P.Q.M. Visti gli art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 159, comma 1, del codice penale, Solleva la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 595, comma 3, codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perche' in violazione degli articoli 3, 21, 25, 27 della Costituzione, nonche' dell'art. 117, comma 1 della Costituzione in relazione all'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta', per le ragioni di cui in motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento penale e dichiara sospesi i termini di prescrizione come per legge; Ordina la notificazione della presente ordinanza, letta alle parti in udienza, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Salerno, 9 aprile 2019 Il Giudice: Rossi