P.Q.M. Il Tribunale di Napoli dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 primo comma, 35 primo comma, e 97 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 161 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (introdotto - in sede di conversione - dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132), secondo cui il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, e alle parti del presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Napoli, 11 luglio 2018 Il Giudice: Cataldi