P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, visto l'art.
23 della legge n. 87/1953;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
Sottopone all'Ecc.ma Corte costituzionale questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura
penale, per contrasto con gli articoli 3 e 117 primo comma della
Costituzione in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU) nella parte in cui non prevede
l'applicabilita' della disciplina del divieto di un secondo giudizio
nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti,
sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un
procedimento amministrativo, una sanzione di carattere
sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e dei relativi protocolli.
Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
Visto l'art. 159 comma 1, n. 2 c.p. sospende il corso della
prescrizione;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Della presente ordinanza e' data lettura alle parti in udienza.
Rovigo, 14 febbraio 2019
Il G.O.P.: Bortoluzzi