P.Q.M.
Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Solleva, in quanto rilevante nel presente giudizio e non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 69, quarto comma del codice penale (come sostituito
dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251), in relazione agli
articoli 3, 27, commi primo e terzo, e 32 della Costituzione, nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 del codice
penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma del codice
penale;
Sospende il giudizio in corso;
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle camere
del Parlamento.
Reggio Calabria, 29 gennaio 2019
Il Giudice: Forte