P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, visto  l'art.
23 della legge n. 87/1953; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Sottopone   all'Ecc.ma   Corte   costituzionale   questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 649  del  codice  di  procedura
penale, per contrasto con gli articoli 3  e  117  primo  comma  della
Costituzione in  relazione  all'art.  4  del  protocollo  n.  7  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta'  fondamentali  (CEDU)  nella  parte  in  cui   non   prevede
l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo  giudizio
nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi  fatti,
sia  gia'  stata  irrogata  in  via  definitiva,  nell'ambito  di  un
procedimento    amministrativo,    una    sanzione    di    carattere
sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dei relativi protocolli. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Visto l'art. 159 comma 1, n.  2  c.p.  sospende  il  corso  della
prescrizione; 
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Della presente ordinanza e' data lettura alle parti in udienza. 
 
      Rovigo, 14 febbraio 2019 
 
                        Il G.O.P.: Bortoluzzi