P.  Q.  M. 
 
    Visti gli articoli 23, legge 11 marzo  1953,  n.  87  e  159  del
codice penale; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23  marzo
2016,  n.  41,  nella  parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna  o  applicazione  della
pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti
del codice di procedura penale, anche  condizionalmente  sospesa,  in
relazione al reato di cui all'art. 590-bis del codice penale; 
    sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Verbania, 23 novembre 2018 
 
                        Il Giudice: Fornelli