P.Q.M. Il giudice, con separata ordinanza, dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di leaittimita' costituzionale dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, in combinato disposto con l'art. 595, comma terzo, c.p., nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 euro, invece che in via altemativa, per violazione degli articoli 117, comma primo, Cost. e 10, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, interpretato alla luce della ratio decidendi delle sentenze 24 settembre 2013, della Seconda Sezione della Corte EDU, in causa Belpietro comma Italia, ricorso n. 43612/10; 8 ottobre 2013, della Seconda Sezione della Corte EDU, in causa Ricci comma Italia, ricorso n. 30210/06, e 7 marzo 2019, della Prima Sezione della Corte EDU, in causa Sallusti comma Italia, ricorso n. 22350/13. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, alla persona offesa, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Sospende il giudizio in corso e il termine di prescrizione del reato. Cosi' deciso in Bari-Modugno, il giorno 16 aprile 2019. Il Giudice: Salerno