IL TRIBUNALE DI ROVIGO 
                           Sezione penale 
 
    in persona  del  G.O.P.  Antonio  Bortoluzzi  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza nel proc. pen. n. 2307/2015  RGNR  -  135/2017  RG
DIB. nei confronti di P. F. nato a Rovigo il  difeso  dall'avv.  Anna
Osti del foro di Rovigo, imputato del reato «p. e p. dall'art. 10-ter
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perche', in qualita'  di
titolare dell'omonima ditta individuale ... non versava  nei  termini
previsti per  il  versamento  dell'acconto  relativo  al  periodo  di
imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare di
euro 374.136,00 ... relativa al periodo di imposta 2013. 
    Commesso in Rovigo il 29 dicembre 2014». 
    Premesso: 
        che il sig. P. e' chiamato a rispondere  per  il  delitto  di
omesso versamento dell'iva relativamente al periodo di  imposta  2013
per l'importo di euro 374.136,00; 
        che  contestualmente  e'  stato  sottoposto  al  procedimento
amministrativo-tributario che  si  concludeva  con  la  rateizzazione
chiesta ed ottenuta della somma di  euro  496.066,51  comprensiva  di
sanzioni  per  euro  43.480,01  e  interessi  per   euro   23.575,50,
dilazionata in venti rate piu' gli interessi dovuti; 
        che il sig P. sta versando le rate cosi' dovute; 
        che il P. ha sollevato questione  di  legittimita'  dell'art.
649 del codice di procedura civile per contrasto con gli articoli 3 e
117 primo comma, della  Costituzione  in  relazione  all'art.  4  del
protocollo n. 7 alla Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) nella parte in cui non
prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di  un  secondo
giudizio nei confronti dell'imputato  al  quale,  con  riguardo  agli
stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via definitiva,  nell'ambito
di  un  procedimento  amministrativo,  una  sanzione   di   carattere
sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dei relativi protocolli. 
 
                        Rilevato ed osservato 
 
    Che il Tribunale di Bergamo ha sollevato  con  ordinanza  del  27
giugno 2018 analoga questione di illegittimita' Costituzione. 
    Che pertanto il Tribunale  di  Rovigo  ritiene  di  sollevare  in
riferimento agli articoli 3 e 117 primo comma, della Costituzione  in
relazione all'art. 4 del protocollo n.  7  alla  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU) questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  649  del
codice  di  procedura  penale  nella  parte  in   cui   non   prevede
l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo  giudizio
nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti,
sia  gia'  stata  irrogata  in  via  definitiva,  nell'ambito  di  un
procedimento    amministrativo,    una    sanzione    di    carattere
sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dei relativi protocolli. 
 
Per i seguenti motivi di rilevanza e non manifesta infondatezza della
                               q.l.c. 
 
