P. Q. M. 
 
    Dichiara  rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   con
riferimento agli articoli 3,  27,  comma  3,  e  31,  comma  2  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988  nella
parte in cui non prevede che il  giudice,  sentite  le  parti,  possa
disporre  con  ordinanza  la   sospensione   del   procedimento   con
contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il procedimento in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al ricorrente, al procuratore della Repubblica  presso  il
Tribunale per i minorenni di Firenze, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
        Cosi' deciso in Firenze, il 25 febbraio 2019 
 
                        Il Giudice: Signorini