TRIBUNALE DI NAPOLI 
              Sezione V Civile - Esecuzioni immobiliari 
 
    Il G.E., letti gli atti della procedura esecutiva n. 1/2018; 
    Vista  in  particolare  l'istanza  di  liquidazione  di  spese  e
compensi  depositata  telematicamente   dall'esperta,   arch.   Paola
Miraglia, in data 17 giugno 2018, 
 
                          Osserva in fatto 
 
    L'arch.  Miraglia,  all'esito  di  una  complessa  attivita'   di
consulenza, volta non soltanto a determinare il piu' probabile prezzo
di  mercato  dell'immobile  staggito,  ma  anche   ad   identificarlo
compiutamente dal punto di  vista  catastale,  ed  a  verificarne  la
regolarita' urbanistica ed edilizia, ha depositato in data 31  maggio
2018 una articolata  e  completa  relazione,  corredata  di  numerosi
allegati, e, in data 17 giugno  2018,  un'ulteriore  integrazione  di
dati e valutazioni relative  alle  rilevate  questioni  urbanistiche.
Infine, sempre in data 17  giugno  2018,  ha  depositato  la  propria
richiesta di liquidazione di spese e compensi, invocando, per  questi
ultimi, l'applicazione delle disposizioni del decreto del  Presidente
della  Repubblica  352/88  e  della  tabella  allegata   al   decreto
ministeriale 319/2002. 
    Con particolare riferimento a quanto previsto  dall'art.  13  del
decreto ministeriale da ultimo citato (per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico
un  onorario  a  percentuale  calcolato  per  scaglioni  sull'importo
stimato), l'esperta - considerato il piu' probabile valore  di  stima
dell'immobile, pari ad € 85.000,00 - ha chiesto  la  liquidazione  di
compensi, secondo lo scaglione di valore, compresi tra un minimo di €
503,98 ed un massimo di € 1.007,93. 
    Questo  G.E.,  nel  procedere  alla  invocata  liquidazione,   e'
chiamato a fare applicazione dell'art. 161 disp. att. c.p.c., che  al
terzo comma (norma aggiunta - in sede di  conversione  dall'art.  14,
comma l, lettera a-ter) del decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,)
convertito con modificazioni nella  legge  6  agosto  2015,  n.  132)
prevede che il compenso dell'esperto o dello stimatore  nominato  dal
giudice o dall'ufficiale giudiziario  e'  calcolato  sulla  base  del
prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere
liquidati acconti in misura superiore  al  cinquanta  per  cento  del
compenso calcolato sulla base del valore di stima. 
    Dunque, in questa fase, anteriore alla vendita ed al ricavato,  i
compensi alla professionista per la citata voce vanno compresi tra un
minimo di € 251,99 ed un massimo di € 503,97. 
 
