Il giudice, dott. Angelo Salerno, a seguito di rilievo  d'ufficio
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, legge  8
febbraio 1948, n. 47, «Disposizioni sulla stampa», all'udienza del 10
aprile 2019, con la presenza del Pubblico Ministero,  avv.  Francesco
Numo, e  con  l'assistenza  della  cancelliera,  Angela  Colonna,  ha
pronunciato  la  seguente  ordinanza  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11  marzo  1953,  n.  87,  «Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento della Corte costituzionale»,  nel  giudizio  n.  374/16
reg. dib. Tribunale Bari, e n. 2916/12 r.g.n.r.  Tribunale  di  Bari,
pendente nei confronti di: D.T. nato a...,  il...,  residente  in...,
alla  via...  assistito  e  difeso,  di  fiducia,  dall'avv.  Michele
Laforgia; Imputato dei reati di cui agli  articoli  595  commi  1-2-3
c.p. e art. 13 legge n.  47/48  perche',  in  qualita'  di  direttore
pro-tempore del quotidiano «...» in  merito  all'articolo  intitolato
«Forni' la droga a P. la  Cassazione  l'ha  assolto»  pubblicato  sul
quotidiano...», mediante  la  pubblicazione  dell'articolo  anzidetto
avvenuto l'11 novembre 2011, offendeva la reputazione del  sig.  C.F.
accusandolo di aver fornito la sostanza stupefacente a P.  e  che  la
Cassazione lo avesse prosciolto. 
    In Bari l'11 novembre 2011 
    Persona offesa: C.F., nato il... ivi residente, alla via... 
    Ritenuto in fatto con atto depositato in data 4 novembre 2015, il
G.U.P. in sede, disponeva il rinvio a giudizio di D. T.G.; innanzi  a
questo Tribunale, in composizione  monocratica,  per  rispondere  del
delitto a lui scritto, di cui all'art. 595, commi 1,  2  e  3  codice
penale e 13 legge n. 47/48, come descritto in  epigrafe.  All'udienza
del 9 novembre 2016, celebrata dopo altre di mero rinvio, per difetto
di notifica alle parti, in assenza di questioni  preliminari,  veniva
dichiarato aperto il dibattimento e le parti articolavano le  proprie
richieste istruttorie, che il giudice accoglieva. 
    All'udienza del 13 settembre 2017, si procedeva  all'esame  della
persona offesa, C.F. nonche'  all'acquisizione  della  documentazione
prodotta dal Pubblico Ministero, consistente in  copia  dell'articolo
di giornale oggetto del capo di imputazione e di copia della sentenza
della Corte di Cassazione, n. 43106/11, intervenuta sulla  vicenda  e
richiamata nel predetto articolo giornalistico. Quindi,  il  Pubblico
Ministero rinunciava all'esame del  teste  B.P.  nulla  opponendo  la
difesa dell'imputato, il giudice ne revocava  la  relativa  ordinanza
ammissiva. 
    All'udienza del 10 aprile 2019,  celebrata  dopo  altre  di  mero
rinvio, per inagibilita' della sede del Tribunale  penale,  rinnovata
la dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  innanzi  a  questo
giudice,  le  parti  si   riportavano   alle   precedenti   richieste
istruttorie e il giudice le accoglieva. 
    Quindi il giudice sollevava, d'ufficio questione di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  13,  legge  8  febbraio   1948,   n.   47,
«Disposizioni sulla stampa», riservandosi di pronunciare la  presente
ordinanza, fuori udienza. 
    Considerato in diritto questo giudice ritiene di dover sollevare,
d'ufficio, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
legge  8  febbraio  1948,  n.  47,  nella  parte   in   cui   prevede
l'irrogazione della pena detentiva della  reclusione  da  uno  a  sei
anni, cumulativamente rispetto alla pena pecuniaria della  multa  non
inferiore a 256 euro, nel caso di  diffamazione  commessa  col  mezzo
della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto  determinato,
per violazione dell'art 117, comma primo Cost. e dell'art.  10  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta'  fondamentali,  firmata  a  Roma,  il  4  novembre  1952   e
ratificata dall'Italia. con legge 4 agosto 1955, n. 848  (di  seguito
CEDU), come interpretato dalla Corte europea  dei  Diritti  dell'Uomo
(di seguito Corte EDU), con la  sentenza  24  settembre  2013,  della
Seconda Sezione, in causa Belpietro c. Italia, ricorso  n.  43612/10,
nonche' con sentenza 8 ottobre 2013, della Seconda Sezione, in  causa
Ricci c. Italia, ricorso n. 30210/06, e da ultimo  sentenza  7  marzo
2019, della Prima Sezione, in causa Sallusti c.  Italia,  ricorso  n.
22350/13, per le considerazioni che seguono. 
    1. Il quadro normativo di riferimento 
    La disposizione della cui legittimita' costituzionale  si  dubita
e'  dettata  dalla  legge  n.  47  dell'8  febbraio  1948,  rubricata
«Disposizioni sulla stampa» la quale, all'art. 13, prevede  che  «Nel
caso di diffamazione commessa col  mezzo  della  stampa,  consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la  pena  della
reclusione da uno a sei anni e quella della  multa  non  inferiore  a
lire 500.000 (euro 256)» 
    E'  dunque  prevista  una  circostanza  aggravante,  ad   effetto
speciale, autonoma e indipendente, rispetto alla fattispecie base  di
diffamazione, di cui all'art. 595 c.p. 
    Risponde del delitto di diffamazione  chiunque,  fuori  dei  casi
dell'abrogato delitto di  ingiuria,  comunicando  con  piu'  persone,
offenda l'altrui reputazione, con la reclusione fino a un anno o  con
la multa fino a curo 1.032 (cosi il comma primo), ovvero, se l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena della
reclusione fino a due anni, ovvero della  multa  fino  a  euro  2.065
(cosi' il secondo comma). 
    Le pene previste dai commi primo e secondo dell'art.  595  codice
penale sono tra di esse alterative e  comunque  destinate,  ai  sensi
dell'art.  52  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,
«Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'art. 14 della  legge  24  novembre  1999,  n.  468»,  ad  essere
convertite nelle corrispondenti sanzioni irrogabili  dal  Giudice  di
Pace, cui spetta la competenza a  giudicare  per  materia,  ai  sensi
dell'art. 4, comma primo, del medesimo decreto. 
    Il comma terzo dell'art. 595 codice penale prevede invece che «Se
l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo
di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della  reclusione
da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516». 
    La disposizione disciplina dunque una  fattispecie  aggravata  di
diffamazione, in  quanto  commessa  con.  il  mezzo  della  stampa  o
qualsiasi altro mezzo di pubblicita', prevedendo la  pena,  anche  in
questo caso alternativa, della reclusione da sei mesi a  tre  anni  e
della multa non inferiore a 516 euro. La competenza, in questo  caso,
spetta al Tribunale, in composizione monocratica, e non  e'  prevista
l'udienza preliminare. 
    Infine, il quarto comma dell'art. 595 c.p., prevede un'aggravante
a effetto comune,  «Se  l'offesa  e'  recata  a  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza  o  ad  una
autorita' costituita in collegio». 
    Il sistema  sanzionatorio  originariamente  previsto  dal  Codice
penale del 1930 e' dunque caratterizzato dall'alternativita'  tra  la
pena detentiva e la pena pecuniaria, con un progressivo  inasprimento
delle pene  predette,  nel  caso  in  cui  ricorrano  le  circostanze
aggravanti di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 595 c.p. 
    Per quanto in questa sede rileva, la fattispecie aggravata di cui
al comma terzo  dell'art.  595  c.p.,  qualora  la  diffamazione  sia
consistita «nell'attribuzione di un fatto determinato», con il  mezzo
della stampa, e' punita, in applicazione dell'art. 13 della  legge  8
febbraio 1948, n. 47, con la pena detentiva della reclusione, da  uno
a sei anni, che in questo caso si cumula e con quella pecuniaria, che
parte dalla multa di 256 euro. 
    Tale  trattamento  sanzionatorio  e'  dunque  riservato,  tra  le
condotte astrattamente sussumibili nella fattispecie di  diffamazione
aggravata di cui al comma terzo dell'art. 595 c.p., alle sole ipotesi
di diffamazione commessa con  il  mezzo  della  stampa,  che  risulti
consistente, nel contempo, nell'attribuzione di un fatto determinato. 
    2. La disposizione di legge dello Stato viziata da illegittimita'
costituzionale (ai sensi dell'art. 23, comma primo, lettera a), legge
11 marzo 1953, n. 87). 
    I termini della presente questione di legittimita' costituzionale
devono essere pertanto individuati nel combinato disposto tra  l'art.
595 codice penale e l'art. 13 legge 8 febbraio  1948,  n.  47,  nella
parte in  cui  impone  al  giudice  penale  l'irrogazione,  sempre  e
comunque, di una pena detentiva, in via  cumulativa  e  non  soltanto
alternativa  rispetto  alla  pena  pecuniaria,   per   i   fatti   di
diffamazione a mezzo  stampa,  consistenti  nell'attribuzione  di  un
fatto determinato. 
    3. Le disposizioni della Costituzione che si assumono violate (ai
sensi dell'art. 23, comma primo, lettera b), legge 11 marzo 1953,  n.
87). 
    La norma della cui legittimita' costituzionale si dubita,  frutto
del combinato disposto tra le citate disposizioni, e' stata da questo
giudice ritenuta violativa dell'art.  117,  comma  primo,  Cost.,  in
relazione all'art. 10 CEDU, quale norma interposta, come interpretata
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze 24 settembre
2013, della Seconda Sezione, in causa Belpietro comma Italia, ricorso
n. 43612/10; 8 ottobre 2013, della Seconda Sezione,  in  causa  Ricci
comma Italia, ricorso  n.  30210/06  e  7  marzo  2019,  della  Prima
Sezione, in causa Sallusti comma Italia, ricorso n. 22350/13. 
    3.1. Le disposizioni CEDU e delle sentenze  della  Corte  europea
dei diritti dell'uomo  quali  parametri  interposti  di  legittimita'
costituzionale (la giurisprudenza della Corte costituzionale). 
