P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 27, comma 3, e 31, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 25 febbraio 2019 Il Giudice: Signorini