P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo e comma 3-ter del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, cosi' come rispettivamente modificati e introdotti dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ordinanza comunicata alle parti mediante lettura in pubblica udienza. Rimini, 25 ottobre 2018 Il Giudice: Bianchi