A. A. - Bolzano
5 settembre  2017,  n.  274).  Pertanto,  in  materia  di  competenza
inderogabile del  giudice  amministrativo,  il  rapporto  tra  i  due
criteri previsti dall'art. 13, comma 1, del cod. proc. amm., segue la
logica della complementarieta' e della  reciproca  integrazione,  nel
senso che il criterio principale e' quello della sede  dell'Autorita'
che ha adottato l'atto impugnato ma, nel  caso  in  cui  la  potesta'
pubblicistica  spieghi  i  propri  effetti   diretti   esclusivamente
nell'ambito territoriale di  un  Tribunale  periferico,  il  criterio
della sede cede il passo  a  quello  dell'efficacia  spaziale  (cfr.:
C.G.A. Sicilia 1° gennaio 2018, n. 51). 
    V - Con riguardo all'eccezione di improcedibilita'  del  ricorso,
sollevata dalla difesa erariale, si ritiene necessario rimettere alla
Corte costituzionale la questione  della  conformita'  costituzionale
dell'art. 34-bis del decreto-legge 24 luglio 2017 n.  50  (convertito
nella  legge  n.  96/2017),  sulla  cui  rilevanza  e  non  manifesta
infondatezza il Collegio osserva quanto segue. 
    VI - Il citato art. 34-bis del decreto-legge n.  50/2017  prevede
che  «1.  In  considerazione  della  necessita'  di   assicurare   la
prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave  situazione
economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre
la gestione  nell'ambito  dell'ordinata  programmazione  sanitaria  e
finanziaria, anche al fine  di  adeguare  i  tempi  di  pagamento  al
rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre  2014,
n.  190,  tenuto  anche  conto   del   contributo   di   solidarieta'
interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle  regioni  e  delle
province autonome, di cui al verbale della  seduta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di
30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017: a)  il  commissario  ad
acta per l'attuazione del piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario
della  regione  Molise  da'   esecuzione   al   programma   operativo
straordinario 2015-2018, allegato all'accordo  sancito  nella  seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto  2016  (rep.
atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo  commissario  ad
acta n. 52 del 12 settembre 2016, che  con  il  presente  decreto  e'
approvato, ferma restando la validita' degli atti e dei provvedimenti
adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla
base della sua  attuazione;  b)  il  medesimo  commissario  ad  acta,
altresi', adotta i  provvedimenti  previsti  dal  suddetto  programma
operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni
di riorganizzazione e risanamento del  servizio  sanitario  regionale
ivi programmate siano  coerenti,  nel  rispetto  dell'erogazione  dei
livelli  essenziali   di   assistenza:   1)   con   l'obiettivo   del
raggiungimento  dell'equilibrio  economico   stabile   del   bilancio
sanitario regionale, tenuto conto del livello del  finanziamento  del
servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;  2)  con  gli
ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione
vigente». In altri termini, il POS del  Molise  e'  recepito  in  una
legge, acquistando il rango,  superiore  per  durezza  e  resistenza,
della fonte normativa primaria. 
    VII - A fronte delle eccezioni d'improcedibilita',  sollevate  in
altri processi dinanzi a questo Tribunale, con  precedenti  pronunce,
questo Tribunale amministrativo regionale ha  ritenuto  in  un  primo
momento di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della
detta normativa  dell'art.  34-bis  (cfr.:  Tribunale  amministrativo
regionale Molise I, numeri 238/2018,  306/2018,  360/2018,  271/2018,
131/2018). Si e' invero osservato che la norma in esame ha  approvato
il DCA n. 52/2016 «ferma restando  la  validita'  degli  atti  e  dei
provvedimenti adottati  e  fatti  salvi  gli  effetti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione». Con tale inciso, il
legislatore   avrebbe   inteso   scongiurare   eventuali    eccezioni
d'incostituzionalita' del provvedimento legislativo (per meglio dire,
della  legge-provvedimento)  che,  recependo  e  sanando  i  vizi  di
illegittimita' del  provvedimento  amministrativo,  li  sottragga  al
vaglio dell'autorita' giudiziaria. Cio', al fine di non  pregiudicare
la possibilita' di tutela giurisdizionale delle posizioni d'interesse
dei soggetti  incisi,  in  evidente  lesione  del  principio  di  cui
all'art.  24  della  Costituzione.  In  altri  termini,  si  potrebbe
affermare - e in effetti questo Tribunale amministrativo regionale ha
affermato in  recenti  pronunce  -  che  del  citato  POS  (Programma
operativo sanitario straordinario) della Regione Molise 2015-2018 sia
stato recepito e «legificato» soltanto il contenuto che sopravviva al
vaglio di validita' di atti e provvedimenti. 