    L'art. 4 protocollo 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali rubricato «Diritto di
non essere giudicato o punito due volte» prevede «Nessuno puo' essere
perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione  dello  stesso
Stato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato  a
seguito di una sentenza definitiva conformemente alla  legge  e  alla
procedura penale di tale Stato». 
    Secondo la  Corte  di  giustizia  nel  caso  Alklagaren  c.  Hans
Akerberg Fransson: «occorre anzitutto rilevare che  l'art.  50  della
carta non osta a che  uno  Stato  membro  imponga,  per  le  medesime
violazioni  di  obblighi  dichiarativi  in  materia   di   IVA,   una
combinazione di sovrattasse e sanzioni penali. Infatti per assicurare
la riscossione di tutte le entrate provenienti dall'IVA e tutelare in
tal modo gli  interessi  finanziari  dell'Unione,  gli  Stati  membri
dispongono di una  liberta'  di  scelta  delle  sanzioni  applicabili
... omissis ... Esse possono quindi essere inflitte  sotto  forma  di
sanzioni amministrative, di sanzioni penali  o  di  una  combinazione
delle due. Solo qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi
dell'art.  50  della  Carta,  e   sia   divenuta   definitiva,   tale
disposizione osta a che procedimenti  penali  per  gli  stessi  fatti
siano avviati nei confronti di una stessa persona.». 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens
contro Italia, 2014 «rammenta che, nella causa Serguei  Zolotoukhine,
la Grande camera ha precisato che l'art. 4 del protocollo n.  7  deve
essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare  una
persona per un secondo "illecito" nella misura in cui  alla  base  di
quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi». 
    Nel nostro ordinamento  sussistono  sanzioni  che  anche  se  non
penali  hanno  contenuto  ed   una   funzione   punitiva   e   quindi
sostanzialmente penale, e dunque e' necessario stabilire un  criterio
di alternativita'. 
    La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
e delle liberta' fondamentali ha avuto modo di affermare che «Al fine
di verificare se un procedimento ha ad  oggetto  <accuse  in  materia
penale> ai sensi della Convenzione stessa si devono  considerare  tre
diversi fattori. Principalmente la qualificazione  data  dal  sistema
giuridico  dello  Stato  convenuto  all'illecito   contestato.   Tale
indicazione tuttavia ha solo un valore formale e relativo poiche'  la
Corte deve superivisionare sulla correttezza di  tale  qualificazione
alla luce degli  altri  fattori  indicativi  del  carattere  <penale>
dell'accusa. 
    Secondariamente infatti, va  considerata  la  natura  sostanziale
dell'illecito commesso vale a dire se si e' di fronte ad una condotta
in violazione di una norma  che  protegge  il  funzionamento  di  una
determinata formazione sociale o se e' invece  preposta  alla  tutela
erga omnes di beni giuridici della collettivita', anche alla luce del
denominatore comune delle rispettive legislazioni dei  diversi  Stati
contraenti. 
    Va infine considerato  il  grado  di  severita'  della  pena  che
rischia la persona interessata poiche' in  una  societa'  di  diritto
appartengono  alla  sfera  <penale>  le  privazioni  della   liberta'
personale suscettibili di essere imposte quali  punizioni,  eccezione
fatta per quelle la cui natura, durata o modalita' di esecuzione  non
possono causare un apprezzabile danno». 
    La sanzione inflitta a P. F. ha tutte le  caratteristiche,  cosi'
come ravvisate dalla CEDU, di una sanzione penale. 
    La Corte di giustizia UE, Grande sezione,  20  marzo  2018  causa
C-524/15 nel caso Menci si e' cosi' pronunciata: «1) l'art. 50  della
CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso  non  osta  ad  una
normativa  nazionale  in  forza  della  quale  e'  possibile  avviare
procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento IVA
qualora a tale persona sia gia' stata inflitta, pei i medesimi fatti,
una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi  del
citato art. 50 purche' siffatta normativa: 
        sia volta a un  obbiettivo  di  interesse  generale  tale  da
giustificare un simile cumulo di procedimenti e sanzioni, vale a dire
la lotta ai reati in materia d'imposta  sul  valore  aggiunto,  fermo
restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono  avere  scopi
complementari; 
        contenga norme che garantiscono una coordinazione che  limiti
a quanto strettamente necessario l'onere supplementare  che  risulta,
per gli interessati, da un cumulo di procedimenti e 
        preveda norme che consentano di garantire  che  la  severita'
del  complesso  delle  sanzioni  imposte  sia   limitato   a   quanto
strettamente necessario rispetto alla gravita' del reato  di  cui  si
tratti. 
    2) Spetta  al  giudice  nazionale  accertare,  tenuto  conto  del
complesso delle circostanze del procedimento principale  che  l'onere
risultante concretamente per  l'interessato  dall'applicazione  della
normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e  dal
cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che  la  medesima  autorizza
non sia eccessivo rispetto alla gravita' del reato commesso». 
    Nella specie a  P.  F.  risulta  essere  stata  irrogata  in  via
definitiva nell'ambito del procedimento amministrativo-tributario una
sanzione  di  carattere  sostanzialmente  penale   ai   sensi   della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. 
    L'art. 117 comma 1 della Costituzione rileva nella misura in  cui
eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente
dall'interpretazione della disposizione dell'art.  50  CDFUE  fornita
dalla Corte di giustizia. 
    Nel caso di  specie  vi  e'  perfette  identita'  (naturalistica,
giuridica  e  di  politica  criminale)  tra  il  delitto  di   omesso
versamento  e  il  correlativo   illecito   amministrativo-tributario
commessi dalla stessa persona  fisica  che  impone  di  non  ritenere
verificate le condizioni cui la Corte di giustizia (Grande sezione 20
marzo 2018 C-524/15) subordina il giudizio di conformita' del sistema
del doppio binario all'art. 50 della CDFUE e cio' perche'  nel  reato
di omesso versamento: 
        1. manca il requisito della complementarieta' dello scopo  in
quanto i due procedimenti (penale e amministrativo-tributario)  e  le
due sanzioni hanno scopo identico; 
        2. manca ogni aspetto diverso della condotta; 
        3. la normativa nazionale non contiene norme che garantiscano
una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere
supplementare, che risulta per  gli  interessati,  da  un  cumulo  di
procedimenti, ne' prevede norme idonee a garantire che  la  severita'
del  complesso  delle  sanzioni  imposte  sia   limitato   a   quanto
strettamente necessario rispetto alla gravita' del reato. 
    Sussiste poi la questione della  conformita'  dell'art.  649  del
codice di procedura penale rispetto all'art.  3  della  Costituzione,
declinato    come    principio    di    ragionevolezza     intrinseca
dell'ordinamento. 
    Cio' in quanto la valutazione che la Corte di giustizia  richiede
al giudice nazionale circa le condizioni che legittimano la normativa
nazionale in forza della  quale  e'  possibile  avviare  procedimenti
penali per il reato di omesso versamento dell'IVA, nei  confronti  di
una persona cui e' gia' stata comminata una  sanzione  amministrativa
di natura penale, in casi come quelli in oggetto, deve risolversi nel
senso di eccessivita' dell'onere, rispetto alla gravita'  del  reato,
risultante concretamente per  l'interessato  dall'applicazione  della
normativa nazionale e dal cumulo dei procedimenti  e  delle  sanzioni
che la medesima autorizza. 
    Questa eccessiva onerosita' comporta un'ingiustificata disparita'
di  trattamento  a  maggior   ragione   se   rapportata   al   quadro
sanzionatorio delle fattispecie originarie del decreto legislativo n.
74/2000 (l'art. 10-bis e 10-ter sono norme inserite  successivamente,
la prima con legge n. 311/2004 la  seconda  con  legge  n.  284/2006)
nonche' un problema di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento. 
    L'art.  649  del  codice  di   procedura   penale   non   prevede
l'applicabilita' del divieto di un secondo giudizio a materia diversa
da quella penale. 
    Cio'  stante  il  procedimento  penale   deve   esser   celebrato
nonostante la definitivita' della sanzione amministrativa  tributaria
inflitta. 
    Tra  la  sanzione  penale  e   quella   amministrativa-tributaria
intercorre la medesima ratio punitiva, poiche' l'art. 10-ter protegge
l'interesse  economico  diretto  dell'erario  che   viene   parimenti
tutelato dalla sanzione amministrativa. 
    Pertanto questo  giudice  ritiene  che  nel  caso  di  specie  la
preventiva definitivita' del  procedimento  amministrativo-tributario
determina l'insorgere di  una  lacuna  ordinamentale,  che  non  puo'
essere colmata per mezzo dell'art. 649 del codice di procedura penale
a causa del suo tenore letterale.