P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva,  in  quanto  rilevante  nel  presente  giudizio  e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  69,  quarto  comma  del  codice  penale  (come  sostituito
dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251), in  relazione  agli
articoli 3, 27, commi primo e terzo, e 32 della  Costituzione,  nella
parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza  della  circostanza
attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 del  codice
penale sulla recidiva di cui all'art. 99,  quarto  comma  del  codice
penale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai  Presidenti  delle  camere
del Parlamento. 
      Reggio Calabria, 29 gennaio 2019 
 
                         Il Giudice: Forte