    Gia' da tempo la giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  ha
chiarito  la  collocazione  delle  disposizioni  della   CEDU   nella
gerarchia delle fonti dell'ordinamento nazionale e il valore di norme
interposte  e  quindi  di   parametri   indiretti   di   legittimita'
costituzionale  che  le  stesse  assumono  in  relazione  alle  norme
nazionali (cosi', tra le altre, le sentenze  nn.  348  e  349  del  3
luglio 2007, depositate il 22 ottobre 2007; nonche' la sentenza n. 80
del 7 marzo 2011, depositata l'11 marzo 2011). 
    Nel contempo,  e'  stata  riconosciuta  alla  Corte  europea  dei
diritti  dell'uomo  una  funzione  di  interpretazione  autentica   e
vincolante  delle  disposizioni  dell'omonima  Convenzione,  come  di
recente ribadito dalla Corte costituzionale, in sentenza n. 49 del  4
gennaio 2015, depositata il 26 marzo dello stesso  anno,  in  cui  si
afferma «il carattere sub-costituzionale della CEDU»  e,  richiamando
ulteriori e  altrettanto  rilevanti  precedenti  della  stessa  Corte
costituzionale,  si  evidenzia  Che  la  medesima  «Corte   ha   gia'
precisato, e qui ribadisce,  che  il  giudice  comune  e'  tenuto  ad
uniformarsi alla «giurisprudenza europea  consolidatasi  sulla  norma
conferente» (sentenze n. 236 del 2011 e 311 del 2009),  «in  modo  da
rispettare la sostanza di quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del
2009; nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011», facendo tuttavia
salvo il margine di  apprezzamento  che  compete  allo  Stato  membro
(richiamando sul punto le sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). 
    La  Corte  costituzionale,  nella  sentenza  del  2015,  aggiunge
inoltre che «Corrisponde infatti a una primaria esigenza  di  diritto
costituzionale che sia raggiunto uno stabile  assetto  interpretativo
sui diritti fondamentali, cui e' funzionale,  quanto  alla  CEDU,  il
ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo», cosi'
confermando la centralita' della Corte sovrannazionale e  l'efficacia
che le sentenze dalla stessa  emesse,  quando  abbiano  raggiunto  un
apprezzabile grado  di  consolidamento,  sono  destinate  a  produrre
sull'ordinamento e sul giudice nazionale. 
    3.2. Il consolidato orientamento della Corte europea dei  diritti
dell'uomo in materia. Cosi'  ricostruito  il  quadro  di  riferimento
della  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  in  merito  alla
rilevanza delle norme della CEDU e dell'interpretazione  della  Corte
EDU, quali parametri interposti di  legittimita'  costituzionale,  in
relazione all'art. 117, comma primo Cost., occorre  dunque  procedere
all'esame delle sentenze della Corte europea  dei  diritti  dell'uomo
alla luce delle  quali  si  ritiene  violato  l'art.  10  CEDU,  onde
evidenziarne la portata precettiva e verificare  la  sussistenza  del
requisito  di  sufficiente  consolidamento   (considerato   che   non
promanano dalla Grande Camera della Corte). 
    3.2.1. L'art. 10 CEDU e la libera manifestazione del pensiero 
    La  disposizione  della  Convenzione  che  si   assume   violata,
unitamente all'art. 117, comma primo,  Cost.,  che  ne  fa  implicito
richiamo, e' da individuarsi nell'art. 10 CEDU,  rubricato  «Liberta'
di espressione», ai sensi del quale: 
      «1. Ogni persona ha diritto alla liberta'  d'espressione.  Tale
diritto include la liberta' d'opinione e la liberta' di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorita' pubbliche  e  senza  limiti  di  frontiera.  Il
presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un  regime
di autorizzazione le imprese di radiodiffusione,  cinematografiche  o
televisive. 
      2. L'esercizio di queste liberta', poiche'  comporta  doveri  e
responsabilita', puo' essere sottoposto alle formalita',  condizioni,
restrizioni  o  sanzioni  che  sono  previste  dalla  legge   e   che
costituiscono misure necessarie, in una  societa'  democratica,  alla
sicurezza nazionale,  all'integrita'  territoriale  o  alla  pubblica
sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione  della  salute  o  della  morale,  alla  protezione  della
reputazione o dei diritti altrui, per  impedire  la  divulgazione  di
informazioni riservate o per garantire l'autorita' e  l'imparzialita'
del potere giudiziario». 
    La disposizione citata deve essere interpretata alla  luce  delle
sentenze della Corte europea dei diritti  dell'uomo  intervenute,  in
piu' occasioni, in  relazione  alla  compatibilita'  con  essa  della
disciplina nazionale in materia di  diffamazione  aggravata  a  mezzo
stampa,   oggetto   della   presente   questione   di    legittimita'
costituzionale, nella parte in cui prevede l'irrogazione di una  pena
detentiva, nei termini che seguono. 
    3.2.2. La sentenza Belpietro  c.  Italia  della  Seconda  Sezione
Corte EDU, del 24 settembre 2013 
    La  prima  sentenza  di  condanna   dell'Italia,   in   relazione
all'applicazione delle norme  che,  con  la  presente  ordinanza,  si
assumono violative  dei  sopra  indicati  parametri  di  legittimita'
costituzionale, puo'  essere  individuata  nella  sentenza  Belpietro
comma Italia,  del  2013,  con  cui  la  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo si e' pronunciata su ricorso n. 43612/10,  proposto  contro
la Repubblica italiana da Maurizio Belpietro, sul presupposto che  la
condanna inflittagli  per  diffamazione  avesse  violato  il  proprio
diritto alla liberta' di espressione. 
    Nel caso di specie,  il  ricorrente  rispondeva  del  delitto  di
diffamazione  in  qualita'  di  direttore  del  giornale,  ai   sensi
dell'art. 57 c.p., per aver omesso di esercitare  sul  contenuto  del
periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che  col
mezzo della pubblicazione fossero  commessi  reati,  con  conseguente
applicazione, in caso di condanna, a  titolo  di  colpa,  della  pena
prevista per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente  un
terzo. 
    A seguito dell'assoluzione, in primo grado, il ricorrente  veniva
tuttavia condannato,  in  appello,  alla  pena  di  quattro  mesi  di
reclusione, sospesa in via condizionale, e al pagamento  delle  spese
processuali di primo e secondo grado, oltre che al  risarcimento  del
danno e delle spese di  costituzione  delle  parti  civili.  Condanna
confermata a seguito di rigetto del ricorso proposto  per  Cassazione
dall'imputato. Nel  proporre  ricorso  innanzi  alla  Corte  EDU,  il
ricorrente ha lamentato  la  violazione  della  propria  liberta'  di
espressione, di cui all'art. 10 CEDU, con particolare riferimento  al
carattere necessario dell'ingerenza  dello  Stato  italiano  nel  suo
diritto di' liberta' di espressione,  in  una  societa'  democratica,
senza contestare invece la  base  legale  e  il  legittimo  scopo  di
siffatta ingerenza. 
    Sul punto, nella sentenza in esame, la Corte europea dei  diritti
dell'uomo  ha  precisato  che:  «Un'ingerenza   e'   contraria   alla
Convenzione se non rispetta  le  esigenze  previste  al  paragrafo  2
dell'art. 10. Si deve dunque  determinare  se  essa  fosse  «prevista
dalla legge»,  se  perseguisse  uno  o  piu'  degli  scopi  legittimi
indicati in tale paragrafo e se fosse  «necessaria  in  una  societa'
democratica» per raggiungere tale o tali scopi (Pedersen e Baadsgaard
c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI)» (punto 44). I giudici
di Strasburgo osservano quindi che non era in contestazione  la  base
legale della predetta ingerenza, individuata nell'art. 57  c.p.,  ne'
tantomeno lo scopo legittimo  della  tutela  del  potere  giudiziario
(essendo  le  persone  offese  in  causa  magistrati   del   Pubblico
Ministero), e comunque la tutela  della  reputazione  o  dei  diritti
altrui. 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo  si  sofferma  quindi  sul
requisito di legittimita' dell'ingerenza da parte dello Stato  membro
(nel  caso  di   specie   la   condanna   a   pena   detentiva,   pur
condizionalmente   sospesa,   dell'imputato),    consistente    nella
«necessita' dell'ingerenza in una societa' democratica». 
    Sul punto, si legge nelle  motivazioni  della  sentenza  che  «La
stampa svolge un ruolo importante in una societa' democratica: se non
deve oltrepassare certi limiti, inerenti in particolare  alla  tutela
della reputazione e ai diritti altrui, essa ha nondimeno  il  compito
di  comunicare,  nel  rispetto  dei   suoi   doveri   e   delle   sue
responsabilita',  informazioni  e  idee  su  tutte  le  questioni  di
interesse generale, ivi comprese quelle relative alla  giustizia  (De
Haes e Gijsels c. Belgio, 24 febbraio 1997, § 37, Recueil des  arrêts
et decisions 1997-1). Alla sua funzione, che consiste nel  diffondere
tali informazioni e idee, si affianca il diritto, per il pubblico, di
riceverle. Se cosi' non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo
ruolo indispensabile di «cane da guardia»  (Thorgeir  Thorgeirson  c.
Islanda, 25 giugno 1992, § 63, serie A n.  239,  e  Bladet  Tromse  e
Stensaas comma Norvegia [GC], n.  21980/93,  §  62,  CEDU  1999-III).
Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni espresse,  l'art.
10 tutela le modalita' di espressione delle  stesse  (Oberschlick  c.
Austria (n. 1), 23 maggio 1991, § 57, serie A n.  204).  La  liberta'
giornalistica comprende anche il possibile ricorso a una  certa  dose
di  esagerazione,  se  non  addirittura  di  provocazione  (Prager  e
Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, § 38,  serie  A  n.  313,  c.
Thoma comma Lussemburgo, n. 38432/97, §§ 45 e  46,  CEDU  2001  III)»
(punto 47). 