    Nella descritta ottica, la dedotta questione di costituzionalita'
dell'art. 34-bis del decreto-legge n. 50/2017,  che  ha  recepito  il
contenuto del POS, sembrerebbe perdere di rilevanza nel giudizio, sol
che si consideri che i profili di fondatezza dei motivi  dei  ricorsi
non attengono all'impianto complessivo della riforma recepita con  il
POS, ma s'incentrano piuttosto sugli aspetti relativi alle  modalita'
di attuazione, non ricadenti nel campo di applicazione del richiamato
disposto normativo. In altri termini, l'interpretazione  della  detta
normativa,  per  essere  conforme  a  Costituzione,   imporrebbe   di
escludere i profili attuativi del Programma operativo  dal  campo  di
applicazione  dell'art.  34-bis,  al  fine  di  assicurare  la  piena
giustiziabilita'  dei  provvedimenti  organizzativi   di   dettaglio.
Pertanto, subito dopo l'entrata in vigore  del  citato  art.  34-bis,
questo Tribunale amministrativo regionale ha seguito un  orientamento
proteso a evitare un  coinvolgimento  nel  giudizio  dello  scrutinio
della  Corte  costituzionale,   mediante   un'attivita'   ermeneutica
costituzionalmente   orientata   (cfr.:   Tribunale    amministrativo
regionale Molise I, numeri 238/2018,  306/2018,  360/2018,  271/2018,
131/2018). Sennonche', il Consiglio di Stato, in relazione ad analoga
vicenda, si e' pronunciato su una sentenza di questo T.a.r affermando
che la nuova disposizione  comporti  l'improcedibilita'  del  ricorso
(Cons Stato III, n. 2501 del 24 aprile 2018). In due recenti pronunce
cautelari,  il  detto  giudice  d'appello  ha  ritenuto   errata   la
«valutazione   contenuta   nella   sentenza   impugnata   in   ordine
all'applicazione dello jus superveniens di cui  all'art.  34-bis  del
decreto-legge n. 50/2017, introdotto dalla legge n. 96/2017,  che  ha
offerto copertura normativa all'impugnata diminuzione dei posti letto
e  conseguente   riduzione   dei   budget   per   le   attivita'   di
riabilitazione» (cfr.: Cons. Stato III, ordinanza n. 4989  del  2018;
idem ordinanza n. 4988/2018). Cio' ha determinato una  situazione  di
stallo  nella  tutela  che  induce  questa   Sezione   a   rimeditare
l'evidenziato profilo di conformita' costituzionale  della  normativa
statale de qua ed a sottoporre la questione  al  vaglio  del  Giudice
delle leggi. 
    VIII - Sussiste, in effetti, la violazione degli articoli 3 e  97
della  Costituzione,  laddove,  in  difformita'   dai   principi   di
ragionevolezza e di  non  contraddizione,  nonche'  dei  principi  di
legalita'  e  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,  viene
recepito  in  norma  di  legge  il  contenuto  di  un   provvedimento
amministrativo che potrebbe essere affetto da vizi  di  legittimita':
il legislatore, evidentemente, non  puo'  trasformare  in  legge  una
violazione di legge. 
    Peraltro, un particolare profilo di perplessita',  illogicita'  e
contraddittorieta' emerge dal testo della norma in  esame,  allorche'
approva il POS del Molise «ferma restando la validita' degli  atti  e
dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli  effetti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione». Non e'  ben  chiaro
se, con questa espressione s'intenda affermare che la norma di  legge
possa validare e sanare anche gli atti e i  provvedimenti  del  tutto
illegittimi, ivi compresi gli  atti  attuativi  del  POS,  ovvero  se
s'intenda l'esatto contrario, vale a dire - com'e' parso di capire  a
questo  Tribunale  amministrativo  regionale,  nelle  sue  precedenti
menzionate pronunce - che la validita' degli atti e dei provvedimenti
recepiti nella norma di legge sia il presupposto indefettibile  della
legificazione e che gli effetti e i rapporti  giuridici  sorti  sulla
base dell'attuazione del POS siano fatti salvi a condizione  che  gli
atti e i  provvedimenti  adottati  siano  validi.  Su  questo  punto,
persino  una  pronuncia  interpretativa  di   rigetto   della   Corte
costituzionale potrebbe essere utile al fine di fare chiarezza. 
