P.Q.M. Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale nei sensi teste' esposti dell'art. 1, nelle parti sopra specificate, della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanita'): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attivita' e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attivita' funebre», per violazione: dell'art. 117, terzo comma, Cost.; dell'art. 117, secondo comma lett. l), Cost.; dell'art. 117, secondo comma, lettera i), della Cost.. Roma, 30 aprile 2019 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni