P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 11. cost. 1/1948 e 23 1. n. 87/1953, 
    ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  rimette
alla Corte Costituzionale la questione di  legittimita'  4,  comma  1
bis, d.lgs. n. 142/2015, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lett.
a), n. 2, d.l. n.  113/2018,  convertito  nella  legge  n.  132/2018,
perche', negando il diritto di iscrizione anagrafica  al  richiedente
asilo si pone in contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 117,  comma  1,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, § 1, del Protocollo n. 4
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali nonche' in riferimento agli artt. 14 Cedu e  26
del Patto internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e  politici.
L'art. 13, co. 1, lett. a), n. 2 d.l. n. 113/2018,  convertito  nella
legge n. 132/2018, inoltre, si  pone  in  contrasto  con  l'art.  77,
secondo  comma,  Cost.  per  difetto  dei  requisiti  dei   casi   di
straordinaria  necessita'  e  urgenza,  nonche'  del   requisito   di
omogeneita',   cosi'   come   interpretati    dalla    giurisprudenza
costituzionale. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte Costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Milano, 1° agosto 2019 
 
                         Il Giudice: Massari