P.Q.M. Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e) decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), in riferimento all'art. 77, comma 2, Cost., Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 4226/2017 R.G., promosso da KWS Italia S.p.a. contro Logistica Mediterranea S.p.a. e Topco S.p.a. in liquidazione; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte costituzionale e per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' alle parti del giudizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore. Cagliari, 10 dicembre 2018 Il Giudice di pace: Puddinu