IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione penale
in persona del G.O.P. Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la
seguente ordinanza nel proc. pen. n. 2307/2015 RGNR - 135/2017 RG
DIB. nei confronti di P. F. nato a Rovigo il difeso dall'avv. Anna
Osti del foro di Rovigo, imputato del reato «p. e p. dall'art. 10-ter
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perche', in qualita' di
titolare dell'omonima ditta individuale ... non versava nei termini
previsti per il versamento dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare di
euro 374.136,00 ... relativa al periodo di imposta 2013.
Commesso in Rovigo il 29 dicembre 2014».
Premesso:
che il sig. P. e' chiamato a rispondere per il delitto di
omesso versamento dell'iva relativamente al periodo di imposta 2013
per l'importo di euro 374.136,00;
che contestualmente e' stato sottoposto al procedimento
amministrativo-tributario che si concludeva con la rateizzazione
chiesta ed ottenuta della somma di euro 496.066,51 comprensiva di
sanzioni per euro 43.480,01 e interessi per euro 23.575,50,
dilazionata in venti rate piu' gli interessi dovuti;
che il sig P. sta versando le rate cosi' dovute;
che il P. ha sollevato questione di legittimita' dell'art.
649 del codice di procedura civile per contrasto con gli articoli 3 e
117 primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 4 del
protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) nella parte in cui non
prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo
giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli
stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito
di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere
sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dei relativi protocolli.
Rilevato ed osservato
Che il Tribunale di Bergamo ha sollevato con ordinanza del 27
giugno 2018 analoga questione di illegittimita' Costituzione.
Che pertanto il Tribunale di Rovigo ritiene di sollevare in
riferimento agli articoli 3 e 117 primo comma, della Costituzione in
relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(CEDU) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del
codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio
nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti,
sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un
procedimento amministrativo, una sanzione di carattere
sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dei relativi protocolli.
Per i seguenti motivi di rilevanza e non manifesta infondatezza della
q.l.c.
L'art. 4 protocollo 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali rubricato «Diritto di
non essere giudicato o punito due volte» prevede «Nessuno puo' essere
perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso
Stato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato a
seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla
procedura penale di tale Stato».
Secondo la Corte di giustizia nel caso Alklagaren c. Hans
Akerberg Fransson: «occorre anzitutto rilevare che l'art. 50 della
carta non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime
violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una
combinazione di sovrattasse e sanzioni penali. Infatti per assicurare
la riscossione di tutte le entrate provenienti dall'IVA e tutelare in
tal modo gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri
dispongono di una liberta' di scelta delle sanzioni applicabili
... omissis ... Esse possono quindi essere inflitte sotto forma di
sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione
delle due. Solo qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi
dell'art. 50 della Carta, e sia divenuta definitiva, tale
disposizione osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti
siano avviati nei confronti di una stessa persona.».
La Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens
contro Italia, 2014 «rammenta che, nella causa Serguei Zolotoukhine,
la Grande camera ha precisato che l'art. 4 del protocollo n. 7 deve
essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una
persona per un secondo "illecito" nella misura in cui alla base di
quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi».
Nel nostro ordinamento sussistono sanzioni che anche se non
penali hanno contenuto ed una funzione punitiva e quindi
sostanzialmente penale, e dunque e' necessario stabilire un criterio
di alternativita'.
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali ha avuto modo di affermare che «Al fine
di verificare se un procedimento ha ad oggetto <accuse in materia
penale> ai sensi della Convenzione stessa si devono considerare tre
diversi fattori. Principalmente la qualificazione data dal sistema
giuridico dello Stato convenuto all'illecito contestato. Tale
indicazione tuttavia ha solo un valore formale e relativo poiche' la
Corte deve superivisionare sulla correttezza di tale qualificazione
alla luce degli altri fattori indicativi del carattere <penale>
dell'accusa.
Secondariamente infatti, va considerata la natura sostanziale
dell'illecito commesso vale a dire se si e' di fronte ad una condotta
in violazione di una norma che protegge il funzionamento di una
determinata formazione sociale o se e' invece preposta alla tutela
erga omnes di beni giuridici della collettivita', anche alla luce del
denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati
contraenti.
Va infine considerato il grado di severita' della pena che
rischia la persona interessata poiche' in una societa' di diritto
appartengono alla sfera <penale> le privazioni della liberta'
personale suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione
fatta per quelle la cui natura, durata o modalita' di esecuzione non
possono causare un apprezzabile danno».
