P.Q.M. Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Sottopone all'Ecc.ma Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3 e 117 primo comma della Costituzione in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Visto l'art. 159 comma 1, n. 2 c.p. sospende il corso della prescrizione; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Della presente ordinanza e' data lettura alle parti in udienza. Rovigo, 14 febbraio 2019 Il G.O.P.: Bortoluzzi