                             In diritto 
 
    Va   sollevata,   d'ufficio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del citato art. 161, terzo comma, disp.  att.  c.p.c.,
che impone al giudice dell'esecuzione di liquidare, in  acconto,  una
somma non superiore al cinquanta per  cento  del  compenso  calcolato
sulla base del valore di stima. 
    La rilevanza della questione, nel caso di specie, pare  evidente,
in considerazione del fatto che, in ossequio all'inequivoco testo  di
legge,   di   cui   e'   impossibile   prospettare   una   differente
interpretazione in  linea  con  i  parametri  costituzionali  che  di
seguito si indicheranno,  questo  giudice  non  puo'  procedere  alla
liquidazione dei compensi spettanti all'esperta,  secondo  il  citato
d.m.,  calcolati  sul  ritenuto  piu'  probabile  prezzo  di  mercato
dell'immobile cosi' come stimato, ma puo' liquidarne solo una  meta',
differendo il saldo al momento della vendita. 
    Ed infatti, l'attuale sistema, in buona  sostanza,  implica  che,
fatto  100  il  compenso  spettante,  secondo  il  citato  d.m.,   al
professionista in relazione al valore di stima del cespite  staggito,
all'esperto possa essere liquidato, al completamento del suo  lavoro,
soltanto 50, mentre il  residuo  50  andra'  liquidato  se  e  quando
l'immobile verra' realmente  venduto,  decurtato,  eventualmente,  in
ragione del minor valore di realizzo che  in  quella  sede  si  sara'
riscontrato. 
    Tale sistema introduce due profili di aleatorieta'  nei  compensi
dell'esperto: uno relativamente ai  tempi  di  liquidazione,  l'altro
relativamente all'ammontare dei compensi stessi. 
    In relazione ai tempi, e' del tutto evidente che nelle  procedure
di esecuzione immobiliare, malgrado le incisive riforme degli  ultimi
anni e l'adozione di «buone  prassi»,  i  tempi  di  vendita  possono
dipendere da numerose  variabili,  difficilmente  prevedibili:  basti
pensare alle particolari situazioni di mercato che possono rendere un
determinato cespite scarsamente  appetibile  a  prescindere  dal  suo
effettivo prezzo,  cosi'  causando  la  necessita'  di  tentativi  di
vendita reiterati; alle opposizioni che possono piu' o meno  a  lungo
ostacolare o sospendere le attivita' di liquidazione; alle  possibili
e frequenti richieste di sospensione su istanza delle parti ai  sensi
dell'art. 624-bis codice di procedura civile  per  un  tempo  sino  a
ventiquattro mesi. Tutto cio', puo' determinare lo slittamento  della
liquidazione del saldo dei compensi in favore dell'esperto  anche  di
tre - quattro anni dall'ultimazione del lavoro. 
    In relazione  all'ammontare  dei  compensi,  poi,  e'  abbastanza
intuibile la ratio che ha  indotto  il  legislatore  all'introduzione
dell'ultimo comma dell'art.  161  disp.  att.  c.p.c.:  la  volonta',
cioe', di evitare che  una  sopravalutazione  del  cespite  staggito,
finalizzata al tentativo di «lucrare» un maggior compenso secondo gli
scaglioni di valore del decreto ministeriale 319,  possa  determinare
difficolta' di vendita dell'immobile a causa  proprio  di  un  prezzo
fuori mercato, prolungando in tal modo i tempi di  conclusione  delle
procedure. 
    Ma,  ad  avviso  di  questo  giudice,  da  un  canto  non  si  e'
considerato  che  la  miglior   «sanzione»   per   un   esperto   che
strumentalmente «gonfiasse» una stima e' costituito dal controllo del
giudice (da quello disciplinare nei casi piu'  eclatanti,  a  quello,
piu' agevole e frequente, costituito dalla  mancata  reiterazione  di
incarichi); dall'altro, non  si  e'  valutato  adeguatamente  che  il
sistema della liquidazione a percentuale e per scaglioni  di  cui  al
decreto ministeriale 319 non produce aumenti rilevanti dei  compensi,
pur a fronte di sensibili incrementi del valore di  stima  (si  pensi
che nel passaggio da 100 a 400.000 euro - differenza che non puo' non
passare inosservata - il compenso  liquidabile  all'esperto  aumenta,
nelle aliquote massime, di soli 1.000  euro);  dall'altro  ancora,  e
soprattutto, non si e' considerato che ad un  valore  di  stima,  per
quanto  corretto  secondo  tutte  le  regole  dell'estimo,  puo'  non
corrispondere il valore di vendita e di aggiudicazione, in ragione di
una pluralita' di variabili del  tutto  indipendenti  dalla  qualita'
dell'opera svolta dal perito. 
    Si pensi, innanzitutto, alla  variabile  temporale  (in  un  arco
temporale di due, tre  o  quattro  anni  la  situazione  del  mercato
immobiliare puo' subire anche sensibili variazioni, per  effetto,  ad