    In merito alla contrapposta ingerenza da parte  dello  Stato,  si
evidenzia, ai punti 49-50, che «L'aggettivo «necessario»,  nel  senso
dell'art.  10  §  2,  implica  l'esistenza  di  un  «bisogno  sociale
imperioso». Gli Stati  contraenti  godono  di  un  certo  margine  di
apprezzamento nel valutare se sussista o meno  un  tale  bisogno,  ma
questo margine va di pari passo con un controllo europeo che verte  a
volte sulla legge e sulle decisioni che la  applicano,  anche  quando
esse provengono da un giudice  indipendente.  La  Corte  e'  pertanto
competente a decidere in ultima istanza sulla questione di  stabilire
se una «restrizione» sia compatibile con la liberta'  di  espressione
tutelata dall'art. 10 (Janowski, sopra citata, §  30,  e  Association
Ekin c.Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII). 
    50. In particolare, spetta alla Corte determinare se i motivi con
cui le autorita' nazionali hanno giustificato  l'ingerenza  risultino
«pertinenti  e  sufficienti»  e  se  la   misura   contestata   fosse
«proporzionata agli scopi legittimi perseguiti» (Chauvy  e  altri  c.
Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In questo modo,  la  Corte
deve  persuadersi  che  le  autorita'  nazionali,  basandosi  su  una
valutazione accettabile dei fatti di  causa,  hanno  applicato  norme
conformi ai principi sanciti  dall'art.  10  (si  vedano,  tra  molte
altre, Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, § 51, Recueil 1997- VII; De
Diego Nafria c. Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; Pedersen  e
Baadsgaard sopra citata, § 70)». 
    In questo modo la Corte europea dei diritti dell'uomo si  riserva
il potere di sindacare se l'intervento degli stati membri  che  abbia
inciso sulla  liberta'  di  espressione  dei  cittadini  sia  o  meno
compatibile con il succitato art. 10 CEDU. 
    In merito all'esercizio di  tale  sindacato,  la  Corte  prosegue
evidenziando  che  «Il  diritto   dei   giornalisti   di   comunicare
informazioni  su  questioni  di  interesse  generale  e'  tutelato  a
condizione che essi agiscano in  buona  fede,  sulla  base  di  fatti
esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» nel rispetto
dell'etica giornalistica (si vedano, ad esempio,  le  sentenze  sopra
citate Fressoz e Roire, § 54, Bladet  Tromsø  e  Stensaas,  §  58,  e
Prager e Oberschlick  §  37).  Il  paragrafo  2  dell'art.  10  della
Convenzione sottolinea che l'esercizio della liberta' di  espressione
comporta dei «doveri e responsabilita'» che valgono anche per i media
quando si tratta di questioni di grande interesse generale.  Inoltre,
tali doveri e responsabilita' possono rivestire una certa  importanza
quando si rischia di  pregiudicare  la  reputazione  di  una  persona
citata per nome e di nuocere ai  «diritti  altrui».  Percio',  devono
esistere motivi specifici per esonerare i media dall'obbligo che essi
hanno in linea di principio di verificare le  dichiarazioni  fattuali
potenzialmente diffamatorie nei confronti di  privati.  Al  riguardo,
entrano  in  gioco  soprattutto  la  natura  e   il   livello   della
diffamazione in causa e la questione di stabilire fino a che punto il
media possa ragionevolmente considerare le sue fonti attendibili  per
quanto riguarda le asserzioni contestate (si vedano,  tra  le  altre,
McVicar c. Regno Unito, n. 46311/99, § 84, CEDU 2002-111, e  Standard
Verlagsgesellschaft MBH (n. 2) c. Austria,  n.  37464/02,  §  38,  22
febbraio 2007)» (punto 52). 
    Viene quindi rilevato che «Anche la natura e la  severita'  delle
pene inflitte sono elementi da tenere in considerazione  in  sede  di
valutazione della  proporzionalita'  dell'ingerenza»,  richiamando  i
precedenti della  Corte  di  Strasburgo,  nelle  sentenze  Ceylan  c.
Turchia [GC], n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e Tammer  c.  Estonia,
n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-D, nonche' nella causa Cumpăna e  Mazăre
c, Romania ([GC1, n. 33348/96, §§ 113-115, CEDU 2004-X1), in  cui  la
Corte ha affermato i seguenti principi: 
    «113. Se gli Stati  contraenti  hanno  la  facolta',  se  non  il
dovere, in virtu' dei loro obblighi positivi  derivanti  dall'art.  8
della Convenzione, di  disciplinare  l'esercizio  della  liberta'  di
espressione in modo da garantire che la legge tuteli adeguatamente la
reputazione degli  individui,  essi  devono  evitare,  facendolo,  di
adottare misure idonee a dissuadere i media dallo  svolgere  il  loro
compito di avvisare il pubblico in caso di apparenti o presunti abusi
dei pubblici poteri, I giornalisti di inchiesta potrebbero  mostrarsi
reticenti a esprimersi su questioni di interesse  generale  (...)  se
corrono it rischio  di  essere  condannati,  quando  la  legislazione
prevede sanzioni di  questo  tipo  per  gli  attacchi  ingiustificall
contro la reputazione altrui, a pene detentive o  che  comportano  il
divieto di esercitare una professione.» 
    Nella sentenza citata, in particolare, si osserva, al punto  114,
che «L'effetto dissuasivo che il timore di sanzioni  di  questo  tipo
comporta per l'esercizio da parte  di  tali  giornalisti  della  loro
liberta' di espressione e' evidente Nocivo per la  societa'  nel  suo
complesso,  fa  anch'esso  parte  degli  elementi  da   prendere   in
considerazione in sede di  valutazione  della  proporzionalita'  -  e
dunque della giustificazione - delle sanzioni inflitte (...)» 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo precisa quindi,  al  punto
115 della richiamata sentenza, che «Se la fissazione delle  pene  e',
in linea di principio, appannaggio dei giudici  nazionali,  la  Corte
considera che una pena  detentiva  inflitta  per  un  reato  commesso
nell'ambito  della  stampa  sia  compatibile  con  la   liberta'   di
espressione giornalistica sancita dall'art. 10  solo  in  circostanze
eccezionali, in particolare quando altri diritti  fondamentali  siano
stati gravemente lesi, come nel caso, ad  esempio,  della  diffusione
di un discorso di odio o di incitazione alla violenza (..).». 
    Cosi ricostruiti i principi  che  la  stessa  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo ha affermato in materia, nella  sentenza  Belpietro
comma Italia, i giudici sovrannazionali hanno ritenuto, nel  caso  di
specie, che la condarma nei confronti del ricorrente non fosse di per
se' contraria all'art. 10 della Convenzione. 
    Tuttavia,  si  evidenzia  nuovamente,  nella  motivazione   della
sentenza, che anche la natura e la severita' delle pene inflitte sono
elementi  di  cui  tenere  conto  in  sede   di   valutazione   della
proporzronalita' di un'ingerenza. 
    Piu'  nello  specifico,  si  rileva,  quindi  che,   oltre   alla
riparazione dei danni, il ricorrente era, stato condannato a  quattro
mesi di reclusione e, benche' fosse stata  applicata  la  sospensione
condizionale dell'esecuzione della pena, il solo fatto di  infliggere
una pena detentiva aveva, secondo il giudizio della Corte europea dei
diritti dell'uomo potuto avere un effetto deterrente notevole. 
    Nel contempo, e' stato ritenuto che il caso di specie, avendo  ad
oggetto un mancato controllo nell'ambito di una diffamazione, non era
caratterizzato da alcuna circostanza eccezionale che giustificasse il
ricorso a una sanzione cosi' severa. 
    Al punto 62 della sentenza Belpietra comma Italia,  la  Corte  ha
quindi ritenuto che,  a  causa  del  quantum  e  della  natura  della
sanzione imposta al ricorrente, l'ingerenza nel diritto alla liberta'
di espressione di quest'ultimo non  fosse  proporzionata  agli  scopi
legittimi perseguiti, con conseguente violazione dell'art.  10  della
Convenzione. 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo ha pertanto dichiarato che
vi e' stata violazione dell'art. 10 della Convenzione, condannando lo
Stato  italiano  a  versare  al  ricorrente,  le  somme  indicate  in
dispositivo per il  danno  morale,  per  le  spese,  con  i  relativi
interessi moratori. 
    In disparte, dunque, il merito della vicenda, si ritiene che  con
la sentenza in questione la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia
affermato, nei confronti dello Stato italiano, i seguenti principi di
diritto. 
    Ferma  la  legittimita'  di  una  condanna  per  reati   commessi
nell'esercizio  dell'attivita'   professionale   da   parte   di   un
giornalista, quando quest'ultimo risulti  violativo  dei  limiti  cui
tale attivita' professionale e' sottoposta,  e  la  condanna  risulta
fondata su idonea base legale e finalizzata ad  uno  scopo  legittimo
(tra cui la tutela dell'altrui reputazione), l'effetto dissuasivo che
il timore di sanzioni detentive comporta per l'esercizio da parte dei
giornalisti della loro liberta' di  espressione  e'  evidente  (...).
Nocivo per la societa' nel suo complesso, fa  anch'esso  parte  degli
elementi da prendere in considerazione in sede di  valutazione  della
proporzionalita' - e dunque della giustificazione  -  delle  sanzioni
inflitte (...). 
    Anche la natura e la severita' delle pene inflitte sono  elementi
di cui tenere conto in sede di valutazione della proporzionalita'  di
un'ingerenza e  il  sol  fatto  di  infliggere  una  pena  detentiva,
quand'anche  sospesa  condizionalmente,   puo'   avere   un   effetto
deterrente notevole, in violazione dell'art. 10 CEDU. 
    3.2.3. La sentenza Ricci c. Italia della  Seconda  Sezione  Corte
EDU, dell'8 ottobre 2013 
    Principi analoghi a quelli affermati e confermati  con  la  sopra
esaminata sentenza Belpietro c.  Italia  sono  stati  espressi  dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nella di poco successiva sentenza
Ricci c. Italia, della Seconda Sezione,  emessa  in  data  8  ottobre
2013, su ricorso n. 30210/06. 
    La sentenza trae  origine  dalla  condanna  del  ricorrente,  per
divulgazione  al  pubblico  di  comunicazioni  interne   al   sistema
telematico della RAI, ritenuta emessa in violazione del  suo  diritto
alla liberta' di espressione. 
    In specie, il ricorrente era ideatore e produttore  di  una  nota
trasmissione quotidiana di critica della televisione che ha lo  scopo
di rivelare, con ironia, casi di cattive prassi  nel  contesto  della
vita politica e della televisione. 
    In fatto, la RAI, in occasione delle riprese di una  trasmissione
culturale, aveva registrato una conversazione tra  gli  ospiti  sulle
frequenze assegnate all'uso interno della RAI, al fine di selezionare
successivamente le  immagini  utili  alla  trasmissione.  Durante  la
registrazione, a seguito  di  un  litigio  tra  i  due  invitati,  la
conduttrice aveva chiesto  ai  suoi  collaboratori  se  uno  dei  due
conversanti avesse firmato la liberatoria per trasmettere le immagini
e, ricevuta una risposta negativa, aveva gridato «Non  e'  possibile!
(...) L'avevamo fatto apposta a mettere insieme quei due!». 
    Le registrazioni in  questione  erano  state  intercettate  dagli
apparecchi di Canale 5 nell'ambito  del  monitoraggio  dell'attivita'
degli altri canali, sicche' il ricorrente aveva deciso di diffonderle
nel corso del proprio programma, al fine di mostrare la «vera  natura
della televisione» dove  qualsiasi  scontro  e'  costruito  per  fare
spettacolo. 
    A seguito di querela proposta dalla RAI contro il ricorrente, per
diffusione di comunicazioni riservate interne al  sistema  telematica
della  RAI  e  per  divulgazione  del  contenuto  delle  immagini  al
pubblico,  in  violazione  dell'art.  617-quater  c.p.,  nella  forma
aggravata, trattandosi di sistema  utilizzato  dalla  televisione  di
Stato, il  ricorrente,  pur  sostenendo  che  la  divulgazione  delle
immagini al pubblico rientrava  nell'esercizio  del  suo  diritto  di
critica e del suo diritto di satira, era stato  condannato  in  primo
grado alla pena di quattro mesi e cinque  giorni  di  reclusione  con
sospensione condizionale della stessa,  nonche'  al  pagamento  delle
spese procedurali e alla riparazione dei  danni  subiti  dalle  parti
civili, con provvisionale. 
    La sentenza era stata confermata  in  appello,  evidenziando  che
l'art. 617-quater codice penale doveva essere interpretato nel  senso
che la divulgazione di informazioni poteva essere punita anche se  il
reato descritto al primo comma non era costituito e anche se l'autore
della divulgazione fosse venuto a conoscenza delle  comunicazioni  in
maniera fortuita. 
    In secondo  grado  di  giudizio,  inoltre,  la  Corte  d'appello,
nell'affrontare la  questione  del  conflitto  tra  il  diritto  alla
riservatezza delle comunicazioni (art. 15 della  Costituzione)  e  la
liberta' di espressione (art. 21 della Costituzione), aveva  escluso,
nel  caso  di  specie,  la  sussistenza  di  un   interesse   sociale
dell'informazione  diffusa,  che  potesse  annullare   il   carattere
delittuoso della condotta del divulgatore. 
    Anche all'esito del giudizio  di  legittimita'  la  condanna  era
stata confermata, sebbene limitatamente  alle  statuizioni  civili  e
alle spese processuali, dal momento che, nelle  more,  il  reato  era
giunto a prescrizione. Anche la Corte di Cassazione  aveva  affermato
che i reati previsti dal primo e secondo comma dell'art.  671  quater
del CP erano autonomi  e  distinti  e  potevano  essere  commessi  da
soggetti diversi e che la divulgazione di una comunicazione riservata
era punibile anche se mancava  il  carattere  fraudolento  della  sua
intercettazione. 
    Con riferimento al diritto di critica, al  pari  del  diritto  di
cronaca e di satira, pur affermando, in astratto,  la  necessita'  di
riconoscimento degli stessi nella maniera  piu'  ampia  possibile,  i
giudici di legittimita' avevano  escluso,  nel  caso  di  specie,  la
scriminante ex art. 51  c.p.,  sul  presupposto  che  trattavasi'  di
divulgazione di informazioni riservate, non diffamatorie,  e  che  la
riservatezza di queste comunicazioni era garantita dall'art. 15 della
Costituzione,  e  l'esercizio  del  diritto  di  satira  non   poteva
giustificarne la divulgazione. 
    Al  giudizio  di  rinvio  era  seguita,  in   sede   civile,   la
liquidazione del danno subito dalle  costituite  parti  civili  e  la
condanna  al  pagamento   delle   somme   in   questione   da   parte
dell'imputato, il quale aveva proposto quindi ricorso alla  Corte  di
Strasburgo, deducendo la violazione dell'art. 10  della  Convenzione,
in danno della propria liberta' di espressione. 
    Il Governo,  costituitosi  innanzi  alla  Corte  EDU,  ha  invece
sostenuto che la condanna del ricorrente non e' stata pronunciata  in
relazione  con  la  liberta'  di  espressione  dell'interessato,  non
potendosi ravvisare, nella condotta incriminata, l'espressione di una
opinione, bensi' la deliberata diffusione di comunicazioni riservate,
protette dall'art. 15 della Costituzione, la cui violazione non  puo'
pertanto essere giustificata. 
    In aggiunta a tale considerazione, si  e'  rilevato  inoltre  che
l'informazione divulgata dal  ricorrente  era  in  realta'  priva  di
importanza,  poiche'  era  di  comune  esperienza  il  fatto  che   i
conduttori televisivi cerchino di creare degli «scoop». 
    Nel pronunciarsi in merito alla vicenda,  la  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo ha preliminarmente ritenuto  che  la  condotta  del
ricorrente fosse retta dall'intento di comunicare informazioni o idee
e che, pertanto, la sua condanna abbia costituito una  ingerenza  nel
suo diritto alla liberta' di espressione, garantito dall'art. 10 §  I
della Convenzione. 
    Sul punto, i giudici sovrannazionali hanno evidenziato  che,  per
stabilire se un'ingerenza nel predetto diritto sia legittima, occorre
stabilire se fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o  piu'
scopi legittimi enunciati in questo paragrafo e se fosse  «necessaria
in una societa' democratica per raggiungere questi scopi. 
    Nel caso di specie, tanto il requisito della  riserva  di  legge,
quanto  quello  teleologico  sono  stati  ritenuti  soddisfatti,  dal
momento che lo scopo della condanna  inflitta  era  la  tutela  della
reputazione e dei diritti altrui. 
    Diverse le conclusioni della Corte in merito al terzo  requisito,
di necessita' dell'ingerenza. 
    Nelle motivazioni si legge, al riguardo, che «la stampa svolge un
ruolo eminente in una societa' democratica: se non deve  oltrepassare
certi limiti, guardando soprattutto alla tutela della  reputazione  e
ai diritti altrui, le spetta tuttavia  comunicare  nel  rispetto  dei
suoi doveri e delle sue responsabilita', informazioni e idee su tutte
le questioni di interesse generale» (De Haes e Gijsels c. Belgio,  24
febbraio 1997, 5§  37, Recueil 1997-I); la CEDU  prosegue  affermando
che «Alla sua funzione che consiste nel diffonderle, si  aggiunge  il
diritto, per il pubblico, di riceverle. Se cosi non fosse, la  stampa
nan potrebbe  svolgere  il  suo  ruolo  indispensabile  di  «cane  da
guardia),» (Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, 25 giugno  1992,  §  63,
serie A n. 239, e Bladet Tromso  e  Stensaas  c.  Norvegia  [GC],  n.
21980/93, § 62, CEDU 1999-111). 
    In merito al carattere necessario che  l'eventuale  ingerenza  in
tale diritto deve presentare, i giudici di Strasburgo  osservano  che
«L'aggettivo «necessario»,  nel  senso  dell'art.  10  §  2,  implica
l'esistenza di un «bisogno sociale  imperioso»»,  rispetto  al  quale
deve operare «un controllo europeo  avente  ad  oggetto  allo  stesso
tempo la legge e le decisioni che la applicano, anche quando  emanano
da un giudice indipendente», controllo che spetta alla Corte EDU. 
    Si precisa, sul punto, che «la Corte non ha  affatto  compito  di
sostituirsi alle autorita' giudiziarie nazionali  competenti,  ma  di
verificare secondo il punto di vista dell'art. 10  le  decisioni  che
queste hanno emesso in virtu' del loro  potere  di  apprezzamento»  e
nell'assolvere a tale compito, essa «deve  esaminare  l'ingerenza  in
questione alla luce di tutti gli elementi della  causa,  compreso  il
tenore dei discorsi attribuiti al ricorrente e il contesto nel  quale
quest'ultimo li  ha  pronunciati».(News  Verlags  GmbH  &  c.  KG  c.
Austria, n. 31457/96, § 52, CEDU 2000-D. 
    Piu' nello specifico, nella sentenza in esame, si afferma che «Il
diritto dei giornalisti di comunicare informazioni  su  questioni  di
interesse generale e' protetto a  condizione  che  essi  agiscano  in
buona fede, sulla base di fatti precisi,  e  forniscano  informazioni
«affidabili  ed  esatte»  nel  rispetto  dell'etica   giornalistica»,
precisando che «questi  doveri  e  responsabilita'  possono  assumere
importanza quando si rischia  di  offendere  la  reputazione  di  una
persona citata per nome  e  di  nuocere  ai  «diritti  altrui»».  Nel
valutare  la  sussistenza  della  responsabilita'   del   giornalista
«entrano in gioco soprattutto la natura e il grado  della  potenziale
diffamazione e la questione  di  stabilire  a  quale  punto  i  media
possano ragionevolmente considerare le loro fonti attendibili». 
    Tale valutazione va operata tenendo debitamente in conto che  «la
condanna di una  giornalista  per  divulgazione  di  informazioni  di
questo tipo puo' dissuadere i professionisti dei media dall'informare
il pubblico su questioni di interesse generale». Ne  deriva  che,  in
questi casi, «la stampa potrebbe non essere piu' in grado di svolgere
il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» e la sua idoneita' a
fornire   informazioni   precise   e   affidabili   potrebbe   essere
indebolita». 
    Sicche' «occorre esaminare piu' aspetti distinti:  gli  interessi
in  gioco,  il  controllo  esercitato  dai  giudici   nazionali,   il
comportamento  del  ricorrente  nonche'  la  proporzionalita'   della
sanzione pronunciata». 
    In merito a tale ultimo aspetto, al punto 52  della  motivazione,
citando il caso causa Cumpănă e Mazăre c. Romania, la  Corte  afferma
che «anche la natura e la severita' delle pene inflitte sono elementi
da prendere  in  considerazione  quando  si  tratta  di  misurare  la
proporzionalita' dell'ingerenza», ribadendo i seguenti principi  gia'
sanciti nel precedente citato: 
    «113. Se gli Stati contraenti hanno la facolta',  addirittura  il
dovere, in virtu' dei loro obblighi positivi  a  titolo  dell'art.  8
della Convenzione, di  disciplinare  l'esercizio  della  liberta'  di
espressione  in  modo  tale  da  garantire  che  la  legge   protegga
adeguatamente la reputazione degli individui,  nel  far  questo  essi
devono evitare di adottare misure  che  possano  dissuadere  i  media
dallo svolgere il loro ruolo di allerta del pubblico in caso di abuso
apparente o presunto del potere pubblico. I giornalisti investigativi
rischiano  di  essere  reticenti  ad  esprimersi  su  questioni   che
presentano un interesse generale  (..)  se  corrono  il  pericolo  di
essere condannati, quando la legislazione prevede sanzioni di  questo
tipo per gli attacchi ingiustificati contro la  reputazione,  a  pene
detentive o interdizione dall'esercizio della professione. 
    114. L'effetto dissuasivo che il timore di tali sanzioni comporta
per l'esercizio da parte di questi giornalisti della loro liberta' di
espressione e' evidente (..). Totalmente nocivo per la  societa',  fa
anch'esso  parte  degli  elementi  da  prendere   in   considerazione
nell'ambito della valutazione della proporzionalita' - e dunque della
giustificazione - delle sanzioni inflitte (...). 
    115. Se la fissazione delle pene e' per principio appannaggio dei
giudici nazionali, la Corte ritiene che una pena  detentiva  inflitta
per un reato commesso nel campo della stampa sia compatibile  con  la
liberta' di espressione giornalistica garantita  dall'art.  10  della
Convenzione soltanto in circostanze eccezionali,  soprattutto  quando
sono  stati  gravemente  violati  altri  diritti  fondamentali,  come
nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di  odio  o
di istigazione alla violenza. 
    Infine, si rileva che, quando vengano in rilievo, come  nel  caso
oggetto della sentenza, il diritto al rispetto della vita  privata  e
il  diritto  alla  liberta'   di   espressione,   deve   tenersi   in
considerazione che questi diritti meritano a  priori  pari  rispetto.
Pertanto, se il bilanciamento operato delle  autorita'  nazionali  e'
fatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza,  della
Corte,  sopra  indicati,  la  CEDU  potra'  sostituire   la   propria
valutazione a quella dei giudizi nazionali solo quando vi siano serie
ragioni. 
    E' quanto avvenuto nel caso oggetto della  sentenza  Ricci  comma
Italia, dal momento che la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha
condiviso  il   principio   di   diritto   affermato   dall'autorita'
giudiziaria nazionale, secondo cui Ia protezione delle  comunicazioni
relative a un sistema informatico o telematico esclude per  principio
ogni  possibile  bilanciamento  con  l'esercizio  della  liberta'  di
espressione. 
    Si ribadisce, infatti, nella sentenza in esame, che «anche quando
vengono  diffuse  informazioni  riservate,  occorre  esaminare   piu'
aspetti  distinti,  ossia  gli  interessi  in  gioco,  il   controlla
esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del  ricorrente  e
la proporzionalita' della sanzione comminata». 
    Piu' nello specifico, la CEDU osserva che «il ruolo svolto  dalla
televisione pubblica in  una  societa'  democratica  e'  un  tema  di
interesse   generale»   e,   dal   momento    che    l'intento    del
ricorrente-condannato era quello di stigmatizzare e ridicolizzare  un
comportamento individuale, la Corte deve tenerne conto nel bilanciare
il diritto del ricorrente alla liberta' di espressione rispetto  agli
scopi legittimi perseguiti dallo Stato. 
    Applicando tali coordinate generali al caso di  specie,  la  CEDU
rileva che la condanna del ricorrente, il quale non aveva sicuramente
agito nel rispetto dell'etica  giornalistica,  non  era  di  per  se'
contraria all'art. 10 della Convenzione. 
    Tuttavia, al punto 59 della decisione, si ribadisce che la natura
e  la  severita'  delle  pene  inflitte  sono  elementi  da  prendere
ugualmente  in  considerazione  quando  si  tratta  di  misurare   la
proporzionalita' dell'ingerenza.  Sotto  tale  profilo,  la  CEDU  ha
quindi ritenuto che, nonostante  la  sospensione  condizionate  della
pena e la dichiarata prescrizione, la condanna ad una pena  detentiva
ha potuto avere un effetto dissuasivo significativo, a fronte  di  un
fatto che non era segnato da alcuna circostanza eccezionale  tale  da
giustificare il ricorso ad una sanzione cosi' severa. 
    In ragione della natura e del quantum della sanzione  imposta  al
ricorrente, l'ingerenza nel diritto alla liberta' di  espressione  di
quest'ultimo e' stata pertanto ritenuta non proporzionata agli  scopi
legittimi perseguiti, con conseguente violazione dell'art.  10  della
Convenzione. 
    La sentenza in questione,  pur  pronunciandosi  in  relazione  al
diverso delitto di cui all'art. 617-quater c.p., ribadisce  il  ruolo
centrale, nell'ordinamento democratico, della stampa e del diritto di
informazione, attiva e  passiva,  traendone  la  conclusione  che  il
giudizio di bilanciamento cui sono chiamate, dapprima,  le  autorita'
nazionali, e quindi la Corte EDU, deve  essere  operato  nella  piena
consapevolezza della delicatezza di tale ruolo. 
    La parte piu' incisiva della pronuncia esaminata, effetto diretto
dell'impostazione  garantista  assunta  dalla  Corte,  consiste   nel
giudizio di sproporzione  della  condanna  a  una  pena  detentiva  -
nonostante la sospensione condizionale della stessa e  la  dichiarata
estinzione del reato  per  prescrizione  -  a  fronte  di'  un  fatto
illecito e penalmente rilevante. 
    Giudizio cui la  Corte  e'  pervenuta,  ravvisando  pertanto  una
violazione della liberta' di espressione ex art. 10 CEDU, proprio  in
ragione della tutela che la giurisprudenza di Strasburgo accorda alla
stampa e del pericolo che la mera possibilita' di  incorrere  in  una
pena detentiva produca un effetto dissuasivo in capo ai giornalisti. 
    Si  fa  salva,  tuttavia,   l'ipotesi,   espressamente   definita
«eccezionale», della grave e  ingiustificata  violazione  dell'altrui
reputazione o di altri diritti. 
    Ne deriva, secondo l'impostazione della  Corte,  che  il  giudice
nazionale, pur potendo  addivenire,  secondo  i  canoni  tradizionali
condivisi dalla giurisprudenza nazionale e  sovrannazionale,  ad  una
condanna,  dovra'  limitare  alle  ipotesi  di  eccezionale  gravita'
l'irrogazione della pena detentiva.  Si  tratta  dunque  di  principi
perfettamente calzanti nel  caso  di  specie,  con  riferimento  alla
fattispecie aggravata di  diffamazione,  di  cui  agli  articoli  595
codice penale e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
    3.2.4. La sentenza Sallusti  comma  Italia  della  Prima  Sezione
Corte EDU, del 7 marzo 2019. 
    Se la breve distanza  temporale,  pari  a  meno  di  un  mese,  e
l'identita' della Sezione pronunciatasi, potrebbe indurre a  dubitare
del carattere consolidato della giurisprudenza  della  Corte  europea
dei diritti dell'uomo invocata, in questa sede,  unitamente  all'art.
10 CEDU e all'art.  117,  comma  primo,  Cost.,  quale  parametro  di
legittimita' costituzionale, la piu' recente sentenza Sallusti  comma
Italia, emessa invece dalla Prima Sezione  della  Corte  e  in  epoca
sufficientemente distante, consente di riconoscere la sussistenza  di
tale fondamentale requisito. 
    La sentenza in questione e' stata pronunciata dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo a seguito di ricorso proposto in data 18  marzo
2013 da un giornalista, a seguito della condanna  in  appello  per  i
delitti di  diffamazione  a  mezzo  stampa  e  omesso  controllo  sul
contenuto  degli  articoli  pubblicati  sul  giornale  dallo   stesso
diretto, per violazione del diritto  alla  liberta'  di  espressione,
garantito dall'art. 10 della Convenzione. 
    A seguito della  pubblicazione,  nel  2007,  di  due  articoli  a
contenuto diffamatorio, ai danni di una minore, dei suoi  genitori  e
del giudice tutelare, riguardo alla procedura di aborto cui la  prima
era stata autorizzata, il ricorrente e' stato  condannato,  in  primo
grado, alla pena pecuniaria della multa di 5.000,00  euro,  oltre  al
risarcimento dei danni arrecati alle persone offese  e  al  pagamento
delle spese processuali. 
    Detta pena e' stata ritenuta, in grado di appello, eccessivamente
mite  a  fronte  della   ritenuta   gravita'   dei   fatti   commessi
dall'imputato, e sostituita quindi con quella detentiva di un anno di
reclusione, oltre a quella della multa di  pari  importo,  confermata
dalla Corte di Cassazione. 
    Il Tribunale di  Sorveglianza  ha  quindi  disposto  l'esecuzione
della  pena  detentiva  agli  arresti  domiciliari,  prima   che   il
Presidente della Repubblica, adito dal ricorrente, la  commutasse  in
pena pecuniaria, a seguito tuttavia dell'espiazione di ventuno giorni
di detenzione, ai sensi dell'art 87, comma 11, Cost. 
    La  pena  detentiva  irrogata  nei  confronti  del  ricorrente  e
parzialmente  eseguita,  sebbene  in  regime  domiciliare,  e'  stata
ritenuta violativa dell'art. 10 della Convenzione, nella parte in cui
tutela il diritto di informazione  e  di  libera  manifestazione  del
pensiero e il ricorso e' stato ritenuto  ricevibile  dalla  Corte  di
Strasburgo, in quanto non manifestamente infondato. 
    La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e'  stata  cosi'  chiamata
nuovamente a  pronunciarsi  in  merito  alla  compatibilita'  con  la
Convenzione dell'irrogazione, nei confronti di un giornalista, di una
pena detentiva e ai limiti entro cui e' possibile  ricorrere  a  tale
forma di sanzione. 
    Viene dunque in rilievo la tutela del  diritto  all'informazione,
contrapposto agli interessi lesi dalla condotta criminosa, nonche' la
necessaria verifica del carattere necessario e proporzionato  di  una
pena detentiva nei  confronti  del  giornalista  che,  nell'esercizio
della propria attivita' professionale, violando  le  nonne  etiche  e
penali che la regolano, sia incorso nella commissione di un rato. 
    La questione su cui La Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  e'
stata chiamata valutare se l'ingerenza da parte dello Stato italiano,
mediante  irrogazione  di  una  pena  detentiva  nei  confronti   del
ricorrente, fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno  o  piu'
fini legittimi previsti  dallo  stesso  art.  10  CEDU,  e  se  fosse
«necessaria in una societa' democratica» per conseguire il fine  o  i
fini pertinenti. 
    Sul  punto  la  Corte  ha  preliminarmente  sottolineato  che  il
criterio della «necessita' in una  societa'  democratica»  impone  di
accertare se l'ingerenza lamentata corrispondesse  a  una  «pressante
esigenza sociale», se i motivi addotti dalle autorita' nazionali  per
giustificare l'ingerenza fossero «pertinenti e sufficienti» e  se  la
sanzione inflitta fosse «proporzionata al fine legittimo perseguito». 
    Nell'esaminare la questione, i giudici sovrannazionali  osservano
che  pacificamente  l'ingerenza  da  parte  dello   Stato   italiano,
lamentata dal ricorrente,  e'  dotata  di  sufficiente  base  legale,
individuata negli articoli 57 e 595 c.p., nonche' nell'art. 13  della
c.d. legge sulla Stampa, n. 47 del 1948. 
    Nel contempo, la Corte  ritiene  sussistente  un  fine  legittimo
perseguito dallo Stato italiano,  ravvisato  nella  protezione  della
reputazione e dei diritti delle persone offese dal reato. 
    Viene quindi, nella sentenza  in  commento,  presa  in  esame  la
questione principale, relativa al predetto requisito della necessita'
e proporzione della sanzione applicata al ricorrente, in una societa'
democratica, di cui al secondo paragrafo dell'art. 10 CEDU. 
    La norma prevede infatti la possibilita' di limitare  l'esercizio
della liberta' di espressione, ivi comprese la liberta' d'opinione  e
la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni, di cui al primo
paragrafo, nei  casi  previsti  dalla  legge,  mediante  «formalita',
condizioni,  restrizioni  o  sanzioni»,  che  «costituiscono   misure
necessarie, in una societa' democratica» a perseguire  uno  dei  fini
legittimi previsti dalla stessa disposizione (tra cui la  prevenzione
di reati e la protezione della reputazione o dei diritti altrui). 
    Sul punto, la Corte fa richiamo dei propri precedenti, tra cui la
sopra esaminata sentenza Belpietro c. Italia, del 2013, sottolineando
che «il criterio della «necessita' in una societa' democratica» esige
che essa determini se  l'ingerenza  lamentata  corrispondesse  a  una
«pressante esigenza sociale», se i  motivi  addotti  dalle  autorita'
nazionali  per  giustificare  l'ingerenza   fossero   «pertinenti   e
sufficienti» e se la sanzione inflitta fosse «proporzionata  al  fine
legittimo perseguito». 
    Tale principio di  diritto,  applicato  al  caso  di  specie,  ha
condotto a ritenere che  le  condotte  del  ricorrente,  erano  state
correttamente ritenute integranti i  delitti  ascritti  all'imputato,
commessi in violazione  dell'etica  del  giornalismo  (avendo  questi
divulgato   informazioni   false   senza   controllarne   prima    la
veridicita'), sicche' la repressione delle  stesse  soddisfaceva  una
«pressante esigenza sociale». 
    In merito tuttavia al requisito  di  proporzione  della  sanzione
inflitta rispetto all'illecito accertato, la Corte  ha  ritenuto  che
«l'irrogazione di una pena detentiva, ancorche' sospesa, per un reato
connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile  con  la
liberta' di' espressione dei giornalisti garantita dall'art. 10 della
Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora
siano stati lesi gravemente altri  diritti  fondamentali,  come,  per
esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza». 
    Tali eccezionali ipotesi non sono state ritenute  sussistenti  in
concreto, specie a fronte della pur parziale esecuzione, per  ventuno
giorni, della pena detentiva. 
    Richiamando pertanto, i  summenzionati  precedenti,  in  sentenze
Belpietro comma Italia e Ricci c. Italia,  i  giudici  di  Strasburgo
hanno statuito che l'irrogazione di una sanzione detentiva non  fosse
giustificata, stante l'effetto dissuasivo che ne deriva,  quand'anche
se ne disponga la sospensione condizionale ovvero la  commutatone  in
pena pecuniaria, dal momento che si tratta di scelte discrezionali. 
    Ne consegue che sussiste, secondo  l'impostazione  accorta  dalla
Corte EDU, una manifesta  sproporzione  rispetto  al  fine  legittimo
perseguito, con conseguente eccesso del limite di necessarieta' della
limitazione alla. liberta' di espressione del ricorrente e violazione
dell'art.  10  della  Convenzione,  con  condanna  dell'Italia   alla
rimozione delle conseguenze derivatene ai sensi dell'art. 41 CEDU. 
    La sentenza  conferma,  a  distanza  di  oltre  cinque  anni  dai
precedenti registratisi  in  materia,  con  le  citate  sentenze,  la
violazione del diritto della Convenzione e, in specie, della liberta'
di espressione di cui all'art. 10, mediante la  irrogazione  di  pene
detentive per reati commessi  mediante  mezzi  di  comunicazione,  in
specie da parte di giornalisti. 
    Questi ultimi sono stati definiti dai giudici della Corte europea
dei diritti dell'uomo quali «watch  dogs»,  ossia  cani  da  guardia,
della democrazia (sentenza Fatullayev contro Azerbaijan del  2010)  e
il secondo  comma  dell'art.  10  della  Convenzione,  oggetto  della
sentenza in commento, riserva al diritto di informazione  una  tutela
rafforzata, richiedendo che ogni eventuale ingerenza da  parte  degli
Stati membri, sotto forma di previsione  di  formalita',  condizioni,
restrizioni o sanzioni, debba trovare una base  legale  e  costituire
una misura necessaria, in termini  di  extrema  ratio,  nel  contesto
della societa' democratica, al perseguimento di finalita' specifiche. 
    Tra  queste  rientrano  la  sicurezza   nazionale,   l'integrita'
territoriale o la pubblica sicurezza, ovvero la difesa dell'ordine  e
la prevenzione dei reati, o ancora la protezione della salute o della
morale, della reputazione o  dei  diritti  altrui,  per  impedire  la
divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorita'  e
l'imparzialita' del potere giudiziario. 
    Come osservato, il requisito di necessarieta' implica  quello  di
proporzione dell'ingerenza concretamente operata da parte dello Stato
rispetto al fine perseguito e, proprio in relazione a  tale  profilo,
la Corte ha ravvisato una violazione  del  citato  art.  10  mediante
l'irrogazione di una pena detentiva, precisando che  a  nulla  rileva
l'eventuale sospensione condizionale della stessa o  la  commutazione
in pena pecuniaria. 
    Secondo l'impostazione accolta dalla  Corte  EDU,  infatti,  tali
esiti, solo eventuali e comunque frutto della discrezionalita'  delle
Istituzioni, non  escludono  l'effetto  dissuasivo  della  previsione
astratta di una pena detentiva e della possibilita' per il giudice di
irrogarla,  di  per  se'  violativo  della  liberta'  di  espressione
tutelata dalla Convenzione. 
    3.3. I principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della
Corte EDU 
    Alla luce delle pronunce sopra esaminate, puo' dunque  rilevarsi,
quale principio  affermato  in  maniera  costante  dalla  Corte  EDU,
nell'arco di oltre cinque anni, dal settembre 2013 al marzo 2019,  in
ben tre occasioni specifiche nei confronti dello Stato italiano,  che
nei confronti  dei  giornalisti  che  rispondano  di  reati  commessi
nell'esercizio  della  propria  attivita'  professionale,  quale   il
delitto  di  diffamazione  aggravata,  l'irrogazione  di   una   pena
detentiva e comunque la sola possibilita' di irrogazione  della  pena
della reclusione, quand'anche soggetta in concreto a commutazione  in
pena pecuniaria o a sospensione condizionale della pena,  costituisce
un elemento idoneo  a  determinare  un  effetto  dissuasivo  rispetto
all'esercizio della liberta' di manifestazione di  pensiero,  nonche'
di informazione, tale da integrare una violazione dell'art. 10  CEDU,
sotto il profilo della necessarieta' in una societa' democratica,  in
tutti  i  casi  in  cui  non  ricorrano  circostanze  eccezionali  e,
segnatamente qualora non siano stati lesi  gravemente  altri  diritti
fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi  di  odio  o  di
istigazione alla violenza. 
    4. La violazione del parametro di legittimita' costituzionale 
    Viola il principio di diritto enunciato, in piu' occasioni, dalla
Corte EDU, in relazione all'art. 10 CEDU, la  disposizione  dell'art.
13  della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47,  nella  parte  in  cui,
prevedendo, che «Nel caso di diffamazione commessa  col  mezzo  della
stampa, consistente nell'attribuzione di' un  fatto  determinato,  si
applica la pena della reclusione da uno a sei  anni  e  quella  della
multa  non  inferiore  a  lire  500.000»,  in  via  cumulativa,   non
consentendo al giudice penale di conformarsi al predetto principio di
diritto di matrice sovrannaztonale. 
    La disposizione oggetto della presente questione di' legittimita'
costituzionale,  impone  infatti  sempre  e  comunque  l'irrogazione,
quand'anche sospesa condizionalmente o commutata in pena  pecuniaria,
di un pena  detentiva,  senza  alcuno  spazio  discrezionale  per  il
giudice del merito, volto a  differenziare  i  casi  eccezionali,  di
grave violazione di diritti fondamentali o di esternazioni  di  odio,
discriminazione,  anche  sessuale  e  razziale,  o  istigazione  alla
violenza (cosi come esemplificate dalla  Corte  EDU),  dalle  diverse
ipotesi  in  cui,  in  mancanza  di  tali  circostanze   eccezionali,
l'irrogazione di una pena detentiva o anche solo  la  sua  previsione
come pena e e' stata ritenuta sproporzionata e quindi non necessaria,
in una societa' democratica, e pertanto violativa dell'art. 10 CEDU. 
    La violazione integrata dalla irrogazione  della  pena  detentiva
fuori dai suddetti casi eccezionali e'  preceduta  da  quella  legata
all'effetto dissuasivo che la sola previsione  della  pena  detentiva
quale inevitabile conseguenza della condanna determina. 
    5. La rilevanza della questione nei procedimento a quo 
    La  questione,  cosi'  come  ricostruita,  assume  rilevanza  nel
procedimento in  corso,  dal  momento  che,  all'imputato,  e'  stato
contestato il delitto di cui all'art. 595,  commi  primo,  secondo  e
terzo, c.p., aggravato ai sensi del predetto art. 13 legge 8 febbraio
1948, n. 47, perche'  «in  qualita'  di  Direttore  pro  tempore  del
quotidiano» in merito all'articolo intitolato «Forni' la droga  a  P.
la Cassazione l'ha assolto» pubblicato sul quotidiano»,  mediante  la
pubblicazione dell'articolo anzidetto avvenuto  l'11  novembre  2011,
offendeva la reputazione del sig. C.F. accusandolo di aver fornito la
sostanza stupefacente a P. e che la Cassazione lo avesse prosciolto». 
    In assenza, allo stato, di cause di proscioglimento,  non  avendo
l'imputato  chiesto  tempestivamente  di  accedere  alla   causa   di
estinzione  delle  condotte  riparatorie,   ne'   risultando   alcuna
remissione di querela nei confronti del medesimo,  e  in  assenza  di
qualsiasi  altra  causa  di  estinzione  del  reato,  tantomeno   per
prescrizione o  per  difetto  di  condizioni  di  procedibilita'  (la
querela e' stata sporta in  data  5  dicembre  2011),  l'accoglimento
della questione di legittimita' costituzionale sollevata nel presente
procedimento e' destinata a incidere sulla tipologia  della  pena  da
irrogare, in caso di condanna, nei confronti dell'imputato. 
    Dalla lettura del capo di imputazione emerge infatti che il fatto
determinato attribuito alla persona offesa, da  parte  dell'imputato,
nell'articolo oggetto del  medesimo  capo  di  imputazione,  a  mezzo
stampa (trattandosi di pubblicazione su  un  quotidiano  regolarmente
registrato e diffuso tra il pubblico),  consiste  nella  cessione  di
sostanza stupefacente al deceduto atleta Pantani. 
    Pertanto, allo stato, e senza poter questo  giudice  sbilanciarsi
in prospettazioni circa l'esito del giudizio, l'imputato risponde del
delitto di diffamazione a mezzo stampa, nella forma aggravata di  cui
all'art. 13 cit., con conseguente concreta possibilita' che  la  pena
irrogata, in caso di condanna, sia di  natura  detentiva,  oltre  che
pecuniaria. 
    Deve precisarsi che  il  capo  di  imputazione  e'  formulato  in
maniera tale  da  ascrivere  direttamente  all'imputato  la  condotta
integrante il delitto di  diffamazione  aggravata  pur  facendo,  nel
contempo, riferimento  al  predetto  in  qualita'  di  direttore  del
giornale. 
    Tale eventuale sviluppo nel merito del  giudizio  non  priverebbe
tuttavia di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, in
quanto la  responsabilita'  del  direttore  del  giornale,  ai  sensi
dell'art. 57 c.p., comporta l' irrogazione, sebbene ridotta fino a un
terzo, della medesima pena prevista per il reato commesso, in  specie
di diffamazione, e quindi di una pena comunque detentiva,  unitamente
a quella pecuniaria. 
    Non si puo', conclusivamente, prescindere dall'applicazione della
disposizione facciata di incostituzionalita' nel giudizio a qua, alla
luce della formulazione del capo di imputazione, in merito  al  quale
alcuna  modifica  e'  stata  richiesta  dal  Pubblico  Ministero,   e
dell'incidenza che il citato art. 13 e' destinato a determinare sulla
pena irroganda in caso di condanna, privando giudice dell'alternativa
tra pena detentiva e pena, pecuniaria che invece  l'art.  595  codice
penale rimette alla sua discrezionalita'. 
    Sul punto deve rilevarsi che, peraltro, l'intervento della  Corte
costituzionale, in caso di accoglimento  della  questione  sollevata,
produrrebbe effetti favorevoli per l'imputato e sarebbe  destinato  a
operare retroattivamente nei confronti  dello  stesso,  senz.a  alcun
limite di natura legislativa o costituzionale, operante invece nelle.
ipotesi di interventi cc.dd. in malam partem. 
    La norma oggetto della questione di  legittimita'  costituzionale
e' dunque destinata a  trovare  concreta  applicazione,  in  caso  di
condanna, nel giudizio a quo. 
    6. La non manifesta infondatezza della questione. 
    Oltre che rilevante, nei termini sopra  precisati,  la  questione
appare  non  manifestamente  infondata,  alla  luce  della   condotta
ascritta all'imputato, tale da poter fin d'ora escludere - dalla sola
lettura del capo di  imputazione  e  comunque  dal  tenore  dell'art.
oggetto dello stesso, in  atti  -  che  si  versi  in  un'ipotesi  di
eccezionale  gravita'   (tale   essendo,   secondo   la   ricostruita
giurisprudenza della Corte EDU, quella di grave violazione di diritti
fondamentali,  ovvero  di  odio  razziale  o  discriminatorio  o   di
incitatone alla violenza). 
    Esulando da tali ipotesi eccezionali, la fattispecie concreta sub
iudice  e'  destinata  ad  essere  assoggettata  ad  un   trattamento
sanzionatorio che,  per  la  sua  stessa  previsione  in  astratto  e
finanche ipotesi di sospensione condizionale  della  pena  ovvero  di
commutazione  in  pena  pecuniaria,  ove  possibile  ai  sensi  degli
articoli 53 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689,  «Modifiche  al
sistema penale» (o finanche in ipotesi di commutazione da  parte  del
Presidente della Repubblica, come nel  caso  oggetto  della  sentenza
sopra esaminata  Sailusti  c.  Italia),  costituisce  una  violazione
dell'art. 10 CEDU, per carenza del  requisito  di  necessarieta',  in
termini di proporzione, tra  l'ingerenza  dello  Stato  membro  e  la
liberta' di espressione, in una societa' democratica. 
    In merito a tale ultimo inciso, va evidenziato che, nel  caso  di
specie, l'articolo incriminato aveva  ad  oggetto  l'esercizio  della
funzione giurisdizionale e, in  specie,  l'assoluzione  in  grado  di
legittimita' della persona  offesa,  cui  tuttavia,  nel  titolo,  si
afferma aver ceduto la sostanza stupefacente al noto atleta  Pantani,
nonostante la successiva assoluzione perche' i fatti non sussistono. 
    Il   tenore   dell'articolo   e   la    qualita'    professionale
dell'imputato, dunque, consentono di ritenere pienamente  operanti  i
principi affermati dalla Corte europea dei  diritti  dell'uomo  nelle
sentenze sopra esaminate. 
    6.1. L'impossibilita' di operare una interpretazione conforme. 
    Come costantemente affermato  dalla  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale, prima di  procedere  a  sollevare  una  questione  di
legittimita' costituzionale, il giudice a quo e' tenuto  a  procedere
ad  interpretazione  della  disposizione   della   cui   legittimita'
costituzionale  si  dubita,  in  senso  conforme  ai   parametri   di
legittimita' invocati. 
    Nel caso di specie, occorrerebbe  interpretare  l'art.  13  della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 in senso conforme,  o  convenzionalmente
orientato,  all'art.  10  CEDU  -  quale  parametro   interposto   di
legittimita' costituzionale rispetto all'art. 117, comma primo, Cost.
- come interpretato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo  nelle
sopra analizzate pronunce. 
    Ebbene, tale soluzione non e' praticabile nel caso di specie, dal
momento che la disposizione dell'art.  13  cit.  non  lascia  margini
interpretativi  utili  a  scongiurare  l'irrogazione  di   una   pena
detentiva, in specie della reclusione, nei confronti dell'imputato. 
    Va  infatti  considerato  che  presupposti  della  aggravante  in
questione, della  «diffamazione  commessa  col  mezzo  della  stampa,
consistente  nell'attribuzione  di   un   fatto   determinato»,   non
consentono di distinguere la casistica di riferimento,  scindendo  le
ipotesi eccezionali  che  giustificherebbero,  secondo  la  Corte  di
Strasburgo, l'irrogazione di una pena  detentiva,  da  quelle  invece
rispetto  alle   quali   risulterebbe   carente   il   requisito   di
necessarieta' sopra indicato. 
    L'uso del mezzo della  stampa  e'  un  dato  neutro  rispetto  ai
contenuti del delitto di  diffamazione  e,  nel  contempo,  il  fatto
determinato cui fa riferimento l'art.  13  cit.  ben  puo'  integrare
fattispecie  diffamatorie  dotate  di  eccezionale  gravita',  quanto
ipotesi in cui non e' ravvisabile alcuna grave violazione di  diritti
fondamentali, ne' tantomeno alcuna forma di imitazione all'odio, alla
discriminazione o alla violenza. 
    Procedere    ad     un'interpretazione,     sotto     l'etichetta
dell'interpretazione    convenzionalmente    o     costituzionalmente
orientata, tale per cui l'aggravante in questione sarebbe applicabile
alle  sole  attribuzioni  di  fatti  determinati,  a  mezzo   stampa,
integranti le predette o analoghe ipotesi  eccezionali  costituirebbe
una forzatura di sistema, violativa del principio di legalita', tanto
in  relazione  all'art.  25,  comma  secondo,   Cost.,   quanto   con
riferimento all'art. 101 Cost. 
    Si  sconfinerebbe  infatti  in  un'interpretazione   creativa   e
arbitraria, slegata dal dato letterale, ed esorbitante rispetto  alla
funzione giurisdizionale. 
    Ne'   tantomeno   e'   possibile    scongiurare    l'applicazione
dell'aggravante  mediante  l'espediente  del  concorso  apparente  di
norme, di cui all'art. 15 c.p., ritenendo che la stessa possa  essere
esclusa, applicando il luogo dell'art. 13 cit. le aggravanti  di  cui
ai commi secondo e terzo dell'art. 595 c.p., che prevedono invece  in
via alternativa la pena detentiva (cosi' consentendo al giudice,  nel
giudizio di merito, di modulare la risposta sanzionatoria  a  seconda
della gravita' della condotta e dell'offesa derivatane). 
    Le circostanze aggravanti di cui ai  citati  contriti  secondo  e
terzo  sono  infatti  formulate  come  circostanze  indipendenti,  ad
effetto speciale, e prendono in considerazione, in maniera autonoma e
distinta, l'attribuzione di un fatto determinato  (secondo  comma)  e
l'uso del mezzo della stampa (terzo comma). 
    Ne deriva che la disposizione dell'art  .  13  c.p.,  che  invece
ancora l'inasprimento sanzionatorio e la diversa specie di  pena  (in
quanto cumulativa della pena detentiva e di quella  pecuniaria)  alla
concorrente condizione dell'attribuzione di un  fatto  determinato  a
mezzo stampa, si  pone  in  rapporto  di  specialita'  rispetto  alla
disciplina dell'art. 595 codice penale  ed  e  pertanto  destinata  a
trovare applicazione, come nel caso di specie. 
    E' infine superfluo, alla luce delle chiare  prese  di  posizione
della Corte europea dei diritti dell'uomo sul punto,  ipotizzare  che
l'eventuale sospensione condizionale della pena (di  cui  l'imputato,
incensurato, potrebbe  beneficiare),  ovvero  la  commutazione  della
stessa, nei limiti di legge, in pena pecuniaria, possano, in caso  di
condanna, scongiurare la violazione dell'art. 10 CEDU. 
    Non verrebbe  infatti  meno  l'effetto  dissuasivo  che  la  sola
previsione e, a artiori, l'irrogazione della pena detentiva e' idoneo
a produrre, in violazione della Convenzione. 
    Infine, deve evidenziarsi che, stante la  natura  di  circostanza
aggravante dell'istituto disciplinato dal citato art. 13,  la  stessa
potrebbe essere  oggetto  di  bilanciamento  ex  art.  69  c.p.,  con
neutralizzazione della  pena  detentiva  in  caso  di  equivalenza  o
prevalenza delle circostanze  attenuanti,  finanche  nell'ipotesi  di
attenuanti generiche, ex art. 62-bis c.p. 
    Tanto non escluderebbe tuttavia il  predetto  effetto  dissuasivo
che la sola previsione, in astratto,  di  una  pena  detentiva  certa
(perche' non alternativa rispetto alla pena pecuniaria), determina in
capo  a  chi  eserciti  attivita'   professionale   di   giornalista,
nell'esercizio della liberta' di espressione ex art. 10 CEDU. 
    Non si  rinvengono  pertanto  soluzioni  interpretative  volte  a
prevenire il contrasto tra l'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, in
combinato disposto con l'art. 595  c.p.,  e  gli  invocati  parametri
costituzionali,  si   da   richiedersi   l'intervento   della   Corte
costituzionale, perche' valuti nel merito la questione sollevata. 
    6.2. L'assenza di una immediata risposta legislativa da parte del
legislatore 
    L'assenza di una soluzione in  via  interpretativa  e'  aggravata
dalla stasi del Legislatore  che,  nonostante  la  duplice  condanna,
sebbene articolata con riferimento a due  analoghe  fattispecie,  nel
2013 e la recente conferma della violazione dell'art. 10 CEDU, con la
sentenza  Sallusti  comma  Italia,  non  ha   allo   stato   adottato
prowedirnenti idonei a prevenire  nuove  violazioni  da  parte  dello
Stato italiano. 
    Proprio nella sentenza citata del  2019,  la  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo da' atto la  Corte  da'  preliminarmente  atto  del
parere reso dall'Assemblea Parlamentare del  Consiglio  d'Europa  del
2013, n. 1920, intitolata «Lo  stato  della  liberta'  dei  mezzi  di
informazione in Europa», col quale  la  Commissione  europea  per  la
democrazia attraverso il diritto, c.d.  Commissione  di  Venezia,  e'
stata incaricata di redigere un parere in merito alla  compatibilita'
della legislazione italiana in materia di diffamazione con l'art.  10
della Convenzione. 
    Tale parere, n. 715/2013, reso il 9 novembre 2013, menzionava  il
progetto di riforma all'epoca  presentato  al  Parlamento,  volto  ad
eliminare la pena detentiva della reclusione, limitando  la  risposta
sanzionatoria alla sola pena pecuniaria, ritenuta  tuttavia,  ove  di
importo elevato, una «minaccia avente  un  effetto  dissuasivo  quasi
pari alla reclusione», pur rappresentando comunque  un  miglioramento
della legislazione nazionale. 
    Il  predetto  progetto  di  riforma  non   e'   stato   approvato
nell'ultimo quinquennio e, a seguito di nuova condanna dell'Italia da
parte della Corte EDU, per  la  medesima  violazione,  con  il  nuovo
disegno di legge A.C. 416 e' stata proposta l'abolizione  della  pena
detentiva, mediante  riscrittura  dell'art.  13  cit.,  elevando  nel
contempo la pena pecuniaria a  quella  di  10.000  euro  nel  massimo
edittale, ove sia riconosciuta l'aggravante speciale  prevista  dalla
norma citata. 
    Allo stato non e' tuttavia stata programmata la  discussione  del
progetto  di  riforma  innanzi  all'apposita  commissione,   con   la
conseguenza che non  e'  dato  prevedere  una  pronta  soluzione  del
conflitto tra l'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  e  l'art.
10 CEDU per via legislativa nell'immediato, rendendo cosi  attuale  e
inevitabile il  procrastinarsi  di  una  situazione  di  contrasto  e
violazione della Convenzione, con nuove  probabili  condanne  per  lo
Stato italiano. 
    7.   Gli   effetti   dell'accoglimento    della    questione    e
l'ammissibilita' della stessa 
    Tanto premesso in merito alla  rilevanza  e  alla  non  manifesta
infondatezza della questione, con la  stessa  si  chiede  alla  Corte
costituzionale di sindacare la legittimita' costituzionale  dell'art.
13 legge 8 febbraio 1948, n. 37, in combinato disposto con l'art. 595
c.p., nella parte in cui prevede l'irrogazione cumulativa della  pena
detentiva della reclusione da uno a sei anni e della pena  pecuniaria
della multa non inferiore a 256  euro,  in  relazione  all'art.  117,
comma  primo,  Cost.  e  al  parametro  interposto  di   legittimita'
costituzionale dell'art.  10  CEDU,  come  interpretato  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo nelle summenzionate sentenze, chiedendo
una  pronuncia  manipolativa  del  testo  dell'aggravante  a  rendere
alternative le pene in questione. 
    Tale soluzione risulterebbe infatti in linea con le  disposizioni
dell'art. 595 c.p., che, proprio in casi analoghi a quelli  presi  in
considerazione dall'art. 13 cit., e in specie dell'uso al mezzo della
stampa e dell'addebito di un fatto  determinato,  prevedono  la  pena
della reclusione o della multa. 
    Nel  contempo,  come  anticipato,  consentirebbe  al  giudice  di
verificare in concreto la sussistenza delle  circostanze  eccezionali
in cui la  gravita'  della  condotta  e  dell'offesa  che  ne  deriva
giustifica l'irrogazione di una pena detentiva,  lasciando  cosi'  un
adeguato spazio  discrezionale  utile  per  conformare  la  decisione
giurisdizionale  nazionale  ai  principi  dell'ordinamento  CEDU   in
materia. 
    Tale soluzione inoltre  scongiura  il  rischio  di  una  indebita
intromissione nelle scelte  politiche  del  legislatore,  perche'  in
linea  con  l'impianto  normativo  codicistico,  al  pari  di  quanto
rilevato nella recente sentenza 23 gennaio 2019, n. 40, depositata in
data 8 marzo 2019, («La misura della pena individuata dal rimettente,
benche' non costituzionahnente obbligata, non e' tuttavia arbitraria:
essa si  ricava  da  previsioni  gia'  rinvenibili  nell'ordinamento,
specificamente nel settore della disciplina sanzionatoria  dei  reati
in materia di stupefacenti, e si  colloca  in  tale  ambito  in  modo
coerente alla  logica  perseguita  dal  legislatore»),  per-altro  in
questo caso con riferimento a norme tutt'ora vigenti e applicabili al
medesimo delitto. 
    Inoltre, mediante la  sostituzione  della  congiunzione  «e»  con
quella disgiuntiva «o», nell'incis «la pena della reclusione da uno a
sei anni e quella della multa», si consentirebbe,  in  attesa  di  un
piu' incisivo intervento legislativo, da  parte  dell'organo  a  cio'
costituzionalmente deputato, di evitare nuove violazioni, in ossequio
dei principi affermati dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo
nell'interpretare l'art. 10 CEDU e  del  disposto  della  Convenzione
stessa, quali parametri  di  legittimita'  richiamati  implicitamente
dall'art. 117, comma primo, Cost. 
    Mediante la soluzione sommessamente  prospettata  si  manterrebbe
l'astratta possibilita' di irrogazione di una  pena  detentiva,  solo
alternativa, riservata,  in  ossequio  dei  predetti  principi,  alle
summenzionate  ipotesi  di  eccezionale  gravita',   a   tutela   dei
contrapposti interessi, anche costituzionalmente e  convenzionalmente
rilevanti, che la fattispecie penale presidia.