P.Q.M. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale - ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 della Regione siciliana, per contrasto con gli articoli 117 lettera 'e', e 119, primo, secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo della Costituzione, nonche' con l'art. 15, secondo comma dello Statuto regionale siciliano, unitamente o separatamente considerati, nella parte in cui obbliga i comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall'Amministrazione regionale, e cio' anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale) e sull'equilibrio dei bilanci pubblici (non ostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica) - dispone: la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al presidente dell'Assemblea regionale siciliana e al presidente della Regione siciliana. Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l'intervento dei signori magistrati: Rosanna De Nictolis, Presidente; Silvia La Guardia, consigliere; Carlo Modica de Mohac, consigliere, estensore; Giuseppe Barone, consigliere; Giuseppe Verde, consigliere. Il Presidente: De Nictolis L'estensore: Modica de Mohac