esempio, delle congiunture  economiche  o  dell'incidenza  di  mutate
politiche  fiscali  che  colpiscano  piu'  o  meno  sensibilmente  la
proprieta' immobiliare); o si considerino,  ancora,  le  interferenze
esterne, che purtroppo non raramente alterano il mercato  soprattutto
in talune zone (ad esempio, ostacolando la presentazione  di  offerte
allo scopo di agevolare l'acquisto a prezzi ribassati da parte  degli
stessi esecutati o di soggetti che in tal modo  fanno  rientrare  nel
circuito lecito capitali di provenienza poco trasparente). 
    Di tutte tali variabili il legislatore ha, in qualche modo, fatto
carico all'esperto,  che  in  tal  modo  vede  le  proprie  legittime
aspettative di remunerazione per  l'attivita'  svolta  differite  nel
tempo  e  legate,  nel   quantum,   a   circostanze   impreviste   ed
imprevedibili. 
    Tutto cio' appare, secondo questo giudice, in contrasto con  vari
parametri costituzionali, ed in particolare con gli articoli 3  primo
comma, 35 primo comma e 97 secondo comma Cost. 
    L'art.  3  primo   comma   va   invocato   quale   parametro   di
ragionevolezza generale: pare a questo giudice  irragionevole  creare
un sistema che, pur considerando  le  finalita'  avute  di  mira  dal
legislatore, si risolve, in concreto, in un vantaggio soltanto per  i
creditori procedenti (ed in special modo per  quelli  istituzionali),
che vedono drasticamente ridotti i costi da  anticipare  e  sostenere
per il recupero dei loro crediti a danno  dei  professionisti,  senza
alcun vantaggio per il complessivo  andamento  della  giustizia.  Non
senza considerare la disparita' di trattamento che viene  a  crearsi,
nell'ambito della generale categoria degli ausiliari del giudice, tra
gli esperti stimatori e tutti gli altri consulenti, solo per i  primi
essendo previsto un siffatto sistema di liquidazione (pur in presenza
di prestazioni in ipotesi similari). 
    Per l'art. 35 primo comma Cost., poi,  la  Repubblica  tutela  il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. E'  evidente  che,  nel
caso di specie, non viene  in  rilievo  il  parametro  costituzionale
dell'art. 36, che nella costante lettura giurisprudenziale, ed  anche
del giudice delle leggi, e' , riferibile solo ai rapporti  di  lavoro
subordinato. E, tuttavia, proprio la disposizione dell'art. 35, ed il
riferimento  alla  tutela  del  lavoro  in  tutte  le  sue  forme  ed
applicazioni, induce al ritenere che l'attivita' professionale svolta
dagli esperti o dagli stimatori  nominati  dal  giudice  (normalmente
scelti tra professionisti iscritti, prima ancora  che  nell'albo  dei
consulenti tecnici di ciascun circondario, in albi professionali  per
i  quali,  ai  sensi  dell'art.  33  Cost.,  la  legge  richiede   il
superamento di un esame di Stato) vada adeguatamente tutelata,  anche
mediante una giusta remunerazione ed una tempestiva liquidazione. 
    Quanto al parametro  costituzionale  rappresentato  dall'art.  97
secondo comma, infine, e' noto che il principio di buon andamento  ed
imparzialita'   dell'amministrazione   riguarda,   gli   organi    di
amministrazione della giustizia unicamente  per  profili  concernenti
l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro  funzionamento  sotto
l'aspetto amministrativo, e non si estende alla giurisdizione  ed  ai
provvedimenti che ne costituiscono espressione. La  norma  della  cui
conformita' a costituzione si dubita, peraltro, non chiama in  causa,
ad avviso di chi scrive, il potere giurisdizionale e  tanto  meno  il
contenuto dei provvedimenti giurisdizionali, ma aspetti organizzativi
dell'amministrazione giudiziaria, per il cui funzionamento, specie in
determinati settori (quale quello delle esecuzioni  immobiliari),  e'
fondamentale  l'ausilio   di   professionisti   esterni,   ai   quali
l'amministrazione deve poter rispondere con efficienza in termini  di
giusto compenso per il lavoro svolto, anche  allo  scopo  di  potersi
avvalere di professionisti esperti e  qualificati  (che,  altrimenti,
potrebbero essere disincentivati dal collaborare con i tribunali). 
    Dunque, va sospesa la liquidazione dei  compensi  spettanti  alla
professionista per la parte eccedente il 50% del  compenso  calcolato
sulla base del valore di stima, e va disposta la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale per la  decisone  sulla  questione  di
legittimita' costituzionale, siccome rilevante e  non  manifestamente
infondata. 
    Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.