La sanzione inflitta a P. F. ha tutte le caratteristiche, cosi'
come ravvisate dalla CEDU, di una sanzione penale.
La Corte di giustizia UE, Grande sezione, 20 marzo 2018 causa
C-524/15 nel caso Menci si e' cosi' pronunciata: «1) l'art. 50 della
CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
normativa nazionale in forza della quale e' possibile avviare
procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento IVA
qualora a tale persona sia gia' stata inflitta, pei i medesimi fatti,
una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del
citato art. 50 purche' siffatta normativa:
sia volta a un obbiettivo di interesse generale tale da
giustificare un simile cumulo di procedimenti e sanzioni, vale a dire
la lotta ai reati in materia d'imposta sul valore aggiunto, fermo
restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi
complementari;
contenga norme che garantiscono una coordinazione che limiti
a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta,
per gli interessati, da un cumulo di procedimenti e
preveda norme che consentano di garantire che la severita'
del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto
strettamente necessario rispetto alla gravita' del reato di cui si
tratti.
2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del
complesso delle circostanze del procedimento principale che l'onere
risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della
normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal
cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza
non sia eccessivo rispetto alla gravita' del reato commesso».
Nella specie a P. F. risulta essere stata irrogata in via
definitiva nell'ambito del procedimento amministrativo-tributario una
sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli.
L'art. 117 comma 1 della Costituzione rileva nella misura in cui
eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente
dall'interpretazione della disposizione dell'art. 50 CDFUE fornita
dalla Corte di giustizia.
Nel caso di specie vi e' perfette identita' (naturalistica,
giuridica e di politica criminale) tra il delitto di omesso
versamento e il correlativo illecito amministrativo-tributario
commessi dalla stessa persona fisica che impone di non ritenere
verificate le condizioni cui la Corte di giustizia (Grande sezione 20
marzo 2018 C-524/15) subordina il giudizio di conformita' del sistema
del doppio binario all'art. 50 della CDFUE e cio' perche' nel reato
di omesso versamento:
1. manca il requisito della complementarieta' dello scopo in
quanto i due procedimenti (penale e amministrativo-tributario) e le
due sanzioni hanno scopo identico;
2. manca ogni aspetto diverso della condotta;
3. la normativa nazionale non contiene norme che garantiscano
una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere
supplementare, che risulta per gli interessati, da un cumulo di
procedimenti, ne' prevede norme idonee a garantire che la severita'
del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto
strettamente necessario rispetto alla gravita' del reato.
Sussiste poi la questione della conformita' dell'art. 649 del
codice di procedura penale rispetto all'art. 3 della Costituzione,
declinato come principio di ragionevolezza intrinseca
dell'ordinamento.
Cio' in quanto la valutazione che la Corte di giustizia richiede
al giudice nazionale circa le condizioni che legittimano la normativa
nazionale in forza della quale e' possibile avviare procedimenti
penali per il reato di omesso versamento dell'IVA, nei confronti di
una persona cui e' gia' stata comminata una sanzione amministrativa
di natura penale, in casi come quelli in oggetto, deve risolversi nel
senso di eccessivita' dell'onere, rispetto alla gravita' del reato,
risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della
normativa nazionale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni
che la medesima autorizza.
Questa eccessiva onerosita' comporta un'ingiustificata disparita'
di trattamento a maggior ragione se rapportata al quadro
sanzionatorio delle fattispecie originarie del decreto legislativo n.
74/2000 (l'art. 10-bis e 10-ter sono norme inserite successivamente,
la prima con legge n. 311/2004 la seconda con legge n. 284/2006)
nonche' un problema di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento.
L'art. 649 del codice di procedura penale non prevede
l'applicabilita' del divieto di un secondo giudizio a materia diversa
da quella penale.
Cio' stante il procedimento penale deve esser celebrato
nonostante la definitivita' della sanzione amministrativa tributaria
inflitta.
Tra la sanzione penale e quella amministrativa-tributaria
intercorre la medesima ratio punitiva, poiche' l'art. 10-ter protegge
l'interesse economico diretto dell'erario che viene parimenti
tutelato dalla sanzione amministrativa.
Pertanto questo giudice ritiene che nel caso di specie la
preventiva definitivita' del procedimento amministrativo-tributario
determina l'insorgere di una lacuna ordinamentale, che non puo'
essere colmata per mezzo dell'art. 649 del codice di procedura penale
a causa del suo tenore letterale.