P.Q.M. 
 
    Visti gli art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 159,  comma
1, del codice penale, 
    Solleva  la  questione  di  legittimita'   costituzionale   degli
articoli 595, comma 3, codice penale e  13  della  legge  8  febbraio
1948, n. 47, perche' in violazione degli articoli 3, 21, 25, 27 della
Costituzione, nonche' dell'art. 117, comma 1  della  Costituzione  in
relazione all'art. 10 della Convenzione europea per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta', per  le  ragioni  di  cui  in
motivazione; 
    Dispone l'immediata  trasmissione  degli  atti  processuali  alla
Corte costituzionale; 
    Dispone la sospensione del procedimento penale e dichiara sospesi
i termini di prescrizione come per legge; 
    Ordina la notificazione  della  presente  ordinanza,  letta  alle
parti in udienza,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
 
        Salerno, 9 aprile 2019 
 
                          Il Giudice: Rossi