LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO Sezione 1 Riunita con l'intervento dei signori: Piccialli Paolo - Presidente; Argenio Giulio - relatore; Grasso Patrizia - Giudice; ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 109/2018 depositato il 14 febbraio 2018, avverso avvisi di accertamento numeri: TFM030102232/2017 IRES-altro 2013; TFM030102232/2017 IVA-altro 2013; TFM030102232/2017 IRAP 2013; TFM030102233/2017 IRES-altro 2014; TFM030102233/2017 IVA-altro 2014; TFM030102233/2017 IRAP 2014; contro: Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Benevento; proposto dai ricorrenti: Tre Elle S.r.l. - via Fizzo n. 34 - 82013 Bonea (BN); difeso da: Mandato Maria Raffaella - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN); Principe Guido - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN); Luciano Giovanni - via Casa Polito n. 10 - 80075 Forio (NA); Mandato Maria Raffaella - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN); Principe Guido - via Verdi n. 1 - 82100 Benevento (BN). La Commissione tributaria provinciale di Benevento La Commissione riunita nella persona dei giudici: dott. Paolo Piccialli - Presidente, dott. Giulio Argenio - relatore, dott.ssa Patrizia Grasso - Giudice, riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 settembre 2018, ha pronunciato la seguente Ordinanza Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2018, Luciano Giovanni, in proprio e quale ex socio unico, ex amministratore ed ex liquidatore della societa' Tre Elle S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate di Benevento in relazione agli anni di imposta 2013 e 2014 ha accertato a carico della societa' una maggiore IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni e interessi. Deduceva, in particolare, la nullita' della notifica degli avvisi impugnati, a tal uopo evidenziando che i citati atti impositivi, emessi in epoca successiva alla cancellazione della societa' nel registro delle imprese (e dunque nei confronti di un soggetto giuridico ormai inesistente), avrebbero dovuto dare atto di tale circostanza e specificare il destinatario della richiesta di pagamento e la relativa motivazione. Osservava, inoltre, che la norma dell'art. 28, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014, secondo cui ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, presenterebbe svariati profili di illegittimita' costituzionale, sia per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia per eccesso di delega. Chiedeva, pertanto a questa Commissione di sollevare la questione di legittimita' costituzionale della norma su menzionata i motivi. In via subordinata eccepiva il difetto di motivazione degli avvisi impugnati in cui l'ufficio si sarebbe limitato a recepire acriticamente il PVC della Guardia di finanza senza svolgere alcun percorso logico valutativo autonomo. A parere di questa Commissione la decisione del presente giudizio impone la previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale in ordine alla soluzione della questione della legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014 per violazione del principio di uguaglianza e disparita' di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e tutti gli altri creditori sociali e per il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge di delega n. 23 del 2014. Con riferimento alla rilevanza della questione, deve evidenziarsi che la costante giurisprudenza di legittimita' aveva statuito, con riferimento al regime precedente all'entrata in vigore della citata disposizione, la nullita' dell'avviso di accertamento notificato a una societa' estinta successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese, laddove l'art. 28 del decreto legislativo n. 175/2014 sospende, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla richiesta di cancellazione e ai soli fini dell'efficacia e validita' degli atti di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi, l'efficacia dell'estinzione della societa'. Orbene, l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione e' notificato alla societa' Tre Elle S.r.l. in data 7 dicembre 2017 e dunque successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese (richiesta in data 5 agosto 2017 ed eseguita in data 22 agosto 2017), sicche' lo stesso, pienamente valido ed efficace in forza della su menzionata disposizione, avrebbe dovuto ritenersi nullo in forza del regime previgente. Ne' puo' ritenersi che la questione prospettata sia manifestamente infondata. Invero occorre evidenziare che la scelta di differire l'efficacia dell'estinzione della societa' con riguardo ai soli rapporti con l'amministrazione finanziaria, facendo rivivere per un cosi' rilevante lasso di tempo un soggetto ormai estinto, si risolve in un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri creditori sociali, per i quali l'estinzione di una societa' coincide con la sua cancellazione dal registro delle imprese, restando irrilevante l'esistenza di eventuali debiti societari, rapporti non definiti o procedimenti ancora pendenti. Ma soprattutto appare evidente l'eccesso di delega in cui e' incorso il legislatore delegato. Invero l'art. 7 della legge di delegazione n. 23 del 2014, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 175/2014 fa riferimento «alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilita' per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita' di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalita'». Orbene, la scelta di rendere inefficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria l'intervenuta estinzione di un soggetto giuridico non puo' farsi rientrare tra le misure finalizzate all'eliminazione degli adempimenti superflui o di scarsa utilita', mirando piuttosto ad ampliare il raggio di azione dell'amministrazione finanziaria. E' significativo, peraltro, che nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 174/2016 si afferma espressamente che l'obiettivo della norma e' quello di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate dall'estinzione della societa'. Del resto, dubbi analoghi a quelli su espressi sono stati sollevati anche dalla Corte di cassazione (Sezione 5, sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015) che tuttavia nell'occasione ha omesso di sollevare la questione di legittimita' costituzionale in ragione della ritenuta inapplicabilita' ratione temporis alla fattispecie di causa del comma 4 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014. In particolare la Suprema Corte ha evidenziato che: tale conclusione di inapplicabilita', razione temporis, del comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014, art. 28 alla fattispecie di causa impedisce di esaminare, in quanto irrilevanti, tutte le altre questioni che deriverebbero dall'applicazione dell'indicato ius superveniens, tra cui, ad esempio: a) la eventuale sussistenza di una irragionevole disparita' di trattamento tra gli «enti creditori» indicati nella disposizione, aventi titolo a richiedere tributi o contributi (e, correlativamente, sanzioni ed interessi), da un lato, e tutti gli altri creditori sociali, dall'altro, in caso di estinzione della societa' (tenuto altresi' conto che l'art. 1 della legge di delegazione n. 23 del 2014, richiede espressamente il rispetto dell'art. 3 della Costituzione); b) la possibile mancata osservanza, da parte del legislatore delegato, della suddetta legge di delegazione, in quanto di tale legge il decreto legislativo n. 175 del 2014 richiama a proprio fondamento gli articoli 1 (relativo al rispetto sia degli articoli 3 e 53 della Costituzione, sia del diritto dell'Unione europea, sia della legge n. 212 del 2000) e art. 7 (relativo all'eliminazione e revisione degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria superflui o che diano luogo a duplicazioni, o di scarsa utilita' ai fini dell'attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalita'; nonche' revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i quali debbono fornire adeguate garanzie di idoneita' tecnico-organizzative), articoli che, da un lato, sembrano non consentire di introdurre (sia pure temporaneamente, per alcuni rapporti e nei soli confronti di determinati enti, anche diversi dall'«amministrazione finanziaria») una disciplina degli effetti estintivi della societa' nuova e differenziata a seconda dei creditori e, dall'altro, rendono difficile far rientrare la notificazione di un atto impositivo o di riscossione ad una societa' estinta tra gli «adempimenti superflui», passibili di «revisione» e di eliminazione, menzionati dalla suddetta legge di delegazione. Ne' la norma in questione appare prestarsi, per il chiaro tenore letterale, ad interpretazioni costituzionalmente orientate.