P.Q.M. 
 
    Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa  ogni
altra istanza, eccezione e deduzione: 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  1-bis,  comma  2,  lettera  e)
decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  e  il  sostegno  della  produttivita'  nel   settore   dei
trasporti), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in
cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre  2005,
n. 286  (Disposizioni  per  il  riassetto  normativo  in  materia  di
liberalizzazione   regolata    dell'esercizio    dell'attivita'    di
autotrasportatore), in riferimento all'art. 77, comma 2, Cost., 
    Sospende il presente giudizio, iscritto  al  n.  4226/2017  R.G.,
promosso da KWS Italia S.p.a. contro Logistica Mediterranea S.p.a.  e
Topco S.p.a. in liquidazione; 
    Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla ecc.ma
Corte costituzionale e per la comunicazione della presente  ordinanza
al Presidente del Consiglio dei ministri e ai  presidenti  delle  due
Camere del Parlamento, nonche' alle parti del  giudizio,  in  persona
dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore. 
        Cagliari, 10 dicembre 2018 
 
                     Il Giudice di pace: Puddinu