    IX - La normativa in esame viola, inoltre, gli articoli 24, 103 e
113 della Costituzione, e gli  articoli  6  e  13  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire
ad hoc nella risoluzione di controversie in  corso,  incidendo  sulle
decisioni    dell'Autorita'    giurisdizionale.     La     cosiddetta
norma-provvedimento  non  puo'  essere  diretta  a  eludere   ne'   a
disattivare la tutela giurisdizionale avverso gli atti amministrativi
del Commissario ad acta per l'attuazione del  piano  di  rientro  dal
deficit della  sanita'  regionale  del  Molise.  Cio'  in  quanto  le
leggi-provvedimento  sono  soggette  a  uno  scrutinio   stretto   di
costituzionalita' e devono rispettare i principi  di  ragionevolezza,
non arbitrarieta', intangibilita' dei giudicati (cfr.:  Corte  cost.,
numeri   241/2008,   288/2008,   11/2007,   282/2005).   Invero,   la
giurisprudenza costituzionale, in qualche occasione, ha  escluso  che
all'adozione di una determinata disciplina con  norme  di  legge  sia
necessariamente   di   ostacolo   la   circostanza   che,   in   sede
giurisdizionale, emerga l'illegittimita' dei contenuti di  una  fonte
normativa  secondaria  o  di  un  atto  amministrativo  (cfr.:  Corte
costituzionale, sentenze numeri 211/1998 e 263/1994; ordinanze numeri
32/2008 e 352/2006), ma la stessa Corte ha poi  reputato  censurabile
che il legislatore ordinario, oltre a  creare  una  regola  astratta,
prenda espressamente in considerazione decisioni passate in giudicato
(cfr.: Corte costituzionale n. 374/2000), emanando leggi di sanatoria
il cui unico intento sia quello di incidere su uno o  piu'  giudicati
(cfr.: Corte costituzionale n. 352/2006). Nella specie, la  norma  di
legge sembrerebbe non conforme all'art. 24 Cost.,  non  solo  perche'
incide su un giudicato cautelare gia' formatosi, ma piu' in  generale
perche' comprime il diritto di difesa  e  la  tutela  giurisdizionale
delle posizioni soggettive  incise  dal  POS.  Si  consideri,  a  tal
proposito, anche  in  termini  evolutivi,  che  nella  giurisprudenza
uni-europea, si  va  affermando  il  principio  che  il  fondamentale
diritto di difesa deve essere garantito in modo indefettibile  (cfr.:
Tribunale UE IX 15 giugno 2017,  n.  262),  mentre  alla  luce  degli
articoli 6 e 13 Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali - che affermano la difesa dei
diritti e il diritto al ricorso effettivo - dovrebbe  essere  vietato
al legislatore ordinario di intervenire  con  norme  ad  hoc  per  le
risoluzioni di controversie che eludano il sindacato giurisdizionale,
sicche' la pendenza di un ricorso avente a oggetto  un  provvedimento
amministrativo da approvare con legge non puo' essere indifferente ai
fini del corretto esercizio della funzione  legislativa  quando  cio'
comporti un sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizionale. 
    X - Altro aspetto evidenziabile e' che la disciplina  legislativa
in esame concerne la materia della  tutela  della  salute,  spettante
alla competenza legislativa concorrente di Stato e  regioni,  materia
nella quale alle leggi dello Stato e'  riservata  la  fissazione  dei
principi fondamentali, non gia' delle norme di dettaglio. Ne consegue
la lesione degli articoli  117,  comma  3,  e  120  Cost.,  anche  in
considerazione  dell'immotivata  abrogazione  implicita  delle  leggi
regionali  incompatibili  con  la  normativa  in  esame,  nonche'  la
circostanza che il recepimento in legge del Programma  operativo  del
Commissario ad acta rende quest'ultimo  prevalente  sull'Accordo  tra
Stato e regioni, quindi  sul  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  nel
settore finanziario approvato con quell'Accordo. La  norma  in  esame
incide,  invero,  sull'assetto  scaturente  dal  citato  Accordo,  in
violazione degli articoli 117, comma 3, e 120 Cost.,  sicche'  e'  da
ritenersi incostituzionale anche alla  luce  dell'orientamento  della
Consulta  che  ha  censurato  in   passato   interventi   legislativi
unilaterali  di  tal  genere  (cfr.:  Corte  cost.  numeri  123/2011,
77/2011, 141/2010, 2/2010).  La  forza  di  legge  conferita  al  POS
comporta, invero, tale esito e  realizza  rilevanti  interferenze  su
atti che nascono da processi  co-decisionali  e  non  possono  essere
modificati da provvedimenti unilaterali di una delle parti pubbliche,
in assenza di coinvolgimento dell'altra (cfr.: Corte  costituzionale,
19 gennaio 2017, n.  14).  La  norma  in  esame  viola,  dunque,  gli
articoli 117 e 120 Cost., realizzando un'irragionevole  estromissione
degli organi regionali dalla funzione di rivedere  le  proprie  leggi
nell'ottica degli obiettivi di risanamento, la  qual  cosa  non  pare
giustificabile neppure nell'ottica del  coordinamento  della  finanza
pubblica spettante alla legge statale, per  almeno  due  ragioni:  1)
poiche' - a tenore dell'art. 120,  ultimo  comma,  Cost.,  quando  il
Governo si  sostituisce  ad  organi  delle  regioni,  la  legge  deve
definire  sempre  «le  procedure  atte  a  garantire  che  i   poteri
sostitutivi  siano  esercitati  nel   rispetto   del   principio   di
sussidiarieta'  e  del  principio  di   leale   collaborazione»;   2)
l'autonomia legislativa concorrente della regione nel  settore  della
tutela della salute e della  gestione  del  servizio  sanitario  puo'
incontrare limiti alla luce degli  obiettivi  di  contenimento  della
spesa di finanza pubblica (cfr.: Corte costituzionale, numeri 52/2010
e 193/2007)  e,  tuttavia,  il  momento  consensuale  o  concertativo
inter-istituzionale non puo' essere del tutto  pretermesso,  restando
pur sempre necessario che la regione, in  qualche  modo,  si  esprima
sugli  interventi  indicati  dai  programmi  operativi  (cfr.:  Corte
costituzionale numeri 77/2011, 141/2010 e 2/2010). 
    XI  -  Con  riguardo  alla  non  manifesta   infondatezza   della
questione, la norma invocata appare, dunque,  in  contrasto  con  gli
articoli 3, 24, 97,  103,  113,  117,  commi  1  e  3,  e  120  della
Costituzione. 
    XII - E' evidente la rilevanza  della  questione  per  la  causa,
poiche' se il Consiglio di Stato, in sede di appello assume, come  ha
gia' fatto, l'improcedibilita' dei ricorsi, affermando che l'avvenuto
recepimento del POS ad opera di una norma di legge statale  privi  le
parti  di  ogni  interesse  a  vedere  decisi  dinanzi   al   giudice
amministrativo i ricorsi giurisdizionali  avverso  il  POS  medesimo,
l'unica   possibile   tutela   resta   la   pronuncia   della   Corte
costituzionale sulla norma di legge in esame. 
    A tal riguardo, contravvenendo al rilievo sollevato dalla  difesa
erariale in una sua memoria, va rimarcata la  sostanziale  differenza
tra questo giudizio e quello che, dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale Abruzzo, ha - a suo tempo - dato luogo alla pronuncia della
Consulta  di  inammissibilita'  della  questione  per  mancanza   del
requisito della rilevanza (cfr.: Corte costituzionale,  ordinanza  n.
173/2013), trattandosi in quel caso di un giudizio di ottemperanza  e
limitandosi la  censura  li'  evidenziata  alla  dedotta  illegittima
violazione    di    un    giudicato    amministrativo    inciso    da
legge-provvedimento. 
    XIII - In conclusione,  sospeso  il  giudizio,  la  questione  va
sottoposta, negli anzidetti termini, allo scrutinio della Corte.