P.Q.M. Il Tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1 lett. a) e 4, D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la sospensione dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 10 per la durata di diciotto mesi anche a carico di coloro che, essendo stati assolti con sentenza di primo grado, abbiano riportato in appello una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati dall'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235. Accoglie la domanda cautelare e sospende gli effetti dell'impugnato provvedimento (decreto del Prefetto della Provincia di Vercelli del 20 dicembre 2018 n. 35129) fino all'udienza che verra' fissata successivamente alla definizione della questione di legittimita' costituzionale. Dispone la sospensione del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e in particolare: a) di notificare la presente ordinanza al Presidente dei Consiglio dei Ministri nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati; b) di notificare la medesima ordinanza alle parti del presente giudizio, compreso il Pubblico Ministero; c) di trasmettere gli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 14.2.2019 Il Presidente: Campese Il Giudice relatore: Ballarini