P.Q.M. 
 
    Il Tribunale 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11,  commi  1  lett.  a)  e  4,
D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 in relazione all'art. 3  Cost.,  nella
parte in cui prevede la sospensione dalle cariche indicate al comma 1
dell'art. 10 per la durata di diciotto mesi anche a carico di  coloro
che, essendo stati assolti  con  sentenza  di  primo  grado,  abbiano
riportato in appello una condanna non definitiva per uno dei  delitti
indicati dall'art. 10, comma 1, lett. a),  b)  e  c)  del  D.Lgs.  31
dicembre 2012 n. 235. 
    Accoglie  la   domanda   cautelare   e   sospende   gli   effetti
dell'impugnato provvedimento (decreto del Prefetto della Provincia di
Vercelli del 20 dicembre 2018 n. 35129) fino all'udienza  che  verra'
fissata  successivamente  alla   definizione   della   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone la sospensione del giudizio. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  gli  adempimenti  di  legge  e  in
particolare: 
        a) di notificare la  presente  ordinanza  al  Presidente  dei
Consiglio dei Ministri nonche' di darne comunicazione  al  Presidente
del Senato  della  Repubblica  ed  al  Presidente  della  Camera  dei
Deputati; 
        b)  di  notificare  la  medesima  ordinanza  alle  parti  del
presente giudizio, compreso il Pubblico Ministero; 
        c) di trasmettere gli atti, comprensivi della  documentazione
attestante  il  perfezionamento  delle  prescritte  comunicazioni   e
notificazioni, alla Corte Costituzionale. 
          Cosi' deciso nella camera di consiglio del 14.2.2019 
 
                       Il Presidente: Campese 
 
 
                                       Il Giudice relatore: Ballarini