P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo  e
comma 3-ter del decreto legislativo 20 aprile  1992,  n.  285,  cosi'
come rispettivamente modificati e introdotti  dalla  legge  23  marzo
2016, n. 41, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Sospende  il   presente   procedimento   e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Ordinanza comunicata alle  parti  mediante  lettura  in  pubblica
udienza. 
        Rimini, 25 ottobre 2018 
 
                         Il Giudice: Bianchi