P.Q.M. Visti gli artt. 11. cost. 1/1948 e 23 1. n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' 4, comma 1 bis, d.lgs. n. 142/2015, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018, perche', negando il diritto di iscrizione anagrafica al richiedente asilo si pone in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, § 1, del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nonche' in riferimento agli artt. 14 Cedu e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. L'art. 13, co. 1, lett. a), n. 2 d.l. n. 113/2018, convertito nella legge n. 132/2018, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto dei requisiti dei casi di straordinaria necessita' e urgenza, nonche' del requisito di omogeneita', cosi' come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 1° agosto 2019 Il Giudice: Massari