P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. II, comma  terzo,  del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nella parte in  cui  dispone  che
«ai fini della concessione delle misure penali  di  comunita'  e  dei
permessi premio e per l'assegnazione del lavoro esterno,  si  applica
l'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975,  n.  354»,
per contrasto con gli articoli 2,  3,  27,  III  comma,  31,  secondo
comma, e 117, I comma, della Costituzione; 
    Sospende il procedimento  di  sorveglianza  in  corso  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che, a  cura  della  cancelleria  in  sede,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' a P F, al difensore e al pubblico ministero; 
    Ordina che, a cura della cancelleria  in  sede,  l'ordinanza  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone che la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione
formulata nell'interesse di P F alle udienze del 20 novembre  2018  e
del 4 dicembre 2018 sia comunicata al  Procuratore  della  Repubblica
competente per le determinazioni eventuali  ai  sensi  dell'art.  656
codice di procedura penale. 
 
        Reggio Calabria, 4 dicembre 2018 
 
                       Il Presidente: Di Bella