P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e)  del
decreto-legge n. 103/2010, inserito dalla  legge  di  conversione  n.
127/2010,  con  cui  e'  stato  introdotto  l'art.   7-ter,   decreto
legislativo n. 286/2010; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria: 
      gli   atti   siano   immediatamente   trasmessi   alla    Corte
costituzionale; 
      la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
del Consiglio dei ministri; 
      la presente ordinanza sia comunicata ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
 
        Prato, 5 marzo 2019 
 
                         Il Giudice: Simoni