P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. II, comma terzo, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nella parte in cui dispone che «ai fini della concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio e per l'assegnazione del lavoro esterno, si applica l'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354», per contrasto con gli articoli 2, 3, 27, III comma, 31, secondo comma, e 117, I comma, della Costituzione; Sospende il procedimento di sorveglianza in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria in sede, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a P F, al difensore e al pubblico ministero; Ordina che, a cura della cancelleria in sede, l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone che la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione formulata nell'interesse di P F alle udienze del 20 novembre 2018 e del 4 dicembre 2018 sia comunicata al Procuratore della Repubblica competente per le determinazioni eventuali ai sensi dell'art. 656 codice di procedura penale. Reggio Calabria, 4 dicembre 2018 Il Presidente: Di Bella