P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
      Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 341-bis del codice penale in
relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
punisce la condotta di  chiunque,  in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico e in  presenza  di  piu'  persone,  offenda  l'onore  ed  il
prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed
a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, con la reclusione fino a
tre anni. 
      Sospende  il  presente  procedimento  ed   ordina   l'immediata
trasmissione,  previa  acquisizione  della   prova   delle   avvenute
notificazioni e comunicazioni, degli atti alla  Corte  costituzionale
in Roma. 
      Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 
    Ordinanza comunicata alle parti mediante lettura in udienza. 
      Torino, 29 gennaio 2019 
 
                         Il Giudice: Tognoni