P.Q.M. 
 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nei sensi teste'  esposti  dell'art.  1,  nelle  parti
sopra specificate, della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019,
recante «Modifiche e integrazioni alla legge  regionale  30  dicembre
2009, n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
sanita'): abrogazione del Capo III «Norme in materia di  attivita'  e
servizi  necroscopici,  funebri  e  cimiteriali»  del  Titolo  VI   e
introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina  legale,
polizia mortuaria, attivita' funebre», per violazione: dell'art. 117,
terzo comma, Cost.; dell'art. 117, secondo  comma  lett.  l),  Cost.;
dell'art. 117, secondo comma, lettera i), della Cost.. 
        Roma, 30 aprile 2019 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni