P. Q. M. 
 
    Visto l'art.  23,  legge  n.  87  dell'11  marzo  1953:  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale, relativa all'art. 222, secondo comma, quarto  periodo
del decreto legislativo n. 285 del 30  aprile  1992,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nei termini e  per  le  ragioni  sopra
indicate; sospende il giudizio in corso; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  per  la
comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e   al
Presidente della Camera dei deputati, nonche' alle parti del presente
giudizio; 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  degli
atti, nonche'  della  documentazione  attestante  il  perfezionamento
delle prescritte notificazioni e comunicazioni. 
      Pisa, 17 gennaio 2019 
 
                        Il Giudice: Iadaresta