P.Q.M.
Il Tribunale
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1 lett. a) e 4,
D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 in relazione all'art. 3 Cost., nella
parte in cui prevede la sospensione dalle cariche indicate al comma 1
dell'art. 10 per la durata di diciotto mesi anche a carico di coloro
che, essendo stati assolti con sentenza di primo grado, abbiano
riportato in appello una condanna non definitiva per uno dei delitti
indicati dall'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 31
dicembre 2012 n. 235.
Accoglie la domanda cautelare e sospende gli effetti
dell'impugnato provvedimento (decreto del Prefetto della Provincia di
Vercelli del 20 dicembre 2018 n. 35129) fino all'udienza che verra'
fissata successivamente alla definizione della questione di
legittimita' costituzionale.
Dispone la sospensione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e in
particolare:
a) di notificare la presente ordinanza al Presidente dei
Consiglio dei Ministri nonche' di darne comunicazione al Presidente
del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei
Deputati;
b) di notificare la medesima ordinanza alle parti del
presente giudizio, compreso il Pubblico Ministero;
c) di trasmettere gli atti, comprensivi della documentazione
attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e
notificazioni, alla Corte Costituzionale.
Cosi' deciso nella camera di consiglio del 14.2.2019
Il Presidente: Campese
Il Giudice relatore: Ballarini