P.Q.M.
Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 341-bis del codice penale in
relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
punisce la condotta di chiunque, in luogo pubblico o aperto al
pubblico e in presenza di piu' persone, offenda l'onore ed il
prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed
a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, con la reclusione fino a
tre anni.
Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata
trasmissione, previa acquisizione della prova delle avvenute
notificazioni e comunicazioni, degli atti alla Corte costituzionale
in Roma.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Ordinanza comunicata alle parti mediante lettura in udienza.
Torino, 29 gennaio 2019
Il Giudice: Tognoni