P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e
la non manifesta infondatezza rimette alla Corte costituzionale la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1
lettera b) della L.R. Lombardia n. 16/2016, per contrasto con l'art.
3, nonche' per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione
alla direttiva n. 2003/109 e, per i titolari di protezione
internazionale e di protezione umanitaria, anche per contrasto con
l'art. 10 Cost., nella parte in cui annovera, fra i requisiti di
accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza
anagrafica o svolgimento di attivita' lavorativa in Regione Lombardia
per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data
di presentazione della domanda».
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della
Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Milano, 22 gennaio 2019
Il Giudice